Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 321/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 135/2017 depositata il 08/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era destinatario di avviso di accertamento ricostruito mediante il cosiddetto redditometro, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 600/1973 sugli anni di imposta 2007 e 2008 in ragione della disponibilità di beni-indice di maggior reddito imponibile.
Nello specifico si trattava di immobile adibito a residenza, due autoveicoli, un natante a vela, una motocicletta.
Reagiva il contribuente avanti il giudice di prossimità trovando parziale accertamento con rimodulazione del dovuto in ordine a diversa valutazione relativamente alla barca. Donde proponevano appello, ciascuno per i capi di sentenza di propria soccombenza, tanto la parte privata quanto la parte pubblica.
La sentenza di secondo grado accoglieva le ragioni del contribuente, rigettando l’appello incidentale erariale, così annullando in toto la pretesa tributaria.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il Patrono erariale affidandosi a tre strumenti di impugnazione, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso e proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi 4, 5 e 6, del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 2697 del codice civile, nonché dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, nonché dell’articolo 22 del decreto-legge numero 78 del 2010.
Nella sostanza si lamenta che il giudice di secondo grado abbia depotenziato il valore indiziario dei beni indice, procedendo ad una loro diversa qualificazione in contrasto con la forza probatoria che è riconosciuta loro dalla legge.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del DPR numero 600 del 1973, dell’articolo 22 del decreto-legge numero 78 del 2010.
Nello specifico si contesta la sentenza impugnata circa il calcolo a ritroso dell’accertamento sintetico, riguardo alle annualità pregresse a quelle accertate per le quali si ritiene presunto l’acquisto del bene con introiti maturati nell’anno accertato e nei quattro anni precedenti.
Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi quarto e seguenti, del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 2697 del codice civile.
Nella sostanza si contesta che il giudice di secondo grado abbia ritenuto insussistente lo scostamento per un biennio dopo aver annullato e rimodulato la ripresa tassazione per il primo dei due anni in contestazione, di talché il secondo non poteva più essere oggetto di accertamento in forma sintetica con la modalità del cosiddetto redditometro.
Il primo motivo non può essere accolto, traducendosi in una inammissibile richiesta di valutazione del merito, in ordine all’apporto probatorio fornito dalle parti e richiedendo un risultato opposto a quello a cui è giunta la commissione di secondo grado.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali
del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).
Coerentemente con questo principio, al paragrafo 2.3 di pagina quattro della sentenza in scrutinio, risultano esposti gli argomenti offerti dalla parte contribuente circa la rilevanza del natante ai fini della determinazione del reddito e apprezzati dai collegi di merito, con argomentazione che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo si contesta il criterio presuntivo delle somme necessarie per l’acquisto del bene-indice, calcolate sull’anno di accertamento e sui quattro anni precedenti. Si ritiene nello specifico che la commissione regionale non potesse attribuire rilievo alle spese per incrementi patrimoniali sostenute successivamente al 2009, per effetto della novella di cui all’articolo 22 del decreto-legge numero 78 del 2010.
Il motivo non può essere accolto.
Il collegio d’appello richiama il precedente di questa Suprema Corte di legittimità n. 7147/2016 in tema di periodo di accertamento secondo l’orientamento in allora (2018) prevalente, cui aggiunge una seconda ratio decidendi non intercettata dal ricorso erariale, laddove al paragrafo 2.5.1.3, afferma che -anche seguendo la tesi erarialele somme accertante non superano ¼ dell’importo dichiarato.
Anche il secondo motivo è dunque inammissibile.
Il terzo motivo è infondato.
Vi si contesta che lo scostamento biennale debba sussistere all’inizio dell’accertamento, irrilevante ogni sua caducazione una volta emesso l’atto impositivo.
L’avviso di accertamento cristallizza la pretesa impositiva e i suoi fondamenti, ma, come ricordato sopra, la determinazione effettiva avviene in sede di cognizione piena giurisdizionale. Questa Suprema Corte di legittimità ha già stabilito che la caducazione, in giudizio, dello scostamento per uno dei due anni in contestazione produce l’illegittimità del metodo sintetico anche per l’anno superstite (cfr. Cass. V, n. 21995/2015), precisando che lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall’ultima parte del comma 4 dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis , integra un requisito di legittimità dell’accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l’avviso emesso proprio con riferimento all’anno di imposta integrativo, l’accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato (cfr. Cass. T., n. 35813/2023).
Pertanto, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.quattromila/00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2024.