Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7516/2016 R.G. proposto da:
DI THIENE NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3882/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale II Milano -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta
Avv. Acc. IRPEF 2007
La contribuente, per l’anno di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia immobili, autovettura, collaboratore familiare e polizze assicurative; pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito della verifica operata ex art. 38, comma 4, 5, 6 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato in € 21.296,00.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2057/22/2014, accoglieva le ragioni della contribuente sul presupposto che il mancato contraddittorio preventivo fosse causa di invalidità dell’atto impugnato.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Lombardia; resisteva la contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 3882/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015, accoglieva il gravame condannando parte soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato la necessità RAGIONE_SOCIALE svolgimento di un contraddittorio preventivo rispetto alla notifica dell’avviso di
accertamento come acclarato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha falsamente applicato le disposizioni di legge in relazione alla mancata considerazione e valutazione giuridica della prova contraria, ampiamente fornita in sede di giudizio.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la necessità dell’esistenza di un nesso eziologico tra spese e disponibilità, normativamente non previsto, assunto che in tema di redditometro il contribuente, diversamente da quanto affermato dai giudici, non deve fornire nessuna prova circa l’effettiva destinazione della disponibilità economica all’incremento patrimoniale, dovendo solo dimostrare l’esistenza della stessa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire in relazione alla fattispecie dei rimborsi assicurativi e RAGIONE_SOCIALE ulteriori disponibilità di cui la contribuente ha dato piena dimostrazione ed alla natura di redditi esenti dei medesimi, nonostante espressa richiesta di pronuncia formulata negli atti processuali.
Il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente si duole del mancato contraddittorio preventivo, è infondato.
A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire, a far data dalla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, sent. n. 24823 del 2015, l’irretroattività della disciplina contenuta nell’art. 22, comma primo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, oltre che l’inesistenza di un RAGIONE_SOCIALE principio di contraddittorio endo -procedimentale nel procedimento tributario.
Difatti «allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale, una clausola RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endo-procedimentale (…) un argomento asseverante a contrario risiede proprio nel dato normativo dell’art. 22, comma primo, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”. In ordine poi all’applicabilit à retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra pi ù norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass n.21041/2014; ribadita da Cass.n.22746/2015)» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016).
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi l’uno con l’altro, sono inammissibili oltre che infondati.
In primo luogo, i motivi di ricorso sono inammissibili perché, seppur denunciando un error in iudicando , e dunque, una violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., presuppongono tutti un riesame meritale relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove già operata nei precedenti gradi di giudizio, inammissibile in sede di legittimità.
3.1. Di poi, il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o
esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
3.2. La RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE, con una motivazione sintetica ma esaustiva, si è pronunciata sui profili di merito censurati dalla contribuente affermando che l’Ufficio ha agito correttamente in base alle informazioni fornite dalla stessa contribuente nonché all’analisi della documentazione bancaria, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE cedole e dei dividendi non soggetti a dichiarazioni dei quali ha riconosciuto la disponibilità.Vieppiù che la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle spese per assicurazioni, collaboratori domestici e quant’altro richiesto dall’Ufficio ritenendo che dovesse andare esente dall’accertamento sintetico avendo, a suo dire, provato di avere la disponibilità di certe somme; senonché non è questo il punto nodale della prova contraria che grava sul contribuente occorrendo, si ripete, ai sensi dell’art. 38 cit., che si dimostri che il reddito sinteticamente accertato è costituito da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, da somma di natura patrimoniale.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.