Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1906/2016 depositata il 5 aprile 2016 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2007) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo individuato beni indice (due veicoli e due immobili) le cui spese erano incongrue rispetto ai redditi dichiarati. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR, adìta
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in sede d’appello dall’RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza di primo grado confermando l’accertamento impositivo.
Ricorre la contribuente in cassazione affidandosi a nove motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, d.p.r. n. 600/1973 e 12, l. n. 212/2000.
I motivi attengono entrambi al fatto che in sede istruttoria l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe concesso al contribuente (peraltro al marito, che come si vedrà nell’assunto forniva i mezzi per affrontare le spese) un termine troppo breve per consentirgli di reperire la necessaria documentazione, e sul punto la CTR nulla avrebbe statuito nonostante tale aspetto fosse stato rimarcato.
Gli stessi sono infondati, poiché prima ancora di esaminare l’esistenza dei vizi denunciati, occorre che la parte interessata dimostri quale sia l’interesse concreto che la stessa abbia all’osservanza della norma procedimentale che si assume violata, atteso che anche una lieve difformità rispetto al modello legale procedimentale ( compresa la concessione eventuale di un termine inferiore) non determina di per sé sola la nullità dell’accertamento, se non pregiudica il diritto di difesa del contribuente (Cass. del 29/01/2014, n. 1857). Nel caso di specie, la parte neppure allega quale sorta di documento idoneo a provare le sue ragioni non sia stata in grado di portare nel ristretto termine concesso, anzi la stessa CTR dà atto che neppure in sede contenziosa vennero poi portati ulteriori documenti a sostegno delle giustificazioni rese dai contribuenti.
Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per infrapetizione, in quanto la RAGIONE_SOCIALE nell’avallare l’operato
dell’RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo alla disponibilità e ai costi di veicoli intestati ad una società, non avrebbe deciso alcunché.
4.1. Il motivo è infondato perché la RAGIONE_SOCIALE aveva ben presenti le suddette difese riportate nel fatto, ed ha deciso aderendo implicitamente agli accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha ritenuto congrui e giustificati. Non vi è quindi omissione di pronuncia, ma rigetto implicito.
Col quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 38, d.p.r. n. 600/1973 e 1, d.m. 10 settembre 1992, ritenendo incongruo che la decisione della CTR abbia trascurato il fatto che i veicoli di cui al motivo precedente fossero utilizzati come beni-indice, mentre i relativi costi erano comunque sostenuti dalla società proprietaria.
5.1. La censura mira evidentemente a sottoporre allo scrutinio di questa Corte la valutazione delle prove, ed in particolare il relativo accertamento in fatto, già compiuta dal giudice d’appello, fermo restando che la parte non si premura di specificare con quali documenti abbia provato che i costi erano rimasti a carico della società, e dove abbia dedotto tutto ciò.
Col quinto motivo si denuncia omessa motivazione in punto di conferma degli accertamenti dell’ufficio relativamente ai costi per i veicoli.
6.1. Il motivo è fondato. In effetti sul punto la CTR non fornisce alcuna motivazione, limitandosi ad un richiamo degli accertamenti compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE, senza compierne alcun vaglio critico e senza neppure sul punto prendere in esame le critiche cui gli stessi e quelli compiuti dalla sentenza impugnata vengono sottoposti da parte della ricorrente.
Col sesto motivo si denuncia nullità della sentenza in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in quanto tanto in primo grado come a mezzo delle controdeduzioni d’appello la parte aveva dedotto che, con riferimento ai due appartamenti a disposizione dei coniugi, non
solo essi non erano in proprietà degli stessi, ma solo in locazione, ma altresì avevano dimostrato costi complessivi annui per soli € 46.700,00, anziché per € 117.485,78 come accertato dall’ufficio. Orbene a fronte di ciò la CTR aveva omesso di pronunciarsi.
7.1. Il motivo è infondato, in quanto la decisione impugnata affronta la questione ritenendo che la contribuente non abbia dimostrato la giustificazione delle spese a fronte di un reddito espressamente insussistente e della non dimostrazione di ulteriori fonti, come si vedrà in seguito. Tanto esclude che ricorra il vizio di omessa pronuncia.
Col settimo motivo si deduce violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, ritenendo la contribuente che la disposizione in esame configuri la possibilità per l’ufficio di ricorrere a presunzioni semplici e non ‘legali’, come invece affermato dalla CTR.
8.1. Il motivo è infondato, poiché la disposizione citata fonda invece pacificamente una praesumptio iuris tantum, e perciò legale, disciplinata dall’art. 2728, cod. civ., basata appunto su ciò che l’art. 38 d.p.r. n. 600/1973 (dunque, appunto, la legge) consente di trarre dalla presenza di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta la prova del reddito da determinarsi sinteticamente.
La presunzione legale in esame è peraltro di natura relativa, poiché la stessa norma consente al contribuente la ‘prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o da redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta o altrimenti esclusi dalla base imponibile.
In senso conforme alla natura legale della presunzione in argomento, tra le altre, Cass. 01/09/2016, n. 17487.
Con l’ottavo motivo si denuncia, sempre in proposito della disponibilità dei due immobili, nullità della sentenza per omessa motivazione.
9.1. Il motivo è fondato per le medesime ragioni indicate sub 6.1. (motivo 5).
10. Col nono ed ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, d.p.r. n. 600/1973, in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la dimostrazione offerta dalla contribuente in ordine alla disponibilità dei rilevanti mezzi (oltre un milione di euro) derivanti dalla cessione, ad opera del marito della stessa, di opere d’arte avvenuta proprio nelle annualità rilevanti.
10.1. Il motivo è fondato.
La contribuente richiama la giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale in effetti non viene più richiesta la prova dell’utilizzo dei mezzi dimostrati proprio per affrontare le spese poste alla base dell’accertamento tributario.
Nel confermare tale orientamento, questa Corte osserva come peraltro, in accordo con lo stesso tenore letterale della disposizione, che infatti richiede a carico del contribuente la prova del finanziamento con redditi posseduti, i precedenti in materia richiedono non solo la prova dell’esistenza di mezzi finanziari, ma anche quella della loro disponibilità.
In altri termini non è sufficiente dimostrare che in un certo periodo si è avuta una congrua somma di denaro, ma è anche necessario dimostrare che la stessa venne tenuta a disposizione, quindi la durata del relativo possesso, posto che la mera prova della presenza della stessa in un certo momento in sé non è significativa, potendo essere stata la somma utilizzata per un reinvestimento immediato o comunque di pari o analogo valore, sottraendo così la medesima alla funzione di finanziamento richiesta dalla norma.
In particolare, deve affermarsi “la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art.38….non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata
del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta” (Cass. 18.4.2014, n. 8995; Cass. 18.4.2014, n. 17663; Cass. 26.11.2014 n. 25104; da ultimo Cass. 27/05/2020, n. 9905).
Nella specie però la CTR osserva che -pur provata una rilevante disponibilità a seguito della cessione di alcune opere d’arte (attraverso, come si ricava dallo stesso ricorso, la produzione di bonifici ed assegni) -non vennero prodotti gli estratti conto bancari, il che ‘non ha consentito all’Ufficio di escludere che le disponibilità finanziarie derivanti dalle opere d’arte non fossero state impiegate in ulteriori investimenti in oggetti d’arte oltre a quelli segnalati. La prova che la provvista finanziaria fosse stata effettivamente utilizzata per gli incrementi patrimoniali e gli indici di spesa posti alla base del procedimento di rettifica sintetico non può essere offerta dalla semplice prova della disponibilità…’.
Orbene se la decisione sul punto appare corretta finché si limita, in alcuni passaggi, a richiedere la prova della permanenza della disponibilità per tutto il periodo d’imposta, conformemente a quanto sopra riportato, essa erra laddove ritiene che sia onere del contribuente altresì portare la prova che le somme non siano state utilizzate per l’acquisto di altre opere d’arte.
11. Al postutto il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, ed attenendosi ai principi qui affermati, dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese inerenti il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto, l’ ottavo ed il nono motivo di ricorso e, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024