Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19000/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 114/2016, depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accol to l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Treviso che, invece, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso tr e avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, aveva accertato, ai fini Irpef, il reddito in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di indici di maggiore capacità contributiva ed irrogato le conseguenti sanzioni.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento sul presupposto che la contribuente avesse provato di aver sostenuto le spese di cui al reddito sinteticamente accertato, così ignorando che quest’ultima era tenuto a dimostrare che quelle spese fossero state sostenute con somme oggetto di redditi esenti o già tassati o di natura patrimoniale.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contribuente avesse dimostrato di aver sostenuto dette spese, sì da escludere il reddito accertato, pur in mancanza di prova.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione apparente.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto giustificato il reddito accertato sinteticamente senza precisare quali fossero, e a quanto ammontassero, i mezzi finanziari utilizzati e quali le prove addotte a sostegno.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell ‘art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile alla fattispecie il c.d. nuovo redditometro.
Con il quinto motivo denunci a, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione apparente per non aver esplicitato le ragioni per le quali l’applicazione del nuovo redditometro comportasse l’illegittimità degli accertamenti.
Il quarto motivo di ricorso, da trattarsi preliminarmente agli altri, attingendo la questione della disciplina applicabile alla fattispecie -ovVero c.d. detti vecchio o nuovo redditometro -è fondato, restando assorbito, il quinto motivo.
6.1. L’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Cass. 07/06/2021, n. 15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n. 22746).
A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, emesso in attuazione del novellato quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973,
conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009» .
6.2. Al riguardo questa Corte, nell’escludere l’applicazione retroattiva della citata novella, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione si fonda, piuttosto, sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell’accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale; inoltre, a fronte RAGIONE_SOCIALE esplicite previsioni di diritto transitorio, già richiamate, che inequivocabilmente identificano la norma applicabile r atione temporis , è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. (tra le più recenti Cass. 08/05/2023, n. 12153).
6.3. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, relativa a redditi anteriori al 2009, il Giudice di appello, a prescindere dalla idoneità o meno della motivazione resa, oggetto del quinto motivo, ha comunque errato nel valutare la legittimità dell’accertamento in ragione di quanto previsto dal c.d. nuovo redditometro.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che attingono altra ratio decidendi della sentenza impugnata, e che sono da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
7.1. Il metodo di accertamento basato sul c.d. «redditometro» individua, in ragione della disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un valore che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il reddito secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. Il metodo di accertamento basato sul c.d. «redditometro» individua, in ragione della disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un valore che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il reddito secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
7.2. La C.t.r. ha reso motivazione meramente apparente laddove si è limitata ad affermare che il contribuente aveva effettivamente sostenuto le spese e che aveva offerto documentazione adeguata. Trattasi, infatti, di motivazione del tutto avulsa dalla contestazione oggetto dell’accertamento , che non atteneva alla veridicità della spesa, quanto alle fonti utilizzate per il suo sostenimento ed alla loro natura reddituale.
In ogni caso, nel ritenere che fosse sufficiente la prova della spesa sostenuta, non si è attenuta ai principi in materia di accertamento del reddito in forma sintetica.
8. In conclusione, in accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.