Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4338  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7371/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con  sede  in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME,
-intimato –
Avverso  la  sentenza  della  COMM.  TRIB.  REG.  FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 336/09/2015, depositata in data 17 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
 Il  contribuente  riceveva  notifica  dall’RAGIONE_SOCIALE  provinciale  di  Udine -degli  avvisi  di  accertamento  n. NUMERO_DOCUMENTO,  relativo  ad  IRPEF  ed  altro  per  l’anno  di  imposta 2007 e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2008, il tutto ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600
Avv. Acc. IRPEF 2007-2008
del 1973; costui, per gli anni di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia una residenza principale, residenze secondarie, disponibilità finanziarie per il pagamento di ratei di un finanziamento, un’autovettura Porche e relative rate di leasing . In particolare, l’Ufficio accertava, per l’anno 2007, un reddito di € 43.043,00 a fronte di un reddito dichiarato sostanzialmente pari a zero e, per l’anno 2008, un reddito di € 73.646,26.
 Avverso  gli  avvisi  di  accertamento,  il  contribuente  proponeva distinti  ricorsi  dinanzi  la  C.t.p.  di  Udine;  resisteva  l’Ufficio  con controdeduzioni.
La C.t.p. di Udine, previa riunione, con sentenza n. 87/02/2014, accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente rideterminando il  maggior  reddito  accertato,  sul  presupposto  che  questi  avesse dimostrato di aver avuto la disponibilità di € 35.000,00 nel 2007 e di € 31.300,00 nel 2008.
 Contro  la  sentenza  proponeva  appello  l’Ufficio  dinanzi  la  C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia; resisteva il contribuente con controdeduzioni, spiegando altresì appello incidentale.
Tale Commissione, con sentenza n. 336/09/2015, depositata in data 17 settembre 2015, rigettava il gravame principale accogliendo  l’appello  incidentale  e,  per  l’effetto,  rideterminava  il reddito , quanto all’anno 2008, nei termini di cui in motivazione.
Avverso la sentenza della C.t.r. del FriuliVenezia Giulia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il  contribuente  è  rimasto  intimato,  non  avendo  svolto  attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione  art.  38  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  D.M.
Finanze  10  settembre  1992  (in  G.U.  218  del  16.09.1992),  2728 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.  ha  ridotto  al  31%  la  quota  di  reddito  determinata  in  base all’uso dei dati di redditometro in quanto l’autovettura ha percorso il 31% del chilometraggio concretante la percorrenza normale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto il valore di percorrenza standard pari a € 15.000 chilometri, sulla base di tabelle asseritamente avallate e ritenute attendibili in molte sentenze, senza tuttavia indicarne la provenienza e le connotazioni.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, del d.P.R. 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i conti bancari, in relazione ai saldi iniziali e finali nei due anni oggetto di contestazione, fossero atti a dimostrare le disponibilità ‘elidenti le spese componenti il reddito sinteticamente accertato’.
Preliminarmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso risultando ex  actis che  è  stato  notificato  correttamente,  ai  sensi  degli  artt. 327  cod.  proc.  civ.  e  62  d.lgs.  n.  546  del  1992,  al  contribuente NOME  COGNOME  in  data  15  marzo  2016  laddove  la  sentenza impugnata  risulta  depositata  in  data  17  settembre  2015  e  non notificata.
 Ciò  posto,  i  primi  due  motivi,  da  trattare  congiuntamente  per evidenti  ragioni  di  connessione  afferendo  entrambi  alla  quota  di reddito desumibile dal possesso della Porche sulla base del chilometraggio percorso, sono fondati.
3.1. In tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del
contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il
contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, n. 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
3.2. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi nonché della disciplina in materia allorquando ha ritenuto di ridurre il reddito accertato del 31% in ragione della percorrenza standard in un anno e ciò perché le quote di reddito che il redditometro riconnette alla disponibilità di un certo bene indice non sono funzione diretta RAGIONE_SOCIALE spese per il mantenimento del bene indice stesso; esse sono il frutto di raffinate elaborazioni statistiche che consentono di riconnettere alla disponibilità di un bene di certo tipo (in forza di calcolo rispecchiante il risultato ragionevole è verosimile secondo normalità ed adeguata esperienza) un complesso di spese di mantenimento (del bene e di altro) per coprire le quali occorre un certo reddito o una disponibilità patrimoniale.
4. Il terzo motivo è infondato.
Sulla base della giurisprudenza illustrata sub 3.1. il contribuente, per elidere le spese componenti il reddito sintetico (con un reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con somma di natura patrimoniale) ha l’onere di dimostrare, con idonea prova documentale, gli elementi di fatto relativi all’entità e alla durata del possesso della somma, oggetto di reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di natura patrimoniale, che dimostrino concretamente il possibile l’utilizzo della somma per coprire le spese componenti il reddito sinteticamente accertato.
4.1 Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente ritenuto che dal raffronto tra il saldo iniziale e saldo finale, sia per il 2007 che  per  il  2008,  si  potesse  presumere  un  maggior  reddito  non imponibile  in  quanto  tale;  non  è  possibile  gravare  il  contribuente dell’ulteriore prova, per come opina l’RAGIONE_SOCIALE nel motivo di ricorso, che quegli importi siano stati specificamente destinati alla copertura RAGIONE_SOCIALE spese assunte in forza dell’accertamento
redditometrico concretando tale tesi un orientamento oramai superato.
5.  In  conclusione,  vanno  accolti  il  primo  ed  il  secondo  motivo  di ricorso  e,  rigettato  il  terzo,  la  sentenza  va  cassata  con  rinvio  del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  ed  il  secondo  motivo  di  ricorso  e, rigettato  il  terzo,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  il  giudizio innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  del  Friuli-Venezia  Giulia affinché,  in  diversa  composizione,  proceda  a  nuovo  e  motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023.