Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36167 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. tra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– resistente – per la cassazione della sentenza della COMM. TRIB. DEL LAZIO n. 4966/6/2014 depositata in data 30/07/2014;
Redditometro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR del Lazio accoglieva l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro un avviso di accertamento per maggior Irpef relativo all’anno 200 4, emesso in base al cd. redditometro.
In particolare, i giudici di appello, evidenziato che oggetto della controversia fossero il dovere dell’ufficio d i motivare circa le deduzioni espletate dal contribuente avverso l’avviso di accertamento e il dovere di dare conto della documentazione prodotta prima della sua emissione, ritenevano che l’ufficio aveva valutato i documenti di parte , ritenendoli non idonei a giustificare gli investimenti effettuati negli anni oggetto di accertamento; dalla proposta di adesione all’avviso di accertamento emergeva che l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che la disponibilità monetaria acquisita tramite la vendita di immobili di proprietà della moglie non potesse coprire gli investimenti relativi al 2004 giacché gli stessi erano risalenti nel tempo e avevano già coperto precedenti investimenti compiuti dal medesimo ricorrente mentre dall’altro lato aveva ritenuto idonei a giusti ficare le spese sostenute i disinvestimenti effettuati nel periodo 19982001, riducendo l’importo originariamente determinato.
Contro tale decisione propone ricorso NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26/10/2023.
Considerato che:
Il ricorrente propone tre motivi di ricorso, cui premette una esposizione relativa all’obbligo di contraddittorio, alle modalità di
attuazione del medesimo e alle sue conseguenze sul piano della motivazione dell’avviso di accertamento.
Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. , per la inammissibilità dell’eccezione di inidoneità degli atti di vendita immobiliare posti in essere dalla coniuge del ricorrente, sig.ra COGNOME, a fornire la prova liberatoria del contribuente; tale eccezione sarebbe infatti stata sollevata per la prima volta in appello.
Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge, error in procedendo, falsa rappresentazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per l’ illegittimità di una pretesa fiscale in cui, sulla base della meccanica applicazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni circa il possesso di beni immobili, viene attribuito al contribuente un maggior reddito , non avendo l’ufficio correttamente valutato le produzioni documentali attestanti le vendite immobiliari, realizzate sia dalla moglie del contribuente che dalla società di persone di cui facevano parte entrambi, che erano idonee a dare la prova che gli acquisti fossero stati effettuati con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte.
Con il terzo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’idoneità della documentazione prodotta ad assolvere l’onere di prova contraria rispetto alle presunzioni di maggior reddito conseguito sulla base del possesso di immobili.
Preliminarmente occorre dare atto che non incide sulla validità del ricorso l’indicazione, nella sua intestazione, quale difensore del controricorrente, unitamente all’AVV_NOTAIO, del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
dottore commercialista, in quanto il ricorso è sottoscritto unicamente dal predetto avvocato.
Occorre premettere che il ricorrente, nella data fissata per l’adunanza camerale, 26/10/2023, ha depositato alle h. 11.12, documentazione inerente la definizione condonistica e precisamente: a) comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, emessa ai sensi dell’art. 3, comma 11, del d.l. n. 119/2018, relativa alle somme dovute per la cd. rottamazioneter ; b) prova del versamento di alcune rate (sono presenti dodici versamenti) , ciascuna dell’importo di euro 4.842,40 ed una dell’importo di euro 9.684,32.
Tale deposito, preceduto da invio della stessa documentazione a mezzo posta elettronica alle h. 10.48, non prova l’avvenuta definizione, anche alla luce del mancato deposito della domanda di definizione agevolata che, pur se indicata nella nota che accompagna il deposito dei documenti, non è presente nei documenti effettivamente depositati, e dell ‘a mbiguità RAGIONE_SOCIALE richieste formulate nel corpo di quest’ultimo, ove si chiede contestualmente rinuncia, sospensione e cessazione della materia del contendere.
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata del ricorso, infatti, ha ad oggetto un avviso di accertamento e non la cartella e nulla nei documenti depositati consente di correlare la cartella oggetto di rottamazione all’avviso oggetto di causa né alcuna indicazione in tal senso ha esposto il ricorrente.
Il ricorso va quindi deciso nel merito.
Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione del divieto di nova in appello , avendo l’ufficio introdotto nuovi motivi a fondamento dell’accertamento , è inammissibile e comunque infondato.
L’inammissibilità deriva (non tanto dal l’errato riferimento normativo, valendo nel processo tributario la disposizione speciale dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992) dalla circostanza che, non essendo
trascritto o riassunto adeguatamente l’avviso di accertamento né il contenuto dell’atto di appello erariale , non si consente alla Corte un raffronto tra quanto dedotto nell’avviso e nell’atto di appello.
Il motivo è comunque infondato in quanto è lo stesso ricorrente ad aver dedotto di aver prodotto fin dalla fase amministrativa tali documenti, per cui un’argomentazione sulla loro efficacia e/o rilevanza probatoria non potrebbe che costituire oggetto di mera difesa da parte dell’ufficio, sottratta al divieto di cui all’art. 57 d.P.R. n. 546/1992.
5. Il secondo ed il terzo motivo sono esaminabili congiuntamente in quanto pongono il tema della omessa considerazione dei documenti prodotti dal contribuente, e relativi alle vendite di alcuni immobili di proprietà della moglie e della società di persone costituita tra il contribuente e la moglie, e dalla loro idoneità a dare la prova contraria prevista dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, e cioè che gli investimenti fossero avvenuti con l’utilizzo di redditi esenti o già tassati; tale questione nel secondo motivo è declinata come violazione e falsa applicazione di legge e nel terzo come omesso esame di fatti decisivi ai fini della soluzione della controversia.
I giudici della CTR, accogliendo l’appello, espressamente evidenziavano che oggetto della controversia fosse il dovere dell’ufficio di motivare circa le deduzioni espletate dal contribuente avverso l’avviso di accertamento e che la sentenza di primo grado aveva ritenuto nullo l’atto per difetto di motivazione, non avendo l’ufficio dato conto della documentazione prodotta prima della sua emissione; evidenziavano che l’ufficio aveva valutato i documenti di parte ritenendoli non idonei a giustificare gli investimenti effettuati negli anni oggetto di accertamento; e poi però evidenziavano che dalla proposta di adesione all’avviso di accertamento emergeva che l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che la disponibilità monetaria acquisita tramite la vendita di immobili di proprietà della moglie non potesse coprire gli
investimenti relativi al 2004 giacché gli stessi erano risalenti nel tempo e aveva già coperto precedenti investimenti compiuti dal medesimo ricorrente mentre dall’altro lato aveva ritenuto idonei a giustificare le spese sostenute i disinvestimenti effettuati nel periodo 1998-2001, riducendo l’importo originariamente determinato.
Questa Corte ha affermato, in accertamenti compiuti in base alle stesse disposizioni in rilievo in questa sede, e che espressamente prevedono la facoltà del contribuente di dare la prova contraria che il maggior reddito determinato sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (nonchè, secondo l’orientamento già richiamato nell’esame del primo motivo, RAGIONE_SOCIALE circostanze sintomatiche che essi siano stati utilizzati per sostenere le spese relative ai beni indice), che al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 08/10/2020, n. 21700; Cass. 10/11/2022, n. 33732).
Pertanto, i giudici di appello, alla luce RAGIONE_SOCIALE predette regole in tema di esame RAGIONE_SOCIALE prove, come interpretate da questa Corte, dovevano esaminare la specifica documentazione allegata dal contribuente, analiticamente valutandone ammissibilità e idoneità a giustificare la provvista necessaria a sopportare l’acquisto o il mantenimento dei beni, costituenti gli indici di spesa individuati dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, e non limitarsi all’apodittica affermazione di c ondivisione dell’operato dell”ufficio che, replicando a quanto dedotto in sede di accertamento con adesione, aveva ritenuto irrilevanti le vendite dei beni di proprietà della moglie perché risalenti nel tempo.
Il giudice regionale, pertanto, ha mal governato le regole giuridiche preposte all’esame RAGIONE_SOCIALE prove, posto peraltro che il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura (Cass. 23/12/2020, n. 29364; Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 15/10/2018, n. 25629).
Di conseguenza il ricorso va accolto nel secondo e terzo motivo. La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.