Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 438 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 438 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del For RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito Pec, e NOME COGNOME (rinunciataria), ed elettivamente domiciliato presso lo studi secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domicili presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 164, pronunciata dalla Commissione Tributari Regionale della Lombardia il 5.11.2013, e pubblicata il 27.11.2013;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE somministrava a NOME un questionario, mediante il quale domandava chiarimenti in ordine a beni indice di capacità contributiva, individuati mediante consultazione dell’anagrafe tributaria. Esaminati i dati forniti dal contribuent l’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamento sintetico del reddito, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regole del c.d. redditometro, e notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2007. Analogo accertamento, fondato sui medesimi presupposti, era notificato al COGNOME in relazione all’anno 2006. Entrambi gl accertamenti risultavano motivati in considerazione del possesso di una residenza principale e due secondarie, nonché di tre autoveicoli, tra cui un’autovettura BMW acquisita in leasing. In riferimento all’anno 2007, detratto il contributo assicurato dai familiari, era accertato un reddi di Euro 51.189,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 39.237,00.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, introducendo plurime censure, ed in particolare contestando un grave errore nell’indicazione del reddito da lui dichiarato, commesso dall’Ente impositore, e censurando l’inesatta valutazione della integrazione del reddito assicurata dai familiari, con la conseguenza che non risultavano integrati i presupposti di legge per procedere all’accertamento sintetico, perché il reddito accertato doveva ritenersi non eccedesse di oltre un quarto quello dichiarato. La Ctp di Pavia accoglieva le riassunte critiche proposte dal contribuente, ed annullava l’atto im ositivo.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, il contribuente non si costituiva. La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validi ed efficacia dell’avviso di accertamento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi d impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto sussistenti COGNOME i COGNOME presupposti COGNOME legali COGNOME perché COGNOME potesse COGNOME procedersi all’accertamento sintetico del reddito.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorren censura la nullità della sentenza adottata dalla Ctr, per non aver riscontrato l’invalidità dell’avviso di accertamento, in conseguenza dell’errore materiale commesso dall’Ente impositore nell’indicare il reddito del contribuente, e comunque per non aver tenuto conto che, in considerazione del reddito assicurato dai familiari, non sussistevano i presupposti legali per procedere all’accertamento sintetico del reddito.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, oggetto discussione tra le parti nel primo grado del giudizio” (ric., p. 6), non avere il giudice dell’appello pronunciato sul difetto del requisit
perché potesse procedersi all’accertamento sintetico, in quanto lo scostamento del reddito accertato rispetto al dichiarato, nella misura di almeno il 25%, avrebbe dovuto verificarsi per almeno due anni.
Appare preliminarmente opportuno rilevare che il giudizio di legittimità relativo al già richiamato accertamento tributario relati all’anno 2006, N.RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, è stato esaminato contestualmente al presente in sede di giudizio di legittimità.
Tanto premesso, mediante i suoi tre motivi di ricorso il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenz della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la Ctr non ha rilevato il difetto dei presupposti di legge perché potesse procedersi all’accertamento sintetico del reddito percepito dal NOME. Gli strumenti di impugnazione si presentano tra loro connessi, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva.
5.1. Nella sua motivazione, invero concisa, la Ctr osserva che “l’applicazione dei coefficienti ministeriali al possesso dei beni suddett determina un reddito più congruo ed adeguato alla reale capacità contributiva, rispetto al reddito del tutto insufficiente dichiarato contribuente per il periodo d’imposta … risulta rispettata la differen … consistente nel fatto che il reddito complessivo accertato si discost per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente … ritiene .. questo collegio che il reddito determinato da parte dell’Ufficio con l’accertamento in questione sia del tutto legittimo sul piano del dirit tributario e nel merito della reale capacità contributiva de contribuente” (sent. Ctr, p. II s.). Sia pure esprimendosi con il massimo sforzo di sintesi, pertanto, il giudice dell’appello ha ritenuto che tu presupposti di legge perché potesse procedersi nelle forme dell’accertamento sintetico siano stati rispettati, anche in riferiment allo scostamento di oltre un quarto tra il reddito dichiarato e quell accertato.
5.2. Occorre quindi esaminare le censure proposte dal contribuente, e deve innanzitutto rilevarsi che non è più ammissibile la contestazione di un vizio della motivazione perché la stessa risulterebbe “omessa, insufficiente o contraddittoria”, come si legge al terzo motivo di ricorso. Non solo, le critiche introdotte dal contribuent difettano di specificità. Infatti le contestazioni proposte da NOME COGNOME lamentano che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esaminato una pluralità di questioni che le erano state sottoposte, ma il ricorrente non ha cura di indicare quando, e mediante quali formule, simili censure siano state proposte e coltivate, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità RAGIONE_SOCIALE censure proposte dalle parti.
Nella misura in cui possono ritenersi ammissibili, poi, le critiche mosse dal contribuente risultano infondate.
5.3. Viene in primo luogo in rilievo l’errore materiale commesso dall’Amministrazione finanziaria che, nell’avviso di accertamento, ha indicato il reddito dichiarato dal contribuente in riferimento all’an 2007 come pari ad Euro 11,230,00, anziché riportare l’esatta cifra del reddito dichiarato, pari ad Euro 39.237,00. Occorre in proposito osservare soltanto che l’errore materiale commesso dall’Ente impositore, e da questo riconosciuto, non risulta rilevante perché, nel calcolare la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertat l’Amministrazione finanziaria ha tenuto conto esclusivamente degli esatti valori innanzi ricordati.
5.4. Il contribuente lamenta quindi che, nell’effettuare il calcolo d suo reddito, l’RAGIONE_SOCIALE si è resa responsabile di una mancanza, perché non ha tenuto conto dell’ulteriore reddito assicurato dai familiari, ove lo avesse fatto si sarebbe resa conto che il reddit accertato non eccedeva di oltre un quarto quello dichiarato, e pertanto l’effettuato accertamento sintetico dovrebbe ritenersi illegittimo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha reagito alla critica proposta dal contribuente, osservando che nel quantificare il reddito del contribuente nelle forme dell’accertamento sintetico, nessuna norma prevede che debba prendersi in considerazione l’intera “famiglia fiscale” (controric., p. 5), costituita dal contribuente e dai s congiunti.
5.4.1. Invero, l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che regola la materia ed è stato invocato anche dal contribuente, detta: “L’ufficio … può, in base ad elementi e circostanze di fatto cer determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato … per due o più periodi di imposta”.
5.4.2. COGNOME Tanto COGNOME premesso, COGNOME l’Amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE ha innanzitutto quantificato il reddito conseguito nell’anno 2007 dal contribuente calcolandolo, in applicazione dei parametri dell’accertamento sintetico, nella misura di Euro 78.846,90. Da questo importo l’Ente impositore ha sottratto il reddito assicurato dai componenti del nucleo familiare (Euro 34.535,00), ha poi sommato le spese sostenute per il canone di leasing dell’autovettura ed i contributi previdenziali (Euro 6.877,36), ed ha quindi rilevato che il reddit accertato, pari ad Euro 51.189,26, eccedeva il dichiarato, pari ad Euro 39.237,00, di oltre un quarto. Per quanto la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria appia macchinosa nelle modalità di conteggio, la stessa nondimeno risulta corretta nel risultato conseguito.
5.5. Il contribuente lamenta ancora il difetto dei presupposti perché potesse procedersi all’accertamento sintetico in quanto lo scostamento risulterebbe accertato per un solo anno, il 2007 ogget o di causa. Si è
però già avuto modo di ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha proposto analoghe contestazioni, e notificato altro avviso di accertamento, in relazione all’anno 2006, ed anche in quel periodo fiscale si è verificato lo scostamento di oltre un quarto tra il reddi accertato e quello dichiarato.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della causa.
Risulta anche dovuto il pagamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME., che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.