Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 705/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE ECONOMIA FINANZE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 689/2016 depositata il 24/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente signora NOME COGNOME era soggetta a ripresa a tassazione sull’anno d’imposta 2008 per non aver esposto i redditi derivanti da un bene immobile. Adiva pertanto il giudice di prossimità rappresentando che il bene era stato fatto oggetto il pignoramento immobiliare da parte di istituto di credito, con relativa percezione dei canoni di locazione che non potevano così considerarsi come ricchezza nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa contribuente. In altri termini, lamentava la carenza del presupposto impositivo per non essere entrati i proventi RAGIONE_SOCIALEa locazione nella propria disponibilità. Le sue ragioni non erano apprezzate in primo grado e la sentenza era confermata in appello. Ricorre quindi la contribuente, svolgendo unico motivo, curi replica il patrono erariale con tempestivo contro ricorso.
CONSIDERATO
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che non risulta essere stato parte nei precedenti gradi di merito.
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Occorre esaminare in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal patrono erariale, ove evidenzia non essere stato formulato ritualmente alcun motivo di doglianza secondo il paradigma di cui all’articolo 360 del codice di procedura civile.
L’eccezione può essere disattesa considerando che dal tenore del motivo si comprende trattarsi di censura di violazione di legge ai sensi di cui all’articolo 360 numero 3 del codice di rito.
Ed infatti con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2912 del codice civile in combinato disposto con l’articolo 36 del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che non possa costituire base imponibile il reddito di un fabbricato di proprietà, la cui disponibilità sia però sottratta in ragione di procedura esecutiva in corso.
La questione è già stata trattata più volte da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità.
In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, se, in base all’art. 2912 cod. civ., il pignoramento comprende i frutti RAGIONE_SOCIALEa cosa pignorata, sicché i suoi effetti si estendono, nel caso di pignoramento immobiliare, ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, nondimeno i canoni stessi appartengono, come l’immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l’eventuale residuo del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita e RAGIONE_SOCIALEe rendite maturate (Cass. n. 20764/2006). Altresì, più di recente, si è confermato che in tema di IRPEF, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore esecutato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 (già 23), comma 1, T.U.I.R., indipendentemente dalla percezione dei canoni (Cass. n. 16981/2020; Cass. n. 12332/2019).
Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.milletrecento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 11/09/2024.