Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
NOME COGNOME,
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 702/04/2015, depositata in data 11 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale Genova -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2006; la rettifica, operata con il metodo sintetico (art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), constatava il
Avv. Acc. IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29783/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
possesso di beni indice di capacità contributiva quali un’autovettura (Porche), un motoveicolo, incrementi patrimoniali finalizzati all’acquisto della detta autovettura. Per l’effetto, l’ufficio rideterminava il reddito del contribuente per l’anno d’imposta 2006 nella misura pari ad € 64.451,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Genova e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Genova, con sentenza n. 125/12/2012, rigettava il ricorso dichiarando legittimo l’atto impositivo.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Liguria e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 702/04/2015, depositata in data 11 giugno 2015, accoglieva il gravame annullando l’avviso impugnato.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’articolo 32, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha enunciato unicamente ragioni di diritto che instano per l’ammissibilità in sede processuale della documentazione non esibita in sede precontenziosa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2727, 2728, 2729, 2697 cod. civ. ai sensi dell’articolo 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ. (subordinata)» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato l’avviso impugnato senza tuttavia evidenziare alcun collegamento causale tra la vendita dell’autoveicolo e il possesso dei beni indice, attribuendo ai beni indice, tra l’altro, una rilevanza probatoria diversa da quella che la legge, nell’ambito di un accertamento sintetico, attribuisce ad essi.
Pregiudizialmente, va rilevata la tempestività del ricorso atteso che la sentenza della C.t.r. ligure è stata depositata in data 11 giugno 2015 e la notifica del ricorso risulta effettuata a mezzo raccomandata ricevuta in data 15 dicembre 2015 a mani di un’impiegata addetta alla ricezione degli atti.
Il primo motivo è inammissibile.
La ricorrente, al fine di assolvere all’onere di autosufficienza del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6 cod proc. civ., avrebbe dovuto riportare in modo specifico il contenuto dell’invito di cui al questionario. Tale mancanza determina, in relazione alla verifica della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’operatività della preclusione, il difetto di specificità del motivo e la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stesso.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha sempre sottoposto a rigorose condizioni la preclusione conseguente alla mancata produzione di documenti in sede precontenziosa, perché fortemente incidente sul diritto di difesa, affermando -a tal fine -che è sempre onere dell’Amministrazione dimostrare che vi era stata puntuale indicazione di quanto richiesto col questionario, dovendo detta richiesta essere accompagnata dall’espressa avvertenza circa le conseguenze della mancata ottemperanza, ex art. 32, comma 3 d.P.R. n.600/1973 (cfr. ex multis, Cass. sez. 5, ord. 14 giugno 2021, n. 16757).
«In tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4,
d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione RAGIONE_SOCIALE reciproche posizioni, essendo necessario che l’Ufficio fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o RAGIONE_SOCIALE richieste, avvertendo il contribuente RAGIONE_SOCIALE conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare -ai sensi degli artt. 6 e 10 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente. -l’azione dell’ufficio» (Cass. 24 novembre 2020, n. 26646).
4. Il secondo motivo è fondato.
Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro
utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che
il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››.
4.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ligure ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha ritenuto implicitamente che la vendita della Porsche dimostrasse la mancanza di incrementi patrimoniali, peraltro, in assenza della prova che il prezzo ricavato fosse stato utilizzato per il mantenimento dei beni posseduti nell’anno. Vieppiù che i giudici di seconde cure si sono limitati ad affermare che ‘Per quanto concerne la data di vendita dell’autovettura (e il prezzo ricavato) i dati sono documentalmente provati dal certificato PRA, prodotto agli atti del giudizio’ , senza neppure tenere conto del fatto che, proprio in ragione della documentazione prodotta in sede contenziosa, il reddito da rideterminare avrebbe dovuto considerare il possesso dell’autovettura per quattro mesi, unitamente agli altri indicatori.
5. In conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile ed il secondo è fondato sicché la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023