Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34704 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27261/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, presso cui elegge domicilio in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.1407-2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 6 marzo 2015, depositata il 10 aprile 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
COGNOME NOME ricorre con quattro motivi contro l’ RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello del l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008.
L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva (due autovetture, un’imbarcazione a motore, l’acquisto di immobili ), che, secondo il contribuente, erano riferibili a finanziamenti ottenuti dai propri genitori.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva che il contribuente avesse documentato che gli incrementi patrimoniali erano stati effettuati con finanziamenti dei genitori, mentre non aveva dimostrato che le spese di gestione e manutenzione dei beni posseduti fossero state sostenute con redditi esenti o non soggetti a ritenuta alla fonte.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità sopravvenuta degli avvisi di accertamento per essere sottoscritti dal ‘dirigente incaricato’ non delegato e sprovvisto della qualifica dirigenziale, la violazione dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha già rilevato, <> ( ex multis , Cass. n.22810/2015; n.12313/2018).
Comunque, è appena il caso di rilevare che, per orientamento consolidato di legittimità, <> (Cass. n.22810/2015).
2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in
relazione alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE presunzioni semplici RAGIONE_SOCIALE risultanze derivanti dall’applicazione del metodo redditometrico.
Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe valutato la prova contraria offerta dal contribuente in relazione al sostenimento dei costi di mantenimento dei beni indice di capacità contributiva.
A mero titolo esemplificativo, il ricorrente deduce, quindi, l’inverosimiglianza dei valori scaturenti dal redditometro in ordine al mantenimento dell’autovettura.
2.2. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, invero, appare generica, non fa menzione RAGIONE_SOCIALE prove contrarie fornite dal contribuente e non valutate dal giudice di appello, si limita alla contestazione dei valori scaturenti dal redditometro, contestandone l’inverosimiglianza, senza fornire ulteriori dati al riguardo.
Questa Corte ha già chiarito che l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142/2016; n. 20588/2005).
Inoltre, si è detto che <> (Cass. n. 27811/2018; n.16912/2016).
Nel caso di specie, con il motivo in esame il ricorrente sembra dolersi della mancata diretta disapplicazione del redditometro, la quale implicherebbe una confutazione, di per sé inammissibile, RAGIONE_SOCIALE valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico.
3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame di fatti storici.
3.2. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione.
3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti nei sensi che seguono.
Sostanzialmente il ricorrente con essi lamenta la nullità della decisione perché sfornita di motivazione.
In particolare, il ricorrente deduce di aver provato analiticamente le spese di mantenimento dell’autovettura d’epoca (in ordine ai consumi, al bollo, all’assicurazione), nonché dell’imbarcazione (in ordine al canone di leasing , posto barca, polizza di assicurazione e consumi).
Su tale documentazione nulla dice la C.t.r., limitandosi ad affermare che le spese di gestione dei beni posseduti dal contribuente dovevano essere considerate indici di capacità contributiva.
Come si è detto nell’esame del secondo motivo, la presunzione alla base dell’accertamento redditometrico non impedisce al contribuente di dimostrare, in concreto, che il reddito non è a lui imputabile, o comunque non è assoggettabile a tassazione, o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura
inferiore, dimostrazione che, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE non riteneva raggiunta per le spese relative alla gestione e manutenzione dei beni posseduti, senza motivare in ordine agli elementi prodotti dal contribuente a prova contraria.
Invero, in tema di accertamento sintetico, questa Corte ha avuto modo di precisare che <> (Cass. n. 21700/2020).
Priva di fondamento è, invece, la doglianza relativa alla mancata considerazione dei redditi della moglie e dei genitori in relazione alle spese di gestione dei beni.
Sul punto la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato che gli incrementi patrimoniali fossero avvenuti con il finanziamento dei genitori e che gli assegni si riferissero al solo acquisto di tali beni. Il giudice di appello ha anche ritenuto infondata l’affermazione del contribuente, secondo cui la moglie avrebbe contribuito a sostenere i costi di gestione della barca, non avendo il ricorrente fornito alcuna dimostrazione sul punto.
In conclusione il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno accolti nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi
accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023