Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3164 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3164 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 521/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
ricorrente –
CONTRO
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Ancona, giusta procura speciale in atti
-controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
avverso la sentenza n. 563/3/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 24.5.2021, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale dell’8.1.2026;
FATTI DI CAUSA
TRIBUTI: ACCERTAMENTO SINTETICO anno di imposta 2008
COGNOME NOME, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, impugnava l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, un maggior reddito a fini Irpef e relative Addizionali per l’anno di imposta 2008, sulla base degli indici di capacità reddituale e spese per incrementi patrimoniali (c.d. vecchio redditometro), determinato in euro 111.636,89.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, adita dalla contribuente, con sentenza n. 589/1/2014, accoglieva parzialmente il ricorso, diminuendo il reddito complessivo netto accertato della somma di euro 41.400,00.
RAGIONE_SOCIALE, a fronte dei contrapposti appelli, dava atto della intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016, relativamente alle somme affidate all’agente della riscossione ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992, per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso di primo grado; dichiarava indi parzialmente cessata la materia del contendere e rigettava nel merito l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva annullato l’avviso di accertamento relativamente all’acquisto dell’immobile avvenuto nell’anno 2010.
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale dell’8.1.2026.
La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo – rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . » la ricorrente in via principale assume che la C.T.R. ha erroneamente applicato l’art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/73, posto che, in virtù di tale norma, nel testo vigente ratione temporis , l’incremento patrimoniale di euro 207.000,00, realizzato nell’anno 2010, doveva essere imputato per un quinto all’anno 2008 e non per intero all’anno 2010, che peraltro non era oggetto di accertamento. Non era pertanto rilevante la nuova disciplina dell’accertamento sintetico, che si applicava a decorrere dall’anno di imposta 2009, dovendosi applicare invece il metodo del ‘redditometro’ per come disciplinato dall’art. 38, comma 5, cit. vigente prima RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con il d.l. 78/2010.
1.1. Il motivo è ammissibile.
La controricorrente sostiene infondatamente che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe respinto l’appello incidentale sulla base di una duplice ragione argomentativa, una RAGIONE_SOCIALE quali non censurata col presente ricorso. Ed invero, secondo la controricorrente le ragioni del rigetto sarebbero due: la prima poggerebbe sull’interpretazione dell’art. 38 nella sua formulazione originaria, che, secondo i giudici del gravame, non consentiva di spalmare sull’atto oggetto di accertamento incrementi patrimoniali futuri; la seconda poggerebbe invece sull’applicazione alla fattispecie del nuovo redditometro, in quanto, poichè l’accertamento era stato notificato in data 18.7.2013 la contestazione della spesa effettuata nel 2010 avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo periodo d’imposta vigendo già all’epoca della notifica non più la presunzione legale che la spesa fosse stata effettuata per un quinto anche negli anni precedenti, ma la nuova presunzione che fosse stata interamente effettuata nell’anno dell’acquisto del bene.
1.2. Al contrario, ritiene il collegio che l’unico ragionamento della C.T.R. è stato nel senso che solo gli incrementi patrimoniali che si erano realizzati
nel triennio 2006, 2007 e 2008, che erano stati oggetto di accertamento, potevano essere spalmati nei quattro anni precedenti e non anche quelli che si fossero realizzati in anni successivi a quelli oggetto di accertamento e l’RAGIONE_SOCIALE lo ha ben colto e censurato sotto il profilo della violazione di legge.
1.3. Il motivo è inoltre fondato.
1.4. Con specifico riguardo al computo degli incrementi patrimoniali in relazione ad accertamenti sintetici per gli anni di imposta anteriori al 2009, come nel caso in esame, questa Corte ha affermato la legittimità della loro ‘spalmatura’ nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, DPR n. 600/1973, come conseguenza dell’ applicazione della novella legislativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 solo agli accertamenti relativi all’anno di imposta 2009 e successivi, rimanendone pertanto esclusi quelli antecedenti (Cass. 13/09/2022, n. 26916; Cass. 15/02/2022, n. 4818; Cass. 8/10/2021, n. 27433).
1.5. La decisione impugnata non è pertanto conforme a diritto e dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio, facendo applicazione del suddetto principio di diritto.
Va ora esaminato il ricorso incidentale condizionato, con il quale la controricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 193/2016 e dei principi sulla cessazione della materia del contendere », sostenendo che, anche laddove il contribuente sia appellato, è possibile l’adesione alla definizione agevolata dei carichi e l’effetto di tale adesione è l’integrale cessazione della materia del contendere.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. E’ pacifico in causa che la definizione ex art. 6 del d.l. 193/2016 ha riguardato la cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della minor somma ritenuta dovuta dalla C.T.P., che aveva accolto parzialmente il ricorso di primo grado.
2.3. La C.T.R. ha correttamente dato atto che la procedura di definizione agevolata ha riguardato soltanto le somme iscritte a ruolo ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992 ossia le somme affidate all’agente della riscossione in esito alla sentenza di primo grado. L’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis vigente , recante la rubrica “Pagamento del tributo in pendenza del processo”, prevede infatti che: «1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.».
2.4. Questa Corte (cfr. Cass. n. 27846/2020) ha precisato che la rottamazione può anche avere ad oggetto il carico affidato all’agente della riscossione relativo ai 2/3 del tributo e relative sanzioni amministrative e che in tal caso prosegue il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento, in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda dunque la frazione della pretesa che non è stata definita.
2.5. La decisione della C.T.R., con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al carico affidato all’agente della riscossione, è pertanto conforme a diritto.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo motivato esame dell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dei principi illustrati al punto 1.4. della presente ordinanza, alla quale spetterà anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame dell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.1.2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)