Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6101 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6101 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3386/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3810 del 2016, depositata il 27 giugno 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, ai sensi dell’art. 38 commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, un reddito sintetico di euro 206.875, determinato in relazione sia al possesso di beni-indice di capacità contributiva, costituiti oltre che dalle abitazioni principale e secondaria, da tre autovetture in locazione finanziaria e da tre polizze assicurative, sia da spese per incrementi patrimoniali e pagamento dei canoni di locazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE vetture.
La CTP di Como aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l’avviso di accertamento e la sentenza, impugnata innanzi alla CTR della Lombardia da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, era stata riformata con la rideterminazione del reddito imponibile in euro 140.421,60, pari alla somma indicata dall’Ufficio nel corso del procedimento di definizione con adesione non accettata dal contribuente.
Avverso la sentenza della CTR della Lombardia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 e dell’art. 37 del d. lgs. 546 del 1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. per aver la CTR erroneamente computato il termine di impugnazione della sentenza di primo grado dalla data della comunicazione del dispositivo, intervenuta il 5 marzo 2015, invece che da quella di deposito della sentenza, avvenuto il 4 marzo 2015, e per aver ritenuto assolto d a parte dell’RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la tempestività dell’opposizione semplicemente
depositando la parte anteriore dell’avviso di ricevimento precompilata, anche con riferimento alla data di spedizione, dallo stesso Ufficio.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’art. 327 c.p.c. e l’art. 49 d. lgs. 546 del 1992 stabiliscono per l’impugnazione della sentenza di primo grado il termine di sei mesi dalla pubblicazione e cioè dal deposito presso la segreteria della commissione tributaria.
1.3. Nel caso di specie la sentenza risulta essere stata pubblicata mediante deposito presso la segreteria il 4 marzo 2015 e, considerata la sospensione feriale dei termini e, quindi, aggiunti trentuno giorni ai sei mesi in scadenza al 4 settembre 2015, il termine c.d. lungo per l’impugnazione è scaduto il 5 ottobre 2015.
1.4. La CTR, sebbene abbia erroneamente individuato nella data della comunicazione del dispositivo della sentenza il dies a quo per il computo del termine di impugnazione ha finito, poi, per individuarne correttamente la scadenza dal momento che ha ritenuto la tempestività dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE mediante notificazione del ricorso con raccomandata, spedita il 5 ottobre 2015, come risulta non solo dalla voce ‘data di spedizione’ compilata nell’avviso di ricevimento ma anche dal timbro dell’uffic io postale sulla distinta di spedizione, allegata all’atto di appello di cui al documento NUMERO_DOCUMENTO 2 del controricorso.
È corretta, quindi, l’affermazione della tempestività dell’appello compiuta dalla CTR.
1.5. La censura è, invece, inammissibile nella parte relativa alla lamentata violazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., della norma che regola la ripartizione dell’onere della prova .
1.6. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate dalla norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie,
il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 24732 del 2025; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26739 del 2014).
1.7. Nel caso in esame il ricorrente non ha neanche dedotto il fatto che la CTR abbia erroneamente posto l’onere della prova della tempestività dell’impugnazione a carico di una parte diversa dall’appellante , essendosi limitato a lamentare l’errata valutazione del materiale probatorio che, peraltro, non sussiste. Come già evidenziato, il fatto che la raccomandata sia stata portata all’ufficio postale per la spedizione risulta dalla documentazione relativa alla notificazione prodotta dalla ricorrente, mentre priva di rilievo ai fini della verifica del perfezionamento della notificazione per l’appellante sarebbe la diversa data di ‘ presa in carico’ per la spedizione che è relativa a un’ attività dell’ufficio postale successiva alla presentazione della raccomandata per la spedizione che, come tale, sfugge al controllo del notificante.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e 5 d.p.r. n. 600 del 1973, per aver la CTR erroneamente equiparato il regime probatorio del c.d. redditometro a quello RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali deducendone l’irrilevanza della mancanza di elementi di riscontro rispetto agli indici di capacità contributiva e l’inammissibilità della prova contraria sull’inattendibilità del risultato derivante dall’app licazione dei parametri.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Nell’interpretazione della Corte , è ormai da tempo consolidato il principio secondo cui la presunzione derivante dall’applicazione de i parametri del c.d. redditometro ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art . 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di presunzione legale relativa per cui, una volta accertata la disponibilità dei
beni-indice di capacità contributiva e determinato sinteticamente il reddito in applicazione dei parametri corrispondenti non è necessario che l’RAGIONE_SOCIALE fornisca ulteriori elementi di riscontro ma grava solo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
2.3. Al riguardo, a nche di recente, con l’ordinanza n. 4785 del 2024, la Corte ha avuto modo di affermare che « Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro), quando il reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri in questione per due o più periodi di imposta. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei c.d. beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quella statisticamente necessaria per sostenere le spese del loro mantenimento ed onera il contribuente della prova contraria, attraverso idonea documentazione, dell’inesistenza del bene indice di capacità contributiva o della provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente, RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. Cass. n. 8305 del 2025; Cass. n. 3254 del 2024 e Cass. n. n. 31579 del 2023; Cass. n. 1980 del 2020; Cass. n. 10266 del 2019; Cass. n. 930 del 2016). »
2.4. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamati laddove ha posto a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione derivante dall’applicazione del c.d. redditometro e di dimostrare che ‘ le disponibilità economiche rilevate dall’Ufficio non
corrispondano alla realtà o, comunque, non costituiscano reddito imponibile ‘.
Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 coma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 38 commi 4 e 5 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 1 comma 2 d.m. 10.9.1992., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il procedimento di determinazione sintetica del reddito applicato dall’Ufficio, sommando il dato dell’imponibile desumibile in base alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE autovetture, al dato della spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Con riguardo all’applicazione dei parametri del c.d. redditometro in relazione alle autovetture detenute dal contribuente sulla base di un contratto di leasing la Corte -in relazione alla disciplina dell’art. 38 commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis e cioè prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate, a partire dall’anno di imposta 2009, dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – ha già chiarito che la locazione finanziaria dei beni nella disponibilità del contribuente rileva ai fini dell’accertamento sintetico del reddito come indicativa della capacità contributiva sotto un duplice e diverso profilo.
3.3. I beni acquisiti in locazione finanziaria costituiscono beni-indice di capacità patrimoniale, rientrano cioè nella categoria dei beni e servizi nella disponibilità del contribuente indicativi del suo tenore di vita il cui valore è statisticamente e matematicamente calcolato su parametri che tengono essenzialmente conto del costo del loro mantenimento e utilizzazione. Non rileva infatti, ai fini dell’applicazione de i parametri del c.d. redditometro a quale titolo il bene indice sia pervenuto nella disponibilità del contribuente posto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 d.m. 10.9.1992 « I beni e servizi di cui al comma 1 dell’art. 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o
riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi . »
3.4. Gli esborsi corrispondenti ai canoni di leasing versati nell’anno di imposta oggetto di accertamento per l’acquisto della loro disponibilità costituiscono, invece, spese per incrementi patrimoniali o, comunque, spese sostenute per l’acquisto della disponibilità del bene -indice, indicative di un’ ulteriore e diversa capacità di reddito, che, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del d.m. 10.9.1992, si aggiunge a quella risultante dalla disponibilità del bene, il che esclude che si tratti di duplicazione dello stesso indice di capacità reddituale. (Cass. 19178 del 2021 Cass 2021 n. 8721; Cass. 29362 del 2020; Cass. 15900 del 2020; Cass. 29750 del 2018).
3.5. Giova, al riguardo, richiamare la ricostruzione e l’interpretazione del quadro normativo d ell’ordinanza della Corte n. 19178 del 2021 secondo cui « nonostante i canoni di leasing sui beni di lusso siano espressamente contemplati soltanto nella Tabella A allegata al D.M. 24/12/2012, attuativo del d.l. d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che però, in ragione della esplicita ed inequivoca disposizione transitoria contenuta nell’art. 22, primo comma, è applicabile solo a far data dall’anno di imposta 2009, deve ritenersi che essi non possano essere esclusi per gli anni di imposta antecedenti al 2009, ancorché il leasing non sia indicato nei D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992 (in questo senso vedi Cass., Sez. 6-5, 19/11/2018, n. 29750, in motivazione). Sul punto vale richiamare, infatti, l’art. 3, comma 7, d.m. 10 settembre 1992, il quale, nell’indicare i criteri per la determinazione della capacità contributiva, stabilisce che al valore ottenuto secondo le modalità indicate nei precedenti commi, «devono essere aggiunti l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo all’acquisto dei beni di cui al comma 1», ossia a quelli, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al medesimo
decreto, la cui disponibilità è considerata «indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi». Tali beni e servizi, peraltro, non necessariamente devono essere quelli descritti nella tabella allegata al decreto, secondo quanto indicato nel comma 1 dell’art. 1 del ridetto D.M., recante la «Definizione di disponibilità di beni e servizi ai fini della determinazione del reddito presuntivo», essendo comunque riconosciuta dal successivo comma 2 la facoltà dell’Ufficio di «utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1». Ciò comporta che il valore di utilizzo dei beni-indice di cui al comma 1 dell’art. 1 e di quelli indicativi di capacità contributiva di cui al successivo comma 2, tra cui può dunque rientrare anche un’autovettura acquistata in leasing, debba essere determinato sulla base della tabella allegata al D.M. 10/9/1992, con l’aggiunta dell’eventuale quota di incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, che considera detta spesa sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui essa è effettuata e nei quattro anni precedenti, e che esso possa essere costituito anche dall’onere finanziario del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate, sia di locazione finanziaria, sia di rimborso del finanziamento del prezzo di acquisto (in questi termini, vedi Cass., Sez. 5, 30/3/2021, n. 8721, in motivazione).»
Precisa, infine, la Corte che « Pertanto, la valorizzazione dell’«onere finanziario del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate» (siano di locazione finanziaria o di rimborso di finanziamento del prezzo di acquisto), ritenuta legittima dalla CTR, non si colloca al di fuori dei limiti dell’accertamento sintetico e non determina di per sé sola una duplicazione del medesimo indice redditometrico. » Cass. n. 8721 del 2021 conformi anche Cass. 29362 del 2020; Cass. 15900 del 2020; Cass. 29750 del 2018).
3.6. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati ritenendo il pagamento dei canoni di leasing espressione di capacità contributiva ulteriore rispetto a quella derivante dalla detenzione RAGIONE_SOCIALE autovetture.
Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dal ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME