Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6755 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto : Redditometro – Art 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 – IRPEF 2006 e 2007 – Contribuente – Onere della prova contraria – Contenuto – Parametri di cui alla Tabella allegata al D.M. 10/9/1992 – Contratti di assicurazione – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9776/2017 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio, n. 6093/13/2016, depositata in data 17 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, emetteva due avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO-744/NUMERO_DOCUMENTO, con cui recuperava ad imposizione, ai fini IRPAF , ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito del ricorrente,
esercente attività sportiva professionale nel campo del karate, per gli anni di imposta 2006 (Euro 49.672,08) e 2007 (Euro 54.616,37), in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (un immobile, tre autovetture e due motocicli, nonché tre contratti di assicurazione) e a spese per incrementi patrimoniali.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, fondato su plurimi motivi, chiedendo rideterminarsi il reddito in Euro 7.416,36 per il 2006 ed in Euro 15.057,74 per il 2007.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’operato dell’Ufficio per la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze offerte dal contribuente.
L ‘RAGIONE_SOCIALE spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riformava la decisione di prime cure. Riteneva legittimo l’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla scorta di precisi elementi indicatori di maggiore capacità contributiva. Correttamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto conto del contesto familiare del contribuente, riscontrando assenza o esiguità di redditi in capo ai familiari (coniuge e figli), sia negli anni oggetto di accertamento sia in quelli successivi. Di contro nessuna prova contraria aveva fornito il contribuente che ‘il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese era avvenuto con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile’ (pag. 4 della sentenza). Riteneva, all’uopo, insufficiente l’estratto conto del 2005, peraltro con un saldo esiguo.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione
agli articoli 61, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, 1387 c.c., 77 e 182 c.p.c., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza del potere rappresentativo del sottoscrittore dell’atto per l’RAGIONE_SOCIALE. Richiama l’art. 182 c.p.c. e l’onere, in capo al giudice, di verificare d’ufficio la regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE parti, ivi compreso il corretto potere rappresentativo della persona che sta in giudizio per la parte. Nella specie il difetto di rappresentanza da parte di colui che aveva sottoscritto il ricorso in appello era, ‘macroscopica’, avendo l’RAGIONE_SOCIALE agito in nome del Direttore pro tempore , mentre l’atto risulta essere sottoscritto da persona diversa, ovvero il Capo Team Ufficio legale NOME COGNOME, delegato dal direttore provinciale.
1.1. Il motivo, come eccepito dal patrono erariale, è inammissibile. Il vizio dedotto non è stato eccepito nella naturale sede, ovvero il giudizio di appello: il ricorrente, infatti, non ha cura di indicare nel ricorso per cassazione in quale segmento processuale del secondo grado la doglianza sia stata avanzata. La questione dell’esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che agisca in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche e RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, invero, non è rilevabile d’ufficio, quando, co me nella specie, colui che agisce richiami espressamente l’atto (la delega) che conferisce il detto potere; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’onere di fornire la prova dei propri poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica e ne abbia nominato il procuratore ad litem , indicando la fonte di detti poteri, incomba solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che detta fonte non sia soggetta a un regime di pubblicità legale (cfr. Cass. Sez. U., n. 20596/2007; Cass. 20563/2014, 9908/2010, 22605/2009, 22287/2009, 28401/2008). Si è, poi, precisato che è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato, si
configuri l’onere di dimostrare il potere rappresentativo (cfr. Cass. Sez. U., 31963/2021).
Nella specie, in difetto di contestazione da parte del contribuente, da sollevare, in tutta evidenza, nel relativo grado di giudizio, nessuna doglianza può essere proposta al riguardo nel presente grado di giudizio.
Con il secondo motivo il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) e, in via subordinata, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.). Sotto il primo aspetto si duole che la CTR non abbia verificato che i beni-indice sui quali si fondava l’accertamento fossero nella effettiva disponibilità del ricorrente; in particolare, sin dal ricorso in primo grado aveva dedotto che: a) la casa di abitazione era in comproprietà con il proprio coniuge; b) l’auto Golf targata TARGA_VEICOLO era nella disponibilità materiale del figlio, che sosteneva tutte le relative spese; c) l’auto Nissan targata TARGA_VEICOLO era stata, nel 2007, posta ‘in conto vendita’ presso un concessionario, per cui non poteva dirsi nella disponibilità del ricorrente; d) il motociclo Suzuki targato TARGA_VEICOLO era stato collocato ‘in conto vendita’ presso un concession ario. Sotto il secondo aspetto, deduce che l’esame RAGIONE_SOCIALE sopra riferite circostanze sia stato omesso dalla CTR.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.
2.2. In primo luogo, sotto il profilo della asserita violazione dell’art. 2697 c.c., la disamina operata dalla C.T.R. esclude la fondatezza della doglianza del contribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
2.2.1. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).
2.2.2. La critica che si sostanzi nell’enunciazione di una diversa modalità della ricostruzione del fatto, nel suggerimento di un diverso apprezzamento della questio facti è inammissibile ponendosi al di là della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 02/08/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass., 07/02/2004 n. 2357).
2.2.3. Nella specie la CTR, sulla base dei diversi elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio e di quelli contrari addotti dal
contribuente, ha ritenuto non raggiunta la prova contraria incombente su quest’ultimo; in tal modo, non ha affatto violato il disposto dell’art. 2697 c.c., come dedotto dal ricorrente.
2.3. Sotto il secondo profilo valga osservare quanto segue.
2.3.1. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, pu rché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è
più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
2.3.2. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/06/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
2.3.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
2.3.5. Nella specie, le circostanze di cui si lamenta l’omesso esame non sono ‘fatti storici’ nell’accezione sopra descritta e, ad ogni modo, non sono affatto decisivi, sia perché alcuni sono solo dedotti e non provati (ad es. la comproprietà dell’immobile e l’utilizzo, da parte del figlio, della Golf) sia perché altri non escludono la disponibilità, in senso giuridico, con le relative spese, dei beni (l’aver collocato ‘in conto vendita’ presso concessionarie i veicoli).
Con il terzo motivo il contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) e, in via subordinata, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.). In particolare, afferma di aver depositato l’estratto conto del proprio conto acceso presso Unicredit al dicembre 2005 (anno indicato nel 2015 per un mero errore nel ricorso), con un saldo al 31 dicembre di Euro 7.608,27. Pertanto, detto importo dimostrava che le spese sostenute nei due anni successivi erano state effettuate anche con tale provvista.
3.1. Il motivo è infondato sotto ambedue i profili denunciati.
3.2. In primo luogo, la CTR ha preso in considerazione la detta circostanza, ritenendo il saldo del conto corrente ictu oculi esiguo (per cui non vi è l’omessa pronuncia, paventata nel motivo in
scrutinio), né può parlarsi di omesso esame (in disparte il rilievo della sua decisività, da escludersi per quanto appresso spiegato).
3.3. In secondo luogo, nessuna violazione dell’art. 38 cit. è ravvisabile nella specie, alla luce dei principi costantemente affermati in materia da questa Corte.
3.4. In tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. reddit ometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori -indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di di fendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del
contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/1/2020, n. 1980; Cass. 11/4/2019, n. 10266; Cass. 26/2/2019, n. 5544; Cass. 11/4/2018, n. 8933; Cass. 31/3/2017, n. 8539; Cass. 1/9/2016, n. 17487; Cass. 20/1/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’A mministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere»; è la norma stessa, infatti, a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di
ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 31/1/2024, n. 2893; Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/6/2022, n. 19082; Cass. 20/4/2022, n. 12600; Cass. 24/5/2018, n. 12889; Cass. 16/5/2017, n. 12207; Cass. 26/1/2016, n. 1332).
Inoltre, nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante c.d. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta, a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti e del regolare contraddittorio processuale, opera il principio per il quale, all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla messa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. 23/2/2024, n. 4838/2024; Cass. 7/6/2022, n. 18178; Cass. 8/10/2020, n. 21700).
3.5. Nella specie, quindi, non era sufficiente allegare la disponibilità della somma sul conto corrente al 31.12.2005, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detta somma fosse stata utilizzata per coprire le spese contestate, il contribuente non ha fornito «la prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere». In tali termini la motivazione della sentenza gravata va integrata e confermata.
Con il quarto (ed ultimo) motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 (come modificata dal decreto ministeriale 19 novembre 1992), così come aggiornata dal Provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate 1 4 febbraio 2007, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. Sostiene che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto, quali indici di capacità contributiva, le spese sostenute nel 2006 (Euro 2.198,17) e nel 2007 (Euro 1.512,77) per il pagamento di polizze assicurative sulla vita e contro infortuni, polizze che non rientrano, alla luce del punto 9 della detta Tabella, nelle spese da adottare quali indici di capacità contributiva.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Secondo la tabella allegata al decreto ministeriale del 10 settembre 1992, nella formulazione ratione temporis vigente, le spese per le ‘assicurazioni di ogni tipo’ costituiscono indici di capacità contributiva, ad eccezione di quelle ‘relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie’.
Secondo il costante orientamento di questa Corte solo nell’ipotesi in cui le polizze non siano di assicurazione sulla vita (o sugli infortuni), ma integrino polizze di investimento, esse non sono escluse dall’art. 9 del D.M. cit. dai fatti-indici di capacità contributiva (cfr. Cass. 19/07/2017, n. 17793, secondo cui in tal caso si tratta di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro, ovvero premi pagati a cadenza periodica, in relazione ai quali la
capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è stata quindi corretta l’imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati; conf. Cass. 15/07/2022, n. 22448).
Nella specie è mancato qualsiasi accertamento di tal fatta nella sentenza impugnata: la CTR ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio, che aveva incluso le spese per i tre contratti di assicurazione stipulati dal contribuente tra gli indici di capacità contributiva, senza verificare che si trattasse di polizze di investimento.
In parte qua il ricorso va, quindi, accolto.
Il quarto motivo di ricorso va accolto, rigettati gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta in conformità ai principi esposti, in particolare verificando la natura RAGIONE_SOCIALE assicurazioni contratte dal contribuente onde eventualmente escluderle dagli indici di capacità contributiva, ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME