Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2225/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6890/2018 depositata il 04/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 6 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, agente di commercio, avverso la sentenza n. 12152/45/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per IRPEF ed altro relativo all’anno 2008.
La CTR motivava la propria decisione rilevando che l’accertamento sintetico “redditometrico” de quo non era fondato, come giuridicamente indispensabile, su presunzioni “gravi, precise, concordanti”, osservando che, comunque il contribuente aveva dato prove contrarie adeguate”, e affermando che difettava il contraddittorio endoprocedimentale.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 20369 del 24/08/2017, accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
Riassunto il giudizio avanti alla CTR del Lazio, il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso, illustrato dal successivo deposito di memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’articolo 112 c.p.c.
Rileva la ricorrente che i giudici del rinvio hanno annullato l’atto impositivo assumendo che, siccome il signor COGNOME svolgeva attività di agente di commercio e poiché le vetture considerate dall’Ufficio erano iscritte nel registro dei beni strumentali dell’impresa, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe al più potuto procedere all’accertamento del maggior reddito nelle forme ‘ordinarie’ ex art. 39 del DPR n. 600/1973, e non già con il metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss. del citato DPR.
Osserva l’RAGIONE_SOCIALE che siffatta questione non era mai stata sollevata nel giudizio di merito, con rituale motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 164 del ‘nuovo’ T.U.I.R. n. 917/1986», affermando che, comunque, la precedente censura sarebbe infondata nel merito in quanto, come rilevato dai giudici di merito nelle pregresse fasi del giudizio, l’Ufficio accertatore, in applicazione della regola dettata dall’art. 164, comma 1 del Tuir, aveva correttamente considerato per il calcolo del redditometro solo due dei tre autoveicoli del contribuente, considerando la vettura ‘Smart’ quale bene all’esercizio dell’impresa .
Con il terzo strumento di impugnazione si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 63 del D.Lgs n. 546/1992, nonché dell’ordinanza n. 20369/2017 della Corte di cassazione e dell’articolo 2909 c.c.». Sostiene la ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato i limiti afferenti al giudizio di rinvio, disattendendo la regola di giudizio imposta dalla citata ordinanza.
Il primo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondati.
4.1. In particolare, per quanto ancora qui rileva, questa Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20369/2017: i) in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con cui ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’agenzia fiscale ricorrente lamentava la violazione/falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R. 600/1973, ha affermato che «In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un
alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989- 01)» e ha osservato che «Nell’affermare invece che la presunzione in questione non è “legale” (relativa), ma “semplice”, la sentenza impugnata è sicuramente incorsa nel denunciato vizio di violazione/falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R. 600/1973»; ii) in accoglimento del quarto motivo di ricorso, dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il quale l’RAGIONE_SOCIALE denunciava la violazione/falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. 600/1973, 2697, cod. civ., deducendo che la CTR aveva affermato l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive e probatorie del contribuente, nell’ambito oggettuale definito dalla prima disposizione legislativa, ha ribadito che «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono
circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514 – 01)»; iii) in conclusione ha rilevato che «La sentenza impugnata si discosta palesemente da tale principio di diritto, limitandosi a considerazioni del tutto generiche e prive di alcuna considerazione eziologica circa la possidenza del COGNOME e l’utilizzo di una RAGIONE_SOCIALE auto considerate quale “indice redditometrico’».
4.2. Va ricordato che, come affermato da questa Corte, «In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame RAGIONE_SOCIALE suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. (Cass., Sez. 3, n. 20887 del 22/08/2018).
5. I giudici del rinvio non hanno rispettato i limiti della cognizione loro affidata, mettendo in discussione un quadro fattuale -i presupposti per l’accertamento mediante ‘redditometro’ già ritenuto sussistente dall’ordinanza di rinvio, che, ferma la legittima applicazione di tale metodo accertativo, aveva esclusivamente censurato la non corretta valutazione operata dalla Commissione tributaria regionale in merito alla consistenza della prova contraria documentale consentita al contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente “ratione temporis”.
In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi demandati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.