Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lla prof. NOME COGNOME alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 5879, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 10.11.2020, e pubblicata il 1°.12.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2013 -Piccolo imprenditore -Settore della pesca – Reddito da lavoro dipendente non dichiarato – Conseguenze.
Fatti di causa
COGNOME, esercente l’attività di piccolo imprenditore nel settore della pesca, riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO attinente a recupero a tassazione dell’Irpef in relazione al reddito percepito in qualità di lavoratore dipendente nell’anno 2013 (Euro 17.791,00).
1.1. L’Ente impositore contestava al contribuente di aver omesso la dichiarazione del reddito percepito quale lavoratore dipendente, avendo però indicato ‘tra i componenti negativi del reddito nel quadro RG ‘reddito d’impresa’, rigo 16, un importo di Euro 74.841,008 per le spese per lavoro dipendente o assimilato, importo di gran lunga superiore a quanto complessivamente erogato ai lavoratori dipendenti e risultante dal mod. 774/14 (ma 770/14), ciò che aveva peraltro comportato una sensibile riduzione del reddito d’impresa’ (sent. CTR, p. 1). Inoltre, dall’estratto previdenziale Inps risultava ‘che egli aveva versato contributi come lavoratore dipendente per Euro 18.648,00 nell’anno 2013’ ( ibidem ), sebbene NOME COGNOME non avesse dichiarato di aver percepito alcun reddito quale lavoratore dipendente in quell’anno.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli insistendo, tra l’altro, nell’affermare di avere esercitato nell’anno 2013 esclusivamente attività imprenditoriale e di non aver percepito redditi da lavoro dipendente. La CTP rigettava il ricorso.
Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, NOME COGNOME spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR rigettava il ricorso confermando la decisione di primo grado.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate riceveva notifica del ricorso il 25.5.2021, ma non si costituiva.
4.1. La causa veniva chiamata per la trattazione all’udienza del 14.12.2022 innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria di questa Corte, il ricorrente depositava memoria ed il Collegio decideva l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei gradi di merito del giudizio. In considerazione della prossima cessazione dell’attività della sottosezione, si rendeva necessario rimettere il fascicolo alla sezione tributaria. Il processo è stato quindi nuovamente fissato per la trattazione.
Ragioni della decisione
Mediante il suo primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., fatto costituito dai documenti acquisiti al fascicolo processuale ed idonei a provare la correttezza delle dichiarazioni fiscali dell’esponente.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 43, del Dpr n. 600 del 1973, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso la controversia sulla base di ‘elementi altri … estranei alla trama dell’originario thema decidendum ‘ (ric., p. 8).
Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente censura, quale vizio di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con specifico riferimento ai documenti acquisiti al fascicolo processuale ed idonei a provare la correttezza delle dichiarazioni fiscali dell’esponente. Il contribuente intende, in particolare, operare riferimento all”estratto contributivo Inps, per l’anno 2013’, allegato alla sua produzione documentale dal ricorrete, ‘dove i contributi sono per lavoro marittimo, lavoro autonomo, non lavoro dipendente’, ed alla ‘certificazione storica
Camera di commercio, registro imprese, ove è annotata la cancellazione della ditta individuale -attività da impresa della pesca -a far data dal 28.6.2016’ (ric., p. 7, i documenti risultano allegati nella produzione documentale del ricorrente). La tesi del Di COGNOME è che egli abbia versato contributi non quale lavoratore dipendente, trattandosi invece di somme versate quali ‘entrate convenzionali figurative’ (ric., p. 3).
3.1 In proposito occorre innanzitutto osservare come appaia irrilevante il fatto che il contribuente abbia cessato di esercitare l’attività di imprenditore nel settore della pesca, divenendo in via esclusiva un lavoratore dipendente, nell’anno 2016, perché l’evento non incide sull’accertamento relativo all’anno 2013 per cui è causa.
COGNOME afferma che nel 2013 era un imprenditore individuale ed aveva tre lavoratori dipendenti. L’Amministrazione finanziaria ha contestato però che l’importo totale delle somme che lui stesso ha dichiarato di avere versato per i suoi lavoratori dipendenti nel modello Unico 2014 (RG ‘reddito d’impresa’, rigo 16, Euro 74.841,008), risulta ampiamente superiore all’importo complessivo che ha dichiarato di aver versato per lavoro dipendente nel ‘mod. 770/14’ (sent. CTR, p. 1), e ne ha dedotto che aveva incluso tra le somme conteggiate anche quelle che lui stesso aveva percepito quale lavoratore dipendente. Il contribuente non ha mai offerto alcuna spiegazione alternativa alla ricostruzione fornita dall’Agenzia delle Entrate, come rilevato dalla CTP e condiviso dalla CTR (sent. CTR, p. 1). A questi chiari ed analitici rilievi non ha proposto replica specifica l’odierno impugnante, neppure nel ricorso per cassazione.
3.1.1. Il contribuente sostiene che ‘per colpire il maggior reddito da impresa necessitava un diverso accertamento di categoria di reddito’ (mem. ric., p. 4). Invero, la CTR osserva che dalla condotta del ricorrente è derivato anche un indubbio vantaggio fiscale per l’impresa, ma questa è una osservazione
proposta ad abundantiam , non costituisce una ragione della decisione e non attiene all’accertamento del reddito non dichiarato conseguito quale lavoratore dipendente che è stato contestato a COGNOME dall’Amministrazione finanziaria, e costituisce l’oggetto di questo giudizio. L’Amministrazione finanziaria non ha contestato un maggior reddito d’impresa, o da lavoro autonomo, conseguito dal ricorrente.
3.2 Inoltre, la CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rilevato ‘che dal modello 770 presentato dalla ditta Di COGNOME si desume la presenza di quattro dipendenti, tra i quali lo stesso ricorrente’ ( ibidem ). Anche a questo rilievo del giudice dell’appello il ricorrente non ha offerto la necessaria prova contraria. Come anticipato, inoltre, la CTR ha rilevato che ‘dall’esame del modello unico per l’anno d’imposta 2013 si desume che ha contribuito a formare l’ammontare del costo inerente le spese per lavoro dipendente anche l’importo percepito dal medesimo COGNOME a tale titolo (quadro RG, rigo R 16)’. Pure avverso questi decisivi rilievi proposti dal giudice dell’appello il contribuente non ha replicato offrendo la prova contraria, e neppure ha indicato una spiegazione alternativa.
Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione adottata dalla CTR, non ne contrasta il fondamento e si limita a riproporre, in forma generica, le proprie originarie contestazioni.
Il primo strumento d’impugnazione risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Attraverso il secondo motivo di ricorso che ripropone, in parte, questioni già affrontate esaminando il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis e 43, del Dpr n. 600 del 1973, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed avere deciso la controversia sulla base di ‘elementi
altri … estranei alla trama dell’originario thema decidendum’ (ric., p. 8). Il contribuente, in violazione del principio di specificità, non illustra quali sarebbero gli ‘elementi altri’ che la CTR avrebbe posto a fondamento della propria decisione, e si limita a riprodurre le decisioni adottate dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, richiedendo, inammissibilmente, alla Suprema Corte di confrontare i testi, al fine di verificare essa se sussista un vizio solo genericamente ventilato, e non adeguatamente illustrato, dal ricorrente stesso.
Anche il secondo strumento di impugnazione deve essere pertanto respinto.
Il ricorso proposto da COGNOME appare quindi infondato, e deve perciò essere rigettato.
Non devono essere liquidate spese processuali, non avendo svolto difese l’intimata Agenzia delle Entrate.
5.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.2.2025.