Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6752 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6752 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto : Redditometro – Art 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 – IRPEF 2006 e 2007 – Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, lett. bbis ) d.P.R. 600/1973 -Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9504/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Puglia, n. 2357/13/2016, depositata in data 12 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, emetteva due avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO-720/NUMERO_DOCUMENTO, con cui recuperava ad imposizione, ai fini IRPEF , ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito della ricorrente per gli anni di imposta 2006 e 2007 (a fronte dell’omessa dichiarazione
dei redditi), in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (un immobile e due autovetture).
La contribuente proponeva due distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 1, d.P.R. n. 600/1973; pertanto, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’accertamento ex artt. 41 e 38 d.P.R. n. 600/1973.
La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava evidenziando che la ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a supporto RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
La contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che confermava la decisione di prime cure.
Avverso la decisione della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., la «nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero il contratto di comodato RAGIONE_SOCIALE autovetture stipulato dalla contribuente.
1.1. La doglianza è inammissibile.
1.2 . L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,
dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, pu rché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
1.3. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.
9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/06/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
1.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
1.5. Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto del ricorso) e fondate sul medesimo accertamento in
fatto, la contribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE medesime; di qui la prima ragione di inammissibilità del motivo.
1.6. Inoltre, la ricorrente non ha indicato in quale segmento processuale avrebbe depositato il contratto di comodato, mancanza ancor più rilevante ove si consideri che sia la sentenza della CTR sia il patrono erariale affermano il mancato deposito in iudicio del detto documento. Ciò esclude, quindi, la possibilità di verificare, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che il ‘fatto omesso’ sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, comma 4, lettera b -bis), d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR omesso di considerare che l’istante era esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; anzi la CTR erroneamente h a fatto riferimento a ‘disponibilità finanziarie e reddituali dichiarate’ quando ha ritenuto la maggiore capacità patrimoniale non adeguata a dette disponibilità, mentre la contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione.
Con il terzo motivo lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 poiché, sulla base della detta norma, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere ad alcun accertamento d’ufficio, in mancanza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il quarto motivo, infine, deduce, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, ovvero l’accertamento sintetico sulla base del cd. redditometro, che presuppone la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
5. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto muovono dal medesimo presupposto di fatto, ovvero l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere presentata dalla contribuente una dichiarazione dei redditi, e si fondano sullo stesso presupposto di diritto, ovvero l’es sere la ricorrente esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
I motivi sono infondati.
5.1. Invero, nonostante effettivamente la CTR abbia ritenuto la maggior capacità patrimoniale e reddituale della contribuente non adeguata alle disponibilità finanziarie e reddituali dichiarate, dando per scontato che una dichiarazione fu quindi presentata, mentre di contro era pacifico che la ricorrente non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta per cui è giudizio, i tre motivi muovono tutti da un presupposto di diritto non sussistente nella specie, ovvero l’essere la co ntribuente esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il fatto che la ricorrente non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi non implica, per ciò solo, che la stessa fosse esonerata dal detto adempimento; anzi, proprio la ricostruzione dell’imponibile mediante il cd. redditometro, ad opera dell’ RAGIONE_SOCIALE d’ufficio, ex art. 41 cit., e l’accertamento di un reddito non dichiarato fa venir meno, logicamente prima che giuridicamente, la possibilità di configurare un esonero dall’obbligo della relativa dichiarazione.
Diversamente opinando, l’Ufficio non potrebbe utilizzare il cd. redditometro tutte le volte (invero, diffusissime nella prassi) in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, essendo, invece, di contro proprio quello dei soggetti non dichiaranti redditi il territorio di elezione dell’emersione di materia imponibile per il tramite del cd. redditometro (cfr. da ultimo Cass. 20/11/2025, n. 30611 in ipotesi di accertamento sintetico a fronte di una dichiarazione dei redditi pari a zero).
5.2. Di qui, l’infondatezza (anche) della doglianza relativa alla impossibilità, in capo all’Ufficio, di procedere ai sensi dell’art. 41
d.P.R. n. 600/1973, che anzi, al comma quinto, prevede espressamente che, in caso di omessa dichiarazione, i redditi possano essere determinati mediante l’accertamento sintetico (cd. redditometro).
Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME