Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006-07-08
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14432/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 6991/06/2014, depositata in data 18 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE Como -degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi ad
IRPEF ed altro per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. La rettifica rilevava l’esistenza di beni indice di capacità contributiva riferibili al ricorrente, ossia: il possesso di un motociclo, un premio assicurativo per €75,00, una residenza principale di mq. 140, con rata annuale di mutuo di € 22.800,00, una residenza secondaria di mq. 50. Previo invio di questionario volto al contraddittorio preventivo, l’Ufficio notificava i detti avvisi di accertamento ex art. 38, comma 4 ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, rispetto ad un reddito dichiarato di € 19.235,00 per l’anno 2006, di € 3.587,00 per l’anno 2007 e € 897,00 per l’anno 2008, l’Ufficio accertava un reddito, rispettivamente di € 110.123,00, € 110.123,00 ed € 111.169,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Como e resisteva l’ Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Como, con sentenza n. 72/04/2013, depositata in data 22 maggio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato per le dette annualità ad € 41.723,05 per gli anni 2006 e 2007 e ad € 42.769,77 per l’anno 2008.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 6991/06/2014, depositata in data 18 dicembre 2014, rigettava il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quarto e ss., d.P.R. n. 600 del
1973, Decreto Ministeriale 10/09/1992, Provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del 14 febbraio 2007, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il mutuo, ai fini reddituali, rileva solo per gli importi corrispondenti alle rate annuali versate, senza che, agli stessi fini, detti importi possano essere incrementati in applicazione dei c.d. coefficienti moltiplicativi previsti dai Decreti Ministeriali attuativi dell’accertamento da redditometro di cui all’art. 38, comma quarto ss. d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione normativa vigente ratione temporis (ante d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale invocata dal ricorrente in quanto, asserisce, la richiesta avanzata sarebbe indeterminata ed il motivo di ricorso non intellegibile ed esauriente. Vero è, invece, che attraverso la censura di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE si è doluta espressamente della violazione dei criteri previsti dai Decreti Ministeriali attuativi dell’accertamento da redditometro di cui all’art. 38, comma 4 e ss. del d.P.R. n. 600/1973.
Va premesso che in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema
del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza
non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere›› .
(Cass. 28/12/2022, 37985Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
L’unico motivo di ricorso è fondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) RAGIONE_SOCIALE residenze principali e secondarie, ove sia applicabile “ratione temporis” il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo – a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento – considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (cfr. per tutte: Cass. 29/06/2022, n. 28040; Cass. 25/01/2021, n. 1454).
3.1. Dal punto di vista normativo l’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992 stabilisce che: a) la disponibilità dei suddetti beni e servizi, per il relativo periodo d’imposta, è indicativa di un valore (comma 1); b) tale valore si ottiene nel modo che segue: b.1) anzitutto, si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla tabella (comma 2); b.2) si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella (comma 3); b.3) i valori così ottenuti sono sommati secondo il criterio indicato nel comma 4; b.4) la somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1» (comma 6); b.5) a tale valore devono essere aggiunti l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo all’acquisto dei beni di cui al comma 1 (comma 7); con riguardo, in
particolare, al «valore» della disponibilità del bene «residenze principali in proprietà», la tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 stabiliva: a) l’«importo» di € 25,97/mq per la Lombardia con coefficiente moltiplicatore 5; b) nel caso di acquisto accendendo un mutuo, per le residenze in proprietà, gli importi sono aumentati RAGIONE_SOCIALE rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi.
3.2. Quindi, in presenza di uno o più beni o servizi compresi nelle specifiche tabelle, l’attività degli Uffici resta vincolata all’applicazione degli indici e dei coefficienti moltiplicatori previsti dai D.M. attuativi. Si tratta, dunque, di una metodologia che valorizza gli indici esteriori che esprimono il tenore di vita del soggetto le cui spese rappresentano lo strumento tecnico attraverso cui la ricchezza presuntivamente occultata all’Erario affiora e si concretizza. Conseguentemente si è in presenza di una presunzione legale relativa per cui, accertata l’esistenza di tali elementi e circostanze, spetta al contribuente fornire la prova dell’inesistenza della capacità reddituale ritenuta dall’Ufficio erariale.
3.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha ritenuto sussistere la necessità di rapportare la capacità contributiva con la spesa sostenuta per il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo con riguardo a ciascuna annualità senza l’applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e conseguentemente ha argomentato come condivisibile la rideterminazione del quantum del maggior reddito così come operato dalla C.t.p. Infatti, così ritenendo ha modificato la capacità presuntiva contribuiva attribuita al possesso dei beni in questione quale considerato ex lege e dalla legge medesima correlato ad una determinata capacità contributiva.
In conclusione, il motivo di ricorso è fondato, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa
composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023