Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23358/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente e controricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1220/2016 depositata il 08/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, coniugi, ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato con metodo sintetico, relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007, un maggior reddito imponibile pari ad euro 88.312,00 per il primo anno ed euro 81.368,00 per il secondo, imputato a ciascun coniuge nella misura del 50%.
L’attribuzione del maggior reddito si fondava sugli indici di capacità contributiva identificati nella proprietà di quattro immobili e di tre autovetture di grossa cilindrata, due RAGIONE_SOCIALE quali acquistate negli anni 2006 e 2007.
La Commissione di prossimità, valorizzando la documentazione prodotta dai contribuenti relativa all’avvenuto riscatto, nell’anno 2006, di due polizze assicurative da parte di NOME COGNOME, per un controvalore complessivo di euro 60.510,98, accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il reddito accertato entro la somma di euro 60.000,00 per l’anno 2006 ed entro la somma di euro 90.000,00 per l’anno 2007.
La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando sia l’appello dei contribuenti, sia l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.
L’Amministrazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo.
I ricorrenti principali hanno quindi resistito con controricorso avverso il ricorso incidentale e, in prossimità dell’adunanza, hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Lamentano i ricorrenti che i giudici di appello non abbiano accolto la doglianza relativa al mancato rispetto, da parte dell’Ufficio, del termine dilatorio di 60 giorni, decorrente tra la conclusione RAGIONE_SOCIALE procedure preliminari e propedeutiche all’accertamento e la notifica dell’atto impositivo.
Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR 600 del 1973.
I ricorrenti lamentano che i giudici di appello, pur valorizzando la documentazione da essi esibita, relativa al riscatto RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative avvenuto nell’anno 2006, non siano pervenuti all’annullamento dell’avviso di accertamento pertinente a tale anno di imposta, confermando la decisione di primo grado che aveva ‘spalmato’ la maggiore disponibilità, pur prodottasi in un’unica annualità, sui due anni accertati.
Osservano i contribuenti che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE maggiori disponibilità al solo 2006 avrebbe giustificato lo scostamento tra reddito disponibile e dichiarato relativo a tale anno, o comunque ridotto la forbice tra i due valori al di sotto del margine del 25% rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, con conseguente venir meno del presupposto dello scostamento biennale e dunque del fondamento dell’accertamento per il successivo anno 2007.
La CTR, inoltre, avrebbe erroneamente confermato la riduzione della imposta operata dai giudici di prossimità, in misura ‘equitativa’ e comunque senza sottrarre l’intero importo del riscatto assicurativo.
Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, atteso che dall’accoglimento di una censura mossa dalla parte contribuente il Collegio di appello ha fatto scaturire un aggravio della pretesa erariale oggetto di impugnativa per l’anno 2007, da euro 81.368,00 ad euro 90.000,00.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4,5 e 6 del DPR n. 600 del 1973, anche con riferimento all’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, nonché dell’art. 2696 del codice civile.
L’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la CTR non abbia correttamente applicato la richiamata normativa, con riguardo al riparto dell’onere della prova.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato, non risultando che vi siano stati accessi presso i contribuenti.
È affermazione costante di questa Corte che «In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4726 del 15/02/2023).
5.1. Va peraltro rilevato che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, mentre, per quelli “non armonizzati”, tale obbligo sussiste solo ove risulti specificamente sancito.
5.2. L’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per questo ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione
dell’atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l’annullamento dell’accertamento stesso.
L’obbligo di contraddittorio preventivo è previsto per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n.122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità devono ritenersi legittimi anche in mancanza di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 11283 del 31 maggio 2016.
6. Il secondo motivo di ricorso va opportunamente esaminato in uno con il motivo di ricorso incidentale, in quanto entrambi criticano, per differenti versi, l’applicazione da parte dei giudici di appello, della normativa che regola l’onere della prova nell’ambito dell’accertamento sintetico.
6.1. Va premesso che, in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811).
Il sistema del ‘redditometro’ collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo,
che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
6.2. Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).
6.3. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova
documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
6.4. La CTR ha fatto malgoverno dei principi normativi e giurisprudenziali illustrati allorquando, nel confermare le valutazioni già in tal senso espresse dai giudici di prime cure, ha ritenuto sufficiente la mera prova dell’avvenuto riscatto RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative della sig.ra COGNOME, senza compiere l’ulteriore valutazione ora descritta.
6.5. La mancata verifica del collegamento, nei termini indicati, tra gli ulteriori redditi dimostrati e le spese ritenute indice di capacità contributiva vizia ab origine il percorso interpretativo seguito dalla Commissione regionale, come fondatamente opinato dall’RAGIONE_SOCIALE con il motivo di ricorso incidentale, ed anche con riguardo alla censura di errata attribuzione temporale di tali redditi sollevata nell’ambito del secondo motivo di ricorso principale.
6.6. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare la sussistenza del requisito dello scostamento pluriennale, ricordandosi che questa
Corte ha ben chiarito che il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale (così Cass., Sentenza n. 2071 del 2021; Cass. n. 6075/2018; Cass. 28/10/2015, n. 21995).
Non confligge con il principio di diritto richiamato la più recente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34749 del 2023, relativa ad una peculiare fattispecie, nella quale i giudici di appello, pur ritenendo legittimo l’avviso di accertamento ‘sintetico’ per un solo anno di imposta, hanno comunque evidenziato il riferimento, nella motivazione dell’atto impositivo, alla non congruenza dei redditi dichiarati per altre annualità, diverse da quella oggetto di accertamento.
Il terzo motivo del ricorso principale, infine, è fondato, rilevandosi che i giudici di merito, pur in assenza di domanda dell’Amministrazione al riguardo, hanno rideterminato a sfavore dei contribuenti l’importo del maggior reddito accertato per l’anno 2007.
In conclusione, accolti il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, ed il terzo motivo e rigettato il primo motivo del ricorso principale, ed accolto l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, nei termini di cui in motivazione, ed il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno