Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6869 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17912/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE)
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la RAGIONE_SOCIALE n. 75/2022, depositata il 4/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2008 , ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, veniva determinato un reddito netto complessivo di euro 71.666,11.
Con la sentenza n. 690/2015 la CTP di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo fondata e dirimente l’accezione relativa
alla cd. ‘spalmatura del reddito accertato’ . In un’ottica garantisca e per evitare una doppia imposizione, l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere interpretato nel senso che solo gli incrementi patrimoniali relativi all’anno dell’accertamento si possono spalmare nei quattro anni precedenti e non gli incrementi patrimoniali ‘futuri’ , avvenuti nell’anno 2009 e in quelli successivi .
Con la sentenza n. 75/2022 la CTR RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE , così rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Secondo il giudice di appello l’ Ufficio aveva accertato sinteticamente il reddito nella misura di 1/5 degli incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2010 e 2011. L ‘applicazione dei coefficienti, tenuto conto dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, consentiva di presumere che la spesa per incrementi patrimoniali fosse avvenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui era stata effettuata la spesa e nei quattro anni precedenti, senza comportare una doppia tassazione.
Il contribuente ha proposto ricorso con due motivi mentre l’RAGIONE_SOCIALE , nonostante la notifica del 4/7/2022, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, così rubricato: «illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, V comma, del d.p.r. 600/73 (nella versione applicabile ratione temporis), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente deduce che incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi non possono essere utilizzati per la determinazione del reddito sintetico. Al fine della ricostruzione del reddito, una determinata spesa assume valenza dimostrativa di capacità contributiva solo con riferimento all’anno d’imposta in cui viene sostenuta.
2. Il primo motivo è infondato.
Il quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , ratione temporis applicabile, stabiliva: «Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuat a e nei quattro precedenti». L’art. 22 (aggiornamento dell’accertamento sintetico) del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto la sostituzione dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38: « Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto » (data di entrata in vigore 31/5/2010) . L’art . 5 del d.m. 24/12/2012 (contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito) a sua volta ha precisato: «Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». A fronte di esplicite disposizioni di diritto transitorio, destinate a prevalere anche rispetto al principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali, questa Corte ha ripetutamente affermato che il ‘nuovo redditometro’ di cui al d.m. 24/12/2012 ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Cass. 15760/2021 e Cass. 22766/2024). La previgente formulazione dell’a rt. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, laddove prevede un’imputazione a ritroso, sulla base di un incremento patrimoniale che si è verificato in un anno successivo a quello accertato, non comporta una pretesa doppia imposizione poiché comunque la somma accertata viene,
anno per anno, ripartita pro quota, senza duplicazioni. La finalità è sottoporre a tassazione redditi occultati che presumibilmente sono stati accumulati non solo nell’anno in cui si sono manifestati attraverso determinate spese che incrementano in modo durevole il patrimonio ma anche negli anni immediatamente precedenti. Al contribuente che voglia evitare che l’imputazione del maggior reddito accertato sia proporzionalmente frazionata, come per legge, è consentito fornire la prova contraria (Cass. 4875/2024).
Con il secondo motivo, rubricato «quanto all’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 38, V comma, del d.p.r. 600/73: sulle circostanze addotte a giustificazione degli acquisti e/o mantenimento dei veicoli, nonché sulla necessaria valutazione dei proventi derivanti dalla solidarietà familiare – nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazi one dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.» , il ricorrente eccepisce di aver dedotto più circostanze per giustificare gli acquisti contestati e il mantenimento dei veicoli nonché fatto riferimento a ‘flussi finanziari’ provenienti dai familiari. Tutte tali questioni erano rimaste assorbite nel giudizio di primo grado e, nonostante fossero state trascritte anche nelle controdeduzioni di appello, non sono state prese in esame dalla sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
4.1 La motivazione della decisione si sofferma unicamente sulla questione ritenuta risolutiva dal giudice di primo grado, senza considerare che le ulteriori difese del contribuente, riproposte nelle controdeduzioni di appello, non potevano ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 né tanto meno ‘assorbite’, come invece può leggersi nell’ultimo paragrafo della motivazione della sentenza di appello.
4.2 L’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia
sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. L’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (Cass. 12193/2020, Cass. 28995/2018 e Cass. 28663/2013).
4.3 Ai fini della prova contraria riconosciuta al contribuente, l’appellato aveva fornito RAGIONE_SOCIALE giustificazioni (v. ricorso per cassazione, pag. 11-15) rispetto ai veicoli valorizzati dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento e sostenuto che avrebbe dovuto tenersi conto del reddito dell’intero nucleo familiare, pari complessivamente a euro 30.965,68. La sentenza non motiva sulle ragioni per cui nel caso in esame le allegazioni e le prove offerte dal contribuente non fossero idonee a superare le presunzioni a fondamento della pretesa erariale.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo mentre va rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 4/3/2026
la Presidente
NOME COGNOME