Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2928 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2928 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24169/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
TINIVELLA LIVIO
-intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 592/2017, depositata l’11 /4/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva proceduto a determinare un reddito con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 di euro 111.648,00 sulla base di dati e notizie forniti in risposta a un questionario. Erano stati presi in considerazione un
veicolo Toyota, Land Cruiser, acquistato nel 2007, un immobile adibito ad abitazione principale in Rosta, un’abitazione secondaria nel comune di Rivoli, un’automobile e un motociclo intestati alla RAGIONE_SOCIALE e un incremento patrimoniale per l’acquisto nel 2009 di un veicolo BMW.
Con la sentenza n. 541/2014 la CTP di Torino accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che per il mantenimento dei beni nella sua disponibilità fosse necessario un reddito compreso fra euro 28.649,97 (senza considerare le spese per vivere) ed euro 52.860,91 e che, in ogni caso, i redditi del nucleo familiare fossero superiore a detti importi.
Con la sentenza impugnata n. 592/2017 la CTR del Piemonte respingeva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE. I redditi del contribuente e della moglie, incrementati dalle disponibilità bancarie, erano stati verosimilmente sufficienti a sostenere le spese, senza supporre il maggior reddito ipotizzato con l’accertamento induttivo. Per giudice di secondo grado:
il sistema RAGIONE_SOCIALE presunzioni semplici del redditometro non genera di per sé elementi di prova connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza e l’Ufficio ha l’onere di fornire in contraddittorio, motivando in ordine alle ragioni opposte dal contribuente, ulteriori elementi, tenuto conto che il contribuente ha nel giudizio ampia facoltà di prova;
il contraddittorio con il contribuente va attivato obbligatoriamente a pena di nullità. Le deduzioni difensive avevano dimostrato l”insufficiente formulazione’ dell’atto impositivo e la sua illegittimità anche per non essere stato realizzato un preventivo pieno contraddittorio. L ‘Ufficio aveva presunto la disponibilità in capo al nucleo familiare anche di beni che non lo erano: un’abitazione secondaria in Tivoli in disponibilità del padre del contribuente e due veicoli (un’automobile Audi A6 e un motociclo di TARGA_VEICOLO) di proprietà e disponibilità di una società di capitali che
ne aveva sostenuto i costi di acquisto e gestione. L’ufficio aveva anche considerato un incremento patrimoniale (euro 10.500,00), quale anticipo versato per l’acquisto di un veicolo, nonostante l’importo fosse riferibile al 2009 e corrispondesse a uno sconto concesso dal concessionario per l’acquisto di un mezzo usato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nonostante la notifica al difensore domiciliatario, perfezionatasi il 17/10/2017, il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.l. n. 78 del 2010 , in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c. perché il giudice ha ritenuto che l’accertamento sintetico tramite redditometro per l’anno d’imposta 2007 dovrebbe essere preceduto, a pena di nullità, dall’instaurazione del contraddittorio mentre la disciplina introdotta dal d.l. n. 78 del 2010 non ha efficacia retroattiva ed è applicabile solo dal periodo d’imposta 2009.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non poteva ricavarsi dalla previsione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, la cui applicazione è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente con esclusione RAGIONE_SOCIALE verifiche ‘a tavolino’ (Cass. n. 36502/2022 e Cass. n. 23729/2022). Al di fuori dei c.d. tributi armonizzati nonché RAGIONE_SOCIALE fattispecie normative in cui la necessità del contraddittorio era espressamente prevista, è mancato un generale obbligo, in capo all’amministrazione finanziaria, di attivare un contraddittorio
endoprocedimentale con il contribuente, sino all’introduzione con il d.lgs. n. 219 del 2023, del l’art. 6 -bis (principio del contraddittorio) nella legge n. 212 del 2000. Con particolare riferimento all’obbligo del contraddittorio preventivo in materia di redditometro, l’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato con il d.l. n. 78 del 2010, è applicabile, per giurisprudenza costante, solo a partire dagli accertamenti relativi all’anno d ‘i mposta 2009: con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 producono effetti ‘per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di RAGIONE_SOCIALEa in vigore del presente decreto’, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta dal 2009 in poi (Cass. 15760/2021, Cass. 22760/2024 e Cass. 16940/2025). Per un accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 non doveva essere assicurato un contradditorio preventivo al contribuente.
3. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. , dei d.m. 10.9.1992 e 19.11.1992 nonché dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 2012 del 20 00 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. perché il giudice regionale ha ritenuto che le risultanze del redditometro non possono assurgere al rango di presunzioni legali, essendo ‘ presunzioni semplici ‘ da convalidare all’esito del contraddittorio .
4. Il motivo è fondato in quanto il giudice di merito ha sostenuto che le risultanze del redditometro necessitano di riscontri esterni. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis , cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto
sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva la prova contraria del contribuente (sesto comma), consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente d ‘ individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente, RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 17487/2016, Cass. 8933/2018, Cass. 1980/2020, Cass. 27811/2021 e Cass. 28110/2024).
5. Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 136 d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma n um. 4 c.p.c., per la motivazione apparente della sentenza. Dopo aver ritenuto di non poter tener conto di alcuni beni indice (abitazione secondaria, veicoli intestati a una società e un incremento patrimoniale per l’ acquisto di un veicolo), per il reddito sinteticamente attribuibile agli altri beni (acquisto e possesso di un altro veicolo e possesso dell’abitazione principale) il giudice ha semplicemente affermato che i redditi del contribuente e della moglie, incrementati dalle disponibilità bancarie, erano sufficienti a sostenere dette spese, confermando in modo apodittico la decisione di primo grado.
Il motivo non può essere accolto.
6.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
6.2 Posto che il sindacato resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e per il resto il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia valore «decisivo», la motivazione sussiste ed è comprensibile perché il giudice di appello, ribadendo le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha ritenuto che, esclusi alcuni beni indice e un incremento patrimoniale, le disponibilità dei due componenti il nucleo familiare fossero in grado di giustificare la disponibilità dei restanti beni.
7. Con il quarto motivo, in subordine al motivo che precede, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n um. 3 c.p.c., in quanto, esclusi alcuni beni indice, con riferimento al reddito sinteticamente attribuibile ai restanti il giudice si è limitato a una motivazione laconica. Secondo la sentenza impugnata, ai fini del superamento della presunzione prevista dall’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe stato sufficiente dimostrare di aver avuto per l’anno accertato disponibilità sufficienti a giustificare il tenore di vita mentre è necessario dimostrare lo smobilizzo patrimoniale e l’impiego ai fini dell’incremento patrimoniale.
8. Il motivo è fondato nei limiti che seguono. Il contribuente non era tenuto alla prova dell’effettivo impiego RAGIONE_SOCIALE disponibilità per il mantenimento dei beni indice. Non era però nemmeno sufficiente un richiamo del tutto generico, qual è quello contenuto nella motivazione della sentenza, all’esistenza di risorse patrimoniali sufficienti a giustificarne la disponibilità. Sul contenuto della prova contraria è riscontrabile un’evoluzione giurisprudenziale. Dopo che a un orientamento più restrittivo, che riteneva indispensabile la dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l’acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento sintetico (Cass. 6813/2009 e Cass. 25014/2014) se ne era contrapposto un altro, che reputava sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità RAGIONE_SOCIALE risorse, non accompagnata da quella del loro impiego (Cass. 6396/2014 e 6397/2014), è prevalsa una soluzione intermedia. Si è fatto in proposito riferimento a un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria gravante sul contribuente (Cass. 11278/2022). Non occorre la prova che le ulteriori RAGIONE_SOCIALEe siano state utilizzate proprio per coprire dette spese ma non è nemmeno sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto il contribuente è onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate. In tale senso deve leggersi lo specifico riferimento, dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») dell ‘ «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i
suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass. 1332/2016, Cass. 1510/2017, Cass. 18097/2018, Cass. 16637/2020, Cass. 19082/2022, Cass. 16904/2023 e Cass. 10310/2024).
Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo, secondo e quarto motivo. Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 596 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/1/2026.
il Presidente NOME COGNOME