Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
NOME COGNOME,
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 528/16/2016, depositata in data 15 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2006, e dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2007. Il contribuente, per gli
Avv. Acc. IRPEF 2006-2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23527/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
anni di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia disponibilità finanziarie per l’acquisto di un’autovettura Porche mod. Cayenne nonché per l’acquisto di un fabbricato per civile abitazione, di vani 16 oltre pertinenze; pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della verifica, rideterminava sinteticamente ex art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito non dichiarato dal contribuente per gli anni di imposta oggetto di contestazione.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 50/05/2012 del 03/07/2012, accoglieva le ragioni del contribuente.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Toscana; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 528/16/2016, depositata in data 15 marzo 2016, rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva, rimanendo intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Esistenza di giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta che la C.t.r. abbia statuito prima che si formasse il giudicato relativo alla sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE n. 191/07/2015, giudicato datato 23 febbraio 2016 ed intervenuto per mancata impugnazione, riferito ad una fattispecie
pressoché identica per l’anno d’imposta 2009. Il contenuto di tale giudicato è favorevole all’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la pronuncia di prime cure, con la quale si sono posti a fondamento della decisione documenti inutilizzabili perché esibiti dal contribuente non in sede di contraddittorio con l’Ufficio ex art. 32 d.P.R. cit. -ma solo in fase processuale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova contraria circa la capacità di spesa rivelata dall’acquisto di un’autovettura Porsche e di un’abitazione con 16 vani mediante l’esibizione RAGIONE_SOCIALE ricevute di bonifici ricevuti dalla Cina.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la disamina RAGIONE_SOCIALE plurime incongruenze afferenti i bonifici costituenti la pretesa prova RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie, incompatibili con i redditi ufficiali pari a zero.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che a prova della tesi del contribuente di aver ricevuto dei bonifici da parte dei propri parenti, valesse il fatto
‘pacifico che nella comunità cinese è notoriamente forte il senso di solidarietà ed aiuto reciproco’.
Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso notificato ai sensi della legge 53/94 (‘a mezzo pec’) in data 7 ottobre 2016 e ricevuto dall’avvocato domiciliatario, e costituito innanzi alla C.t.r., in pari data laddove la sentenza della C.t.r. impugnata, e non notificata, era stata depositata in data 15 marzo 2016.
Di poi, va valutato prioritariamente il terzo motivo, la cui fondatezza assorbe tutti gli altri. Con esso , sotto il profilo dell’ error in iudicando, ci si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che il contribuente avesse fornito idonea prova contraria circa il reddito accertato sinteticamente con riferimento all’acquisto di un’autovettura Porsche e di un’abitazione con 16 vani mediante l’esibizione RAGIONE_SOCIALE ricevute di bonifici ricevuti dalla Cina.
3.1. Va premesso che in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il
metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass.
21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti
redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
3.2. Tanto premesso, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi normativi e di quelli giurisprudenziali illustrati sub 3.1. perché ha ritenuto che i movimenti bancari esibiti dal contribuente fossero sufficienti a giustificare il reddito sinteticamente ricostruito dall’Ufficio, pur non essendo stata provata la provenienza ed il carattere non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme trasferite.
Diversamente opinando, sarebbe sufficiente dimostrare la formale provenienza da terzi (nella specie solo genericamente indicati quali parenti) di somme bonificate sul conto corrente, per escluderne la rilevanza reddituale.
Invero, la C.t.r., laddove ritiene credibile che tutti gli importi provenivano da parenti della famiglia e non dai genitori del contribuente, in quanto ‘ nella comunità cinese è notoriamente forte il senso di solidarietà ed aiuto reciproco’ , in realtà ha omesso di valutare l’esistenza di una idonea prova contraria, senza tener conto che i bonifici era privi dell’indicazione della causale, successivi all’acquisto dell’immobile e che mancava del tutto la dimostrazione che i soggetti autori dei bonifici avessero un legame di parentela con il contribuente.
Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata col rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.