Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.2534/16/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Messina, depositata il 17 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa.
Redditometro-art.38 d.P.R. n.600/73. Possesso cavalli
NOME COGNOME, titolare di un’azienda agricola, impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 200 8, con il quale l’Agenzia delle entrate a veva proceduto a rideterminare, in via sintetica, i redditi dichiarati sul presupposto del possesso di ventidue cavalli da corsa.
L ‘adita Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso con decisione che, appellata dal l’Ufficio , venne riformata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello, premessi i principi giurisprudenziali in tema di determinazione del reddito ex art.38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevava che dalle risultanze del p.v.c. della Guardia di finanza che fa fede fino a querela di falso … era risultato che il contribuente ha anche omesso l’esibizione di idonea documentazione attestante la vendita di 22 cavalli, dallo stesso qualificati come animali da macello ed ha espressamente dichiarato di non avere alcuna documentazione a supporto della semplicemente affermata destinazione dei cavalli alla produzione di carne.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, su cinque motivi. l’Agenzia del l’entrate resiste con controricorso .
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis – 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge (art.38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n.600 del 1973) e, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c., l’invalidità della sentenza per omessa motivazione. In particolare, si lamenta che la C.T.R. non abbia spiegato perché abbia ritenuto, diversamente da quanto accertato dal
primo Giudice, che i cavalli di proprietà del contribuente fossero ‘da corsa’ quando la presunta circostanza non risultava dagli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, essendo, anzi smentita, dalle prove addotte dal ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.34 n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai sensi dell’art.360 primo comma n.4 c.p.c., l’invalidità della sentenza per omessa motivazione laddove la C.T.R. non aveva spiegato, giudicando inadempiente il ricorrente, perché aveva contrariamente al primo giudice, disconosciuto la norma invocata laddove esso contribuente aveva dimostrato di non essere onerato della contabilità e alla dichiarazione del reddito animale o di impresa, perché ricompreso nel reddito agrario.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce:
-l’omesso esame del fatto che il contribuente aveva posseduto esclusivamente cavalli non da corsa e che lo stesso aveva ceduto il possesso dei cavalli e dell’azienda, nel maggio 2008, al figlio;
-la violazione dell’art.2909 c.c. e del giudicato esterno costituito dal decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Mistretta ove si dava atto trattarsi di equini da carne;
-l’omesso esame del fatto che i cavalli elencati dalla G.d.F. non coincidevano con quelli certificati dalle competenti autorità ippiche; -l’invalidità della sentenza per omessa motivazione e ulteriore violazione dell’art. 2697 e 2729 c.c.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt.7, c.1, 10 e 12 della legge n.212 del 2000 e dell’art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., l’invalidità della sentenza per omessa motivazione e per violazione degli art.112 e 346 c.p.c. In particolare, si deduce che, malgrado con il ricorso introduttivo
e poi nelle controdeduzioni in appello, si fosse evidenziata la mancata allegazione all’avviso di accertamento del verbale di constatazione e la carenza di motivazione dell’atto impositivo, la C.T.R. abbia omesso qualsiasi motivazione sul punto.
Infine, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art.91 c.p.c. per averlo la C.T.R. erroneamente condannato alle spese.
Procedendo all’esame per primo, per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, del quarto motivo di ricorso ne va dichiarata l’inammissibilità.
6.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 6150 del 2021, n. 29952 del 2022, n. 16170 del 2018, n. 1539 del 2018) ribadita, di recente, da Cass., Sez. 5, n. 27551 del 23/10/2024 <>.
6.2 Nel caso in esame è evidente che non sussista il vizio di omessa pronuncia laddove dall’esame della sentenza impugnata e delle conclusioni cui è giunta la C.T.R., confermative della legittimità integrale dell’avviso di accertamento impugnato, si evince ch e il
Giudice di appello abbia implicitamente rigettato le eccezioni formali svolte dal contribuente avverso l’atto impositivo.
Alla luce dei superiori principi va, altresì, dichiarato inammissibile il secondo motivo per assoluto difetto di specificità non avendo il ricorrente neppure indicato quando e come avesse proposto la questione in giudizio né il contenuto della sentenza di primo grado alla quale pure si riporta. Egualmente inammissibili poi i vizi di mancanza di motivazione dedotti in relazione al primo e al terzo motivo. Sulle questioni dedotte, infatti, il Giudice di appello ha, sia pure succintamente ovvero implicitamente, motivato.
Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono, invece, fondati sotto il dedotto vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto.
8.1 Secondo la giurisprudenza, consolidata di questa Corte, (v. ex plurimis , di recente, Cass. n. 4838 del 23/02/2024) <>. Si è, poi, condivisibilmente, specificato (v. Cass., Sez.5, n. 21700 del 08/10/2020) che <>.
Infine, con specifico riferimento all’indice di spesa costituito dal possesso di cavalli, questa Corte, in più di un’occasione, ha ribadito che costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d. m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli ‘da equitazione’ (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o ‘da corsa’, in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono.
In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che costituisca indice di particolare capacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come ‘fattrici adibiti a passeggiate’, osservando come tale attività non possa farsi rientrare, neppure in via ermeneutica, nell’equitazione (sia da ‘concorso’ che da ‘maneggio’ come specificato dalla prassi, in particolare la circolare n. 27 del 1981) la quale presuppone l’arte e la tecnica del cavalcare e, nella sua accezione sportiva, l’attività dell’andare a cavallo nelle sue diverse specialità (Sez. 5, n. 3254 del 5/02/2024, che in motivazione riprende Sez. 6 5, n. 21335 del 21/10/2015; cfr. anche Sez. 5, 4814/2022 del 21/07/2021).
8.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur enunciando i principi dettati da questa Corte in tema di redditometro, non ne ha poi fatto concreta corretta applicazione. Pur a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado sulla tipologia di cavalli di proprietà del contribuente con esclusione che gli stessi fossero da corsa ovvero da equitazione, la C.T.R. non ha sostanzialmente dato ingresso alla prova contraria offerta dal contribuente (quali il certificato dell’ASL, il decreto di archiviazione del Gip e quant’altro indicato in ricorso)
omettendone del tutto l’esame e fondandosi sulle risultanze, peraltro generiche, del verbale della Guardia di finanza.
Il quinto motivo di ricorso è assorbito in virtù della cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito che dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese in relazione all’esito globale del giudizio.
10. In conclusione, in accoglimento dei soli primo e terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione, inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, affinché proceda al riesame in adesione ai principi sopra esposti e regoli le spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
accoglie, come in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso, inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2025.