Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11950/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 42/1/2016, depositata in data 15 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10 maggio 2012 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari ad € 1.822,00 in € 22.847,00 per l’anno 2008; la
rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un’autovettura, con relative spese per rate di leasing , e una casa di abitazione.
Avverso l’avviso di accertamento, dopo infruttuosi tentativi di accertamento con adesione e di mediazione, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 170/4/13, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’avviso di accertamento.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituiva anche la contribuente, con controdeduzioni.
Con sentenza n. 42/1/2016, depositata in data 15 gennaio 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ufficio e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 (rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone fisiche sulla base del c.d. redditometro) e dell’art. 53 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ. (nozione di presunzioni); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2728 cod. civ. (prova contro le presunzioni legali); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697
cod. civ. (onere della prova). Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che l’istituto del redditometro avesse natura di presunzione legale e non di presunzione semplice, gravando così la contribuente, anziché l’ufficio, dell’onere probatorio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «(Gradatamente) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 600/1973 (rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone fisiche sulla base del c.d. redditometro) e dell’art. 53 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2728 cod. civ. (prova contro le presunzioni legali). Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato la natura di presunzione legale relativa del redditometro, tale da poter essere confutata dalla dimostrazione, da parte della contribuente, che le spese affrontate per il mantenimento dei beni indice sono state inferiori a quelle riportate nelle tabelle dello strumento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (contenuto della sentenza), dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (contenuto della sentenza), dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (motivazione della sentenza), dell’art. 156 cod. proc. civ. (rilevanza della nullità) e dell’art. 111 Cost. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha dato concreta ragione dei motivi che l’hanno portata a decidere, limitandosi ad affermare che la contribuente ha operato una ricostruzione dei costi vivi, sostenuti per il mantenimento dei beni indice, priva di riscontro probatorio.
Preliminarmente, va rilevato che l’istanza di rimessione alle SS.UU., per risolvere un ipotetico contrasto, non può essere accolta, perché l’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell’art. 376, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass. 22/06/2016, n. 12962); a tacer del fatto che il metodo accertativo del redditometro (art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973) costituisce questione ampiamente trattata e risolta pacificamente da giurisprudenza costante di questa Corte.
I primi due motivi di ricorso, con cui parte ricorrente censura l’operato dei Giudici di seconde cure nella parte in cui hanno ritenuto alla base del metodo accertativo del redditometro una presunzione legale relativa piuttosto che una presunzione semplice, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, sono infondati.
3.1. In tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri
statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266;
Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della
durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, che cristallizzavano la presunzione di cui al metodo accertativo del redditometro quale presunzione legale relativa già prima dell’entrata in vigore della riforma del 2010.
Il terzo motivo, con cui la contribuente censura l’operato della RAGIONE_SOCIALE.t.r. per difetto di motivazione, è inammissibile oltre che infondato.
4.1. Questa Corte ha espressamente affermato (Cass. 18/09/2015, n. 18448) che, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per ” errores in procedendo ” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile ” ex officio “- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti
necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).
4.2. Nella fattispecie in esame, la censura illustrata nel motivo di ricorso si limita ad indicare il capo della sentenza impugnata alla cui riforma aspira e, dopo un excursus prettamente teorico, insiste sull’insufficienza della motivazione senza indicare specificamente di quali prove sia stata omessa la disamina.
Invece la RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE, nel rispetto dei principi illustrati sub 3.1., ha reso una motivazione immune da vizi di violazione di legge ed assolutamente intellegibile nel suo iter logico-argomentativo allorquando ha chiarito che la contribuente non aveva contestato il possesso dei beni nè aveva individuato ovvero documentato la presenza di redditi esenti che potevano consentire il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese necessarie per il mantenimento dei beni limitandosi ad addurre motivi ininfluenti che non potevano essere presi in considerazione dal giudice perché non soddisfacevano l’onere probatorio posto a suo carico.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2024.