Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4123 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.17621/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n.706/2021 pronunciata in data 20/10/2020 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione 2- e depositata il 22/01/2021;
Oggetto: art. 38 d.P.R. 600/1973 -redditometroprova contraria
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME; La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE con l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO procedeva all’accertamento del maggior reddito imponibile pari ad euro 129.668,00 per l’anno d’imposta 2009, chiedendo in pagamento l’importo di euro 110,687,51 per IRPEF, sanzioni ed interessi . L’Amministrazione finanziaria aveva eseguito la verifica nei confronti del contribuente in virtù di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del d.P.R. 600/1973, per la frammentarietà e la risalenza nel tempo della documentazione prodotta dal contribuente, in assenza di dimostrazione della provenienza della provvista finanziaria utilizzata per l’acquisto di imbarcazione per la pesca nell’anno 2009 per l’importo di euro 121.548,00.
La Commissione provinciale tributaria di Messina su ricorso del contribuente, che aveva rilevato l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e, nel merito, l’erroneità e l’infondatezza della ricostruzione del reddito come compiuta dall’Ufficio, riten eva che il ricorrente non fosse obbligato alla tenuta dei libri contabili in quanto il reddito dichiarato derivava da partecipazioni, e che avesse fornito la prova documentale che la spesa per l’acquisto dell’imbarcazione da pesca era stata sostenuta in virtù di risorse derivanti da un contributo ricevuto anni prima e dallo svincolo della somma da un investimento con compagnia di assicurazione fra l’altro non andato a buon fine.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE che rilevava come il contribuente non avesse documentato la disponibilità di risorse finanziarie tali da giustificare l’acquisto dell’imbarcazione, né la destinazione RAGIONE_SOCIALE stesse all’investimen to ed alle spese contestate, riformava la sentenza di
primo grado non avendo il contribuente fornito la prova documentale del collegamento tra la provvista e l’investimento patrimoniale realizzato.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. , stante l’omessa decisione nella sentenza impugna ta dell’eccezione di nullità assoluta , rilevabile d’ufficio , dell’avviso di accertamento non firmato dal D irigente dell’Ufficio, eccezione proposta dal contribuente nelle controdeduzioni all’atto di appello a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d .P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che i documenti prodotti dal contribuente non fossero sufficienti né idonei a giustificare la spesa contestata con l’avviso di accertamento , relativa all’acquisto dell’imbarcazione da pesca.
Ad avviso del ricorrente, non è richiesta la prova a carico del contribuente che i redditi dimostrati siano stati impiegati per sostenere le spese contestate destinate ad incrementi patrimoniali e, pertanto, la pronuncia è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la previsione di un onere della prova contraria aggiuntivo e, comunque, diverso da quello stabilito ex lege.
Il primo motivo di ricorso è relativo all’omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso di accerta mento e, quindi, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Corte ha più volte precisato, da ultimo con ordinanza della sezione tributaria n. 61 del 2/01/2026, che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti il rigetto della pretesa fatta valere dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n. 24953 del 06/11/2020; Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
2.3. Nel caso di specie, a voler superare la questione della tardività dell’eccezione, la nullità per ragioni formali ( firma dell’avviso da parte di soggetto non titolare della qualifica di Dirigente dell’Ufficio) , è stata implicitamente disattesa allorquando la Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l’appello de l contribuente; con la conseguenza che non può configurarsi, nella specie, un’omessa pronuncia.
A ciò va anche aggiunto che il ricorrente non esplicita in questa sede con compiutezza le ragioni della dedotta nullità; in ogni caso, la questione resta superata dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che questi dovesse dimostrare che le risorse fossero state effettivamente impiegate per l’acquisto dell ‘imbarcazione .
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis , anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 , l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della «spesa per incrementi patrimoniali» da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e nel d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Come affermato anche da ultimo dalla Corte (Cass. sez. 5, 31/12/2025, n. 35018) il sistema c.d. ‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività
fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per sostenere l’incremento o mantenere il possesso di tali beni (Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544).
Il contribuente ha l’onere di provare , attraverso idonea documentazione, l’insussistenza del presupposto e cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva e che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Non è però sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere›› (Cass. sez. 5, 31/12/2025, n.35018, Cass. sez. 5, 04/08/2020, n.16637, Cass. sez. 5, 20/01/2017, n. 1510); è, quindi, necessaria la prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‹‹durata›› del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva
accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la ‹‹durata›› del possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018). Anzi, come ribadito dalla più volte richiamata pronuncia n. 35018 del 31/12/2025, nell’ambito della prova documentale è necessario un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega escludendosi la desumibilità del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass. 07/03/2014, n. 5365; Cass. 21/11/2019, n. 30355).
3.3.Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi innanzi richiamati, laddove ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE affermando che il contribuente non ha provato documentalmente il collegamento tra la provvista e l’acquisto dell’imbarcazione.
Siffatto onere probatorio, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, non è richiesto, tantomeno in termini così assoluti come affermato dalla Commissione tributaria regionale che, invece, avrebbe dovuto valutare gli elementi addotti dal contribuente in termini di verosimiglianza. Ed infatti, la prova documentale in ordine alla sussistenza di risorse idonee all’incremento patrimoniale contestato è idonea a sostenere le ragioni del contribuente laddove consenta il riscontro di circostanze sintomatiche del fatto che ‘ ciò sia accaduto o sia potuto accadere ‘ mediante il riferimento a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, che consentano di affermare la disponibilità
di redditi tali da giustificare la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente.
La sentenza va dunque cassata, non avendo considerato dati che ineriscono alla violazione di legge; il giudice del rinvio dovrà verificare l’assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, effettuando una valutazione complessiva della documentazione prodotta dalla parte, avuto riguardo in particolare alle giustificazioni fornite dal contribuente in ordine alla somma di denaro pari ad euro 250.000,00, ricevuta dal Ministero per il c.d. fermo pesca, che avrebbe impiegato per l’acquisto contestato.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME