Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
COGNOME NOME ;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2325/2017, depositata in data 10 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, ai sensi dell’art. 38, comm i 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di NOME COGNOME (euro 45.245,00 ) per l’anno di imposta 200 8 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 0,00), in base alla spesa
Redditometro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23694/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
per beni indice di capacità contributiva (due immobili e due autovetture).
Il contribuente proponeva ricorso che veniva integralmente accolto dalla CTP di Benevento, stante la «verosimiglianza di fatti documentati dal ricorrente e degli elementi posti a base della determinazione della maggiore capacità di reddito, per non essere quest’ultimi stati valutati adeguatamente dall’Ufficio» . In particolare, una RAGIONE_SOCIALE autovetture non era, nell’anno oggetto di accertamento, nella disponibilità del contribuente, mentre l’altra (immatricolata nel 1999) era inidonea a determinare la capacità retributiva dello stesso. Con riferimento agli immobili, la CTP evidenziava che uno era di proprietà del coniuge del ricorrente (per esserle stato donato dal genitore che provvedeva anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE utenze), mentre l’altro era in comunione con i l coniuge che contribuiva alle relative spese.
L ‘RAGIONE_SOCIALE spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR rigettava il gravame rilevando che rispetto agli elementi evidenziati dal primo giudice «nessun nuovo dato emerge che possa incidere sulla decisione del primo giudice che appare del tutto idonea a giustificare l’accoglimento del ricorso del contribuente che va confe rmato»; sottolineava, altresì, come «le non contestate vicissitudini di carattere sanitario sopportate dal contribuente abbiano inciso sulla sua concreta capacità contributiva» e, infine, che le spese sanitarie erano state sostenute «in periodi diversi da quello accertato».
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il suo primo strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R.
600/73, D.M. 19 settembre 1992 e 19 novembre 1992, 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.».
In punto di fatto premetteva di aver emesso l’avviso di accertamento impugnato sulla base di diversi elementi, tra i quali la disponibilità di 2 veicoli e di un immobile in proprietà, nonché la stipula, il 13/12/2001, di un mutuo per € 129.000,00 , e di aver rideterminato il reddito per l’anno di imposta 2008 in € 45.245,00 (a fronte di € 0,00 dichiarati).
Riteneva, quindi, di aver agito in conformità dell’art. 38, comm i 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a) la disponibilità di autoveicoli legittima l’ufficio alla rettifica della dichiarazione dei redditi, e b) l’accensione di un mutuo costituisce indice della capacità contributiva; inoltre, il concorso del coniuge nelle spese di gestione relative a ll’immobile in regime di comunione legale, non costituirebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, giustifica zione dell’annullamento della capacità contributiva del COGNOME non escludendo affatto il concorso di questo nella relativa spesa.
Infine, la CTR, pur avendo rilevato che le spese sanitarie erano state affrontate dal contribuente in anni diversi da quelli oggetto di accertamento, riconosceva alle stesse rilievo incidente sulla capacità contributiva del COGNOME, in termini di elemento di prova contraria della presunzione prevista nella disciplina del cd. redditometro.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato
sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il redd ito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte « la norma di cui all’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria , di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in rag ione della ‘spesa per incrementi patrimoniali’, la quale si presume sostenuta ‘salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti » (Cass. 20/1/2017, n. 1510).
Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/1/2020, n. 1980; Cass. 11/4/2019, n. 10266; Cass. 26/2/2019, n. 5544; Cass. 11/4/2018,
n. 8933; Cass. 31/3/2017, n. 8539; Cass. 1/9/2016, n. 17487; Cass. 20/1/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’A mministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere»; è la norma stessa, infatti, a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 31/1/2024, n. 2893; Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/6/2022, n. 19082; Cass.
20/4/2022, n. 12600; Cass. 24/5/2018, n. 12889; Cass. 16/5/2017, n. 12207; Cass. 26/1/2016, n. 1332).
Inoltre, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta, a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti e del regolare contraddittorio processuale, opera il principio per il quale, all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla messa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. 23/2/2024, n. 4838/2024; Cass. 7/6/2022, n. 18178; Cass. 8/10/2020, n. 21700).
1.2. All’evidenza, nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, sia quando ha affermato (confermando la decisione della CTP) che una RAGIONE_SOCIALE due autovetture non potesse avere rilevanza per l’accertamento del reddito relativo all’anno 2008, sol perché immatricolata nel 1999 (in assenza di ulteriori e più precise circostanze, non allegate dal contribuente), sia quando ha dato rilevanza esclusiva all’apporto gestionale del coniuge (evidentemente, anche per il pagamento della rata annuale del mutuo, pari ad € 3.887,00) in mancanza di una prova puntuale al riguardo, sia, infine, quando ha dato rilievo, al fine di escludere qualsiasi capacità contributiva del COGNOME, a spese sanitarie affrontate in anni diversi da quello oggetto di accertamento (profilo oggetto anche del secondo motivo, v. infra ).
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione dell’art. 2, 36 53 e 56 Dlvo 546/92, 112, 132, 277, 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». In particolare, deduce la nullità della sentenza impugnata sotto plurimi aspetti, ovvero: a) per avere la CTR ritenuto rinunziate, a mente dell’art. 346 cod. proc.
civ., le ulteriori questioni sollevate nel primo grado di giudizio e non riproposte in appello; b) per avere la CTR evidenziato l’assenza di un nuovo dato che possa incidere sulla decisione del primo giudice , rispetto agli elementi esaminati dalla CTP; c) per l’insanabile contrasto, da un lato, tra quanto argomentato circa il concorso del coniuge del contribuente e l’annullamento per intero dell’avviso di accertamento e, dall’altro, tra la rilevanza ai fini del decidere RAGIONE_SOCIALE spese sanitarie sostenute dal contribuente e la collocazione temporale di queste in anni diversi da quello oggetto di accertamento.
2.1. Anche questo motivo è fondato, sebbene solo in parte.
Coglie, invero, nel segno soltanto la censura relativa alla motivazione contraddittoria della sentenza nella parte in cui, da un lato, sembra attribuire rilevanza alle spese sanitarie sostenute dal contribuente, e, dall’altro, riportando le difese spiegate dall’RAGIONE_SOCIALE sul punto, afferma che dette spese siano state sostenute in anni diversi da quello oggetto di accertamento. La contraddizione appare, invero, evidente non comprendendosi come RAGIONE_SOCIALE spese sanitarie sostenute in anni diversi dal 2008 possa poi tenersi conto al fine di provare l a mancata capacità contributiva del COGNOME per quello stesso anno. Parimenti inconciliabile appare la conclusione in termini di annullamento per intero dell’avviso di accertamento per effetto (anche) del concorso del coniuge del contribuente nelle spese di gestione dell’immobile in comunione, ‘concorso’ che non escludendo l’apporto del contribuente medesimo potrebbe condurre, ove provato, unicamente alla rideterminazione in melius per il contribuente del reddito imponibile e, quindi, dell’imposta dovuta, ma certamente non all’annullamento per intero dell’avviso originario.
Le prime due censure sono, invece, inammissibili non avendo l’RAGIONE_SOCIALE nemmeno indicato quali questioni ‘ulteriori’ siano state ritenute assorbite dalla CTP e con quali conseguenze in termini di lesione del diritto di difesa della ricorrente; sotto il profilo della mancanza di un ‘dato nuovo’, invece, la CTR non ha imputato
all’appellante RAGIONE_SOCIALE la mancata allegazione di ‘dat i nuovi ‘ , essendosi limitata, invece, a rilevare come non emerga (rispetto agli elementi già valutati dalla CTP) nessun dato nuovo…che possa incidere sulla decisione del primo giudice , senza riferimento alcuno ad eventuali ed asserite omissioni assertive e deduttive dell’RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra illustrati, nonché provveda alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.