Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1933 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26774/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
CARROZZINO RITA;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. n. 862/17 depositata il 7 aprile 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , rideterminava con metodo
sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ‘vecchio redditometro’), il reddito complessivo netto dichiarato dalla predetta contribuente in relazione all’anno 2007, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF e irrogando le sanzioni amministrative di legge.
NOME COGNOME impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALEa Calabria, che con sentenza n. 862/17 del 7 aprile 2017, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata, annullava l’atto impositivo.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità sia perché «sostanzialmente priva RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALEe richieste RAGIONE_SOCIALEe parti» sia in quanto «le argomentazioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione risult o assolutamente carenti e tali da costituire una motivazione meramente apparente» .
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio tributario la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti
RAGIONE_SOCIALEa causa, ovvero la concisione RAGIONE_SOCIALEa motivazione in diritto, determinano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza solo quando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 29190/2025).
1.4 Tale certamente non è la situazione ricorrente nel caso di specie, in quanto dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è possibile comprendere quali fossero le questioni agitate con l’atto di appello dalla parte privata.
Né può definirsi meramente apparente la motivazione addotta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, essendo agevolmente intelligibile il percorso argomentativo seguìto dal RAGIONE_SOCIALE per la formazione del proprio convincimento, il quale risulta incentrato su una complessiva rivalutazione del compendio istruttorio, sfociata in un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova contraria offerta dalla contribuente.
Con il secondo motivo, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si censura la gravata pronuncia per aver a torto disatteso, con statuizione implicita, la sollevata eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata per difetto del requisito di specificità.
Viene, al riguardo, evidenziato che con l’esperito gravame, anzichè censurare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dalla CTP, la contribuente si sarebbe «limita a riproporre alcuni dei motivi già addotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado» .
2.2 La doglianza è infondata.
2.3 Sovviene, in proposito, lo stabile orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito; ne discende che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua ammissibilità, è bastevole la mera
riproposizione RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3064/2012, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 3902/2024).
L’indicazione dei motivi specifici RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve, pertanto, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni invocate a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, RAGIONE_SOCIALEa domanda rivolta al giudice superiore e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).
All’uopo, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022).
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l’atto impositivo senza accertare la sussistenza di un collegamento fra le pregresse disponibilità finanziarie RAGIONE_SOCIALEa contribuente e la spesa per incrementi patrimoniali da lei sostenuta nel periodo in verifica.
3.2 Il motivo è fondato.
3.3 Va anzitutto osservato che all’accertamento per cui è causa, inerente a un periodo d’imposta anteriore al 2010, è applicabile ratione temporis l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, come si ricava dal chiaro tenore letterale di tale ultima norma, in cui viene precisato che le modifiche da
essa introdotte operano «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28445/2024: «In tema di accertamento sintetico del reddito previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la disciplina del ‘nuovo redditometro’ introdotta dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si applica unicamente agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009. Pertanto, tale normativa non trova applicazione con riferimento agli anni d’imposta precedenti, come il 2008» ; nello stesso senso Cass. n. 18799/2924, Cass. n. 19286/2024, Cass. n. 22285/2024).
3.4 Orbene, il menzionato art. 38, nella versione che qui viene in rilievo, così recita ai commi 4, 5 e 6:
«4. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima RAGIONE_SOCIALEa
n otificazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».
3.5 Secondo un indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato, conforme al dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, la prova di cui al comma 6 sopra trascritto concerne non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del relativo possesso.
Sul tema è stato chiarito che, pur non essendo necessario dimostrare che tali ulteriori redditi siano stati specificamente utilizzati a copertura RAGIONE_SOCIALEa spesa per incrementi patrimoniali, è però espressamente richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014, Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n. 24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023).
La finalità RAGIONE_SOCIALEa norma è dunque quella di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi in questione, onde consentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto impiego per l’effettuazione di altre spese non valutate dall’Ufficio (cfr. Cass. n. 13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n. 11800/2019).
3.6 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del
valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi ad apprezzare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi alla non imponibilità- RAGIONE_SOCIALEe somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022).
3.7 Ribadito anche in questa sede l’anzidetto insegnamento nomofilattico, deve rilevarsi che la CTR ha motivato nel modo seguente l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da NOME COGNOME e il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo impugnato:
-non poteva essere ritenuto indice di capacità contributiva l’acquisto di un immobile, avendo l’Ufficio «trascura di considerare non solo la circostanza che la ricorrente aveva acquisito la proprietà solo del 70% RAGIONE_SOCIALE‘immobile medesimo, quanto che l’immobile era destinato all’attività imprenditoriale, per cui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, del D.M. 10.9.1992, non doveva essere considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa presunzione di maggior reddito» ;
-« l’acquisto di quote societarie era stato sostenuto dalla società RAGIONE_SOCIALE, dalla quale la ricorrente è socia » ;
quanto alle «spese sostenute per la costituzione di una nuova società» , non era stato tenuto in debito conto che l’importo effettivamente versato era pari a 1/5 di quello accertato dall’Ufficio;
la contribuente aveva, altresì, dimostrato che «alcuni automezzi» indicati nell’avviso di accertamento erano «nell’esclusiva disponibilità del proprio coniuge» ;
il mutuo valorizzato «come ulteriore indice di maggiore reddito» era stato «contratto anche dal coniuge RAGIONE_SOCIALE‘appellante» .
3.8 Così sintetizzato il percorso motivazionale seguìto dai giudici a quibus , va sùbito notato che, in base all’art. 3, comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile,
quali ricavabili dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra, fra l’altro, che «detto bene o servizio è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione».
La citata norma prevede una riduzione proporzionale degli importi tabellari per l’ipotesi in cui risulti documentalmente comprovato che determinati beni o servizi vengono utilizzati dal contribuente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa.
Essa, tuttavia, non dispone affatto che di tali beni non debba tenersi conto nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico.
3.9 Nell’affermare che « l’immobile non doveva essere considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa presunzione di maggior reddito» , in quanto «destinato all’attività imprenditoriale», la Commissione RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, erroneamente privato uno degli indici di capacità contributiva addotti dall’Ufficio del valore presuntivo assegnatogli dal legislatore.
3.10 Il RAGIONE_SOCIALE di secondo grado ha, inoltre, negato qualsiasi rilevanza alle spese sostenute dalla contribuente per la costituzione di una nuova società, perchè di importo inferiore a quello accertato dall’Ufficio, e così pure alle spese per l’accensione di un mutuo, in quanto «contratto anche dal coniuge RAGIONE_SOCIALE‘appellante» .
3.11 Le surriferite motivazioni non valgono, però, a giustificare, sul piano giuridico, la completa svalutazione dei suindicati elementi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fiscale.
La CTR ha, dunque, falsamente applicato la normativa in tema di redditometro, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio posto a carico del contribuente.
4.1 Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, nei limiti
RAGIONE_SOCIALEa censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, RAGIONE_SOCIALEa Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.2 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo e il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME