Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30516 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30516 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28803/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 788/2015 depositata il 05/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di segnalazione per l’acquisto di un’auto di lusso avvenuta nel 2007 e della successiva verifica dei dati comunicati dal contribuente in risposta al Questionario notificatogli, nonché alla luce della ulteriore documentazione da questi prodotta e del contraddittorio intervenuto, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, notificava a NOME COGNOME due avvisi di accertamento riportanti la maggiore pretesa per Irpef ed altro, in relazione agli anni 2007 e 2008.
Il contribuente, con separati ricorsi, impugnava gli atti notificatigli, proponendo contestazioni procedimentali e di merito, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni con separate pronunce, rideterminando il reddito del contribuente in misura inferiore rispetto agli accertamenti.
Il contribuente spiegava appello avverso le decisioni del primo grado del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto e l’Amministrazione resisteva proponendo appelli incidentali.
La CTR, riuniti i giudizi, accoglieva parzialmente gli appelli, procedendo ad una nuova rideterminazione del reddito del contribuente, in misura comunque superiore rispetto alla quantificazione del primo grado.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR, affidandosi a tre strumenti di impugnazione, illustrati con memoria difensiva ai sensi dell’art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n . 3 cod. proc. civ., il contribuente denuncia la ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del DRP n.600/73 art. 3 L. 241 del 1990 e art. 7 L. n. 212 del 2000’, lamentando che la CTR non abbia rilevato il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. denuncia la ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/73, per avere la CTR ‘ritenuto sufficientemente provati gli assunti dell’ufficio sulla base di semplici congetture e presunzioni del tutto prive del carattere della gravità, precisione e concordanza, solo pretesamente ritenute sussistenti’.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 nonché del combinato disposto degli artt. 7, 16, e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997’, per avere applicato la CTR criteri presuntivi di imputazione della colpevolezza all’agente.
I primi due motivi, da trattarsi unitariamente, in quanto con essi il contribuente lamenta l’inosservanza da parte della CTR dei criteri in materia di onere probatorio, sono infondati.
4.1. Anche con recenti arresti (Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 13/06/2023, n. 16904), in prosecuzione di orientamento ormai pacifico è stato affermato che il sistema del ‘redditometro’ collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Grava sul contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza
del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).
4.2. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la ‘durata’ del possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass.
20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
4.3. La CTR ha correttamente applicato i richiamati criteri, i) rilevando come negli atti impositivi l’Amministrazione abbia indicato i beni o servizi che costituiscono indici del maggior reddito attribuito al contribuente e ii) procedendo ad analitica ed accurata verifica della prova contraria da questi offerta, con esito in larga parte negativo.
4.4. Ha in particolare osservato la CTR che l’Agenzia delle Entrate: i) con riguardo alla casa di abitazione, residenza principale del contribuente, ne ha correttamente considerato la superficie escludendo i vani accessori, ha quindi evidenziato che tale abitazione, pur facendo parte di un più ampio compendio immobiliare in comproprietà con altri familiari, era stata indicata nella piena disponibilità del gruppo familiare del sig. COGNOME, fiscalmente a suo carico, ed infine ha rilevato che non era stata fornita dimostrazione adeguata del fatto che le spese per le utenze fossero state sostenute dal padre del contribuente; ii) con riguardo al secondo bene utilizzato dall’Agenzia come indicatore di reddito, ha evidenziato che la circostanza che l’autovettura Chrysler targata TARGA_VEICOLO fosse a disposizione del nucleo familiare non rilevava, essendo la moglie e i tre figli fiscalmente a carico del sig. COGNOME e, inoltre, che correttamente, il rimborso in unica soluzione nel 2008 del prestito contratto l’anno precedente per l’acquisto dell’auto, quale incremento patrimoniale, era stato attribuito pro quota al reddito del 2008 e dei tre anni precedenti; iii) che era corretta l’imputazione al reddito contribuente della quota di spese per il rimborso del mutuo stipulato il 5/10/1994 e cointestato con il padre ed i fratelli, in assenza della dimostrazione che altri avessero provveduto al pagamento e dovendosi correttamente ritenere tale esborso indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’art. 3 D.M. 10/09/2009, richiamato dall’art. 38 del DPR n. 600/1973; iv) che quanto affermato dal contribuente in merito alla possibilità di fruire liberamente del conto corrente del padre, sig. NOME COGNOME, tramite bonifici e prelevamenti in contanti,
oltre che della relativa carta di credito, non trovasse riscontro nelle risultanze bancarie analiticamente esaminate. Il giudice di appello ha inoltre adeguatamente motivato, in alcuni casi anche in senso favorevole al contribuente, in merito alle ulteriori censure di minor entità.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
E’ principio affermato da questa Corte che ‘In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza’ (Cass. n. 2139 del 30/01/2020).
La CTR ha correttamente applicato i principi richiamati, rilevando che ‘I redditi acce rtati non derivano unicamente da calcoli presuntivi e meccanici, basati su indici di capacità contributiva’ ma che ‘Nel corso del giudizio è emerso che della disponibilità di tali redditi vi è riscontro evidente, tanto che i versamenti di contanti privi di correlazione nei conti correnti bancari addirittura superano i redditi accertati. Cosicché non può certo essere sostenuta la carenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza e della colpevolezza nel mancato pagamento delle imposte dovute’.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.