Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5975/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. , determinava sinteticamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2007, rettificando in aumento quello da lui dichiarato.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 10191/23/14 del 12 maggio 2014 respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva in seguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 5021/02/15 depositata il 24 settembre 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.
Rilevava il giudice regionale: -che correttamente l’Ufficio aveva determinato il reddito complessivo del COGNOME sulla base del , attribuendo particolare rilevanza all’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW; -che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale di capacità contributiva posta a suo carico dall’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis , l’impugnante non aveva offerto la prova contraria di cui era onerato, essendosi limitato a svolgere allegazioni generiche e contraddittorie in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per l’acquisto e la manutenzione RAGIONE_SOCIALEa detta autovettura; -che doveva considerarsi nuova, e come tale inammissibile ex art. 57, comma 1, D.P.R. n. 546 del 1992, in quanto per la prima volta avanzata solo in grado d’appello, la domanda del COGNOME diretta ad ottenere la quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese di manutenzione e gestione del veicolo in base ai criteri di calcolo tratti dal sito on line RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. e agli altri documenti acquisiti agli atti di causa; -che, in ogni caso, per veder accolta una simile richiesta il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di
aver sostenuto, in relazione all’anno d’imposta considerato, oneri significativamente inferiori a quelli induttivamente determinati dall’Ufficio in applicazione RAGIONE_SOCIALE tabelle allegate al D.M. 10 settembre 1992.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il RAGIONE_SOCIALE, altro destinatario RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa -successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione RAGIONE_SOCIALE Agenzie Fiscali, fra le quali rientra quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ‘ad causam’ e ‘ad processum’ (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017).
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c..
1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel riconoscere all’accertamento cd. redditometrico il valore di presunzione legale, anziché quello di presunzione semplice, con conseguente illegittima inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio fra le parti.
Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel
testo applicabile ratione temporis .
2.1 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal COGNOME non fosse idonea a consentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di capacità contributiva che l’Amministrazione Finanziaria aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura BMW.
Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova RAGIONE_SOCIALE effettuate in favore RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente dai familiari con lui conviventi, e quindi RAGIONE_SOCIALEa provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso del bene mobile innanzi indicato.
Il primo motivo è infondato.
3.1 Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte, la disciplina del introduce una presunzione legale relativa, in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di alcuni beni la presunzione di esistenza di una determinata capacità contributiva.
Ne discende che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli specifici elementi indicatori RAGIONE_SOCIALEa detta capacità, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma deve soltanto valutare la prova che il contribuente eventualmente offra in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi non imponibile, perché già assoggettata ad imposta o perché esente –RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr. Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019, Cass. n. 21143/2016, Cass. n. 14859/2015).
Risulta, pertanto, erronea la decisione di merito che consideri l’accertamento redditometrico fondato su una presunzione semplice (cfr. Cass. n. 14865/2018, Cass. n. 20369/2017).
3.2 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente uniformata la CTR, la quale, dopo aver rammentato che «l’accertamento sintetico con metodo induttivo, consentito all’Amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, commi 4 e 5, consiste… nell’applicazione di presunzioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)» , ha soggiunto che «la suddetta presunzione genera… l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà» , non mancando, infine, di evidenziare come «tale prova non sia stata punto fornita dal contribuente» (pagg. 3 -4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
3.3 Le suesposte considerazioni dimostrano l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura sollevata con il motivo in disamina.
Il secondo mezzo è inammissibile.
4.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma di diritto evocata in rubrica, il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla CTR in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, che nell’impugnata sentenza sono stati ritenuti inidonei a consentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù RAGIONE_SOCIALEa disciplina del .
4.2 Obietta, sul punto, il COGNOME che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente:
-che ;
-che , e in particolare di NOME COGNOME e NOME, rispettivamente madre e nonna materna RAGIONE_SOCIALEa propria moglie NOME COGNOME: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di
una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione RAGIONE_SOCIALE‘importo mensile di 950 euro;
-che tali apporti costituivano fatte in suo favore;
-che fra i familiari conviventi rientravano anche il padre e la nonna paterna del proprio coniuge, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali negli anni 2006 -2007 -2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili;
-che l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘autovettura era stato effettuato con l’impiego RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie provenienti dall’accensione di un mutuo non ancora estinto.
4.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dal giudice regionale, il quale ha osservato al riguardo:
-che, «in relazione ad alcuni bonifici (di euro 300 ciascuno) disposti dal padre» del COGNOME, «gli estratti conto prodotti in allegato al ricorso introduttivo sono riferiti ad anni successivi (due nel 2010 e quattro nel 2011), e quindi privi di rilevanza per l’accertamento de quo» (relativo all’anno d’imposta 2007);
-che, «in merito agli altri redditi, quelli del padre RAGIONE_SOCIALEa moglie o la pensione RAGIONE_SOCIALEa nonna RAGIONE_SOCIALEa medesima, il contribuente si è limitato a dare conto di tali entrate e a documentare il rapporto di convivenza, ma non ha fornito nemmeno alcun indizio di prova che tali redditi (peraltro certamente ‘non particolarmente significativi’…) siano stati oggetto, almeno parzialmente, di ‘donazioni indirette’ in suo favore, oppure che alcuno dei familiari menzionati avesse effettivamente assunto gli oneri del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate del finanziamento (e tanto vale anche per la percezione una tantum RAGIONE_SOCIALEa polizza vita da parte di un’altra famigliare)» ;
-che «il fatto, in sostanza, che si possa tenere conto anche RAGIONE_SOCIALEa situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare non realizza già tout court una presunzione, favorevole al contribuente, che tutti
i redditi dei soggetti in questione -o gran parte degli stessi -dovessero ritenersi dirottati al sostentamento degli (ingenti) oneri di manutenzione e finanziamento del veicolo acquistato, in difetto di alcuna idonea prova di tali pretesi atti donativi» .
4.4 Dietro il velo RAGIONE_SOCIALE‘apparente denuncia di un preteso error in iudicando , il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello.
Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019).
4.5 Quanto, infine, alla subordinata richiesta avanzata dal COGNOME con l’atto di appello, volta ad ottenere la rideterminazione in minus RAGIONE_SOCIALE spese di manutenzione e gestione del veicolo, «secondo i calcoli ricavati dal sito on line RAGIONE_SOCIALE‘A.C.I. e gli altri documenti prodotti» , il giudice regionale ha rilevato trattarsi di «domanda nuova, non presente nel ricorso di primo grado, e come tale… inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 546 del 1992» .
4.6 Per effetto di tale statuizione di natura processuale, le argomentazioni di merito sviluppate dal collegio d’appello nell’immediato prosieguo RAGIONE_SOCIALEa motivazione devono ritenersi ininfluenti, in quanto rese ad abundantiam da un giudice ormai spogliatosi RAGIONE_SOCIALEa potestas decidendi , con conseguente difetto di interesse ad impugnarle in capo alla parte soccombente (cfr. Cass. n. 27388/2022, Cass. n. 11675/2020, Cass. n. 2037/2018).
4.7 D’altro canto, il COGNOME non ha proposto in questa sede uno specifico motivo di gravame volto a censurare l’anzidetta declaratoria di inammissibilità.
In proposito, risulta del tutto generico il rilievo contenuto a pag. 9 del ricorso, secondo periodo, ove si afferma sic et simpliciter che quella in discorso costituiva una mera difesa, dovendo tenersi presente che la nuova difesa svolta dal contribuente nel processo tributario d’appello, ove non riconducibile all’originaria «causa petendi» e fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, comportanti un ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘indagine giudiziaria e un allargamento RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, si traduce in un motivo aggiunto, e dunque in una nuova domanda vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 32390/2022, Cass. n. 13742/2015).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, considerato che il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato e che l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e lo rigetta nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione