Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti
-controricorrente-
avverso la sentenza n.215/1/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 18 gennaio 2016;
Rilevato che:
IRPEF-redditi fondiarilocazione a terzi da parte del comodatario
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avvisi di accertamento, relativi a Irpef degli anni 2008, 2009 e 2010, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, su unico motivo, nei confronti della contribuente, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia , in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisione, ha annullato gli atti impositivi impugnati.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che il reddito del comodatario va qualificato come reddito diverso legato allo sfruttamento economico di un fabbricato detenuto in base a un diritto personale di godimento mentre il reddito fondiario del proprietario, che non abbia la disponibilità dell’immobile, dato in comodato ai terzi, va determinato con applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffe di estimo:
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.con l’unico motivo -rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.26, comma 1Dpr n.917/86 con riferimento agli artt.1367, 1803 e 1804 c.c., 53 Cost. e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi al cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. -l’RAGIONE_SOCIALE -premesso che, in fatto, era pacifico che la contribuente unitamente al coniuge, avevano stipulato, quali comodanti, un contratto di comodato con i figli, quali comodatari, e che, con il medesimo atto, i figli comodatari avevano concesso in locazione a terzi l’immobile oggetto di comodato -deduce l’erronea interpretazio ne in diritto della fattispecie assunta dalla C.T.R. laddove è la proprietà del bene e non la sua disponibilità che rileva ai fini della maturazione del reddito fondiario.
1.1. Il ricorso, ammissibile, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, è fondato. Sulla questione, e in fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, è già intervenuta questa Corte (Cass. n. 5588 del 02/03/2021) statuendo il seguente principio: <>.
Si è, condivisibilmente, affermato che il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, produce effetti obbligatori, e non reali, e il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale (di propriet à o altro). Si tratta, per lo pi ù , di un rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico; difatti, il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile (ex multis, Cass. Sez. 3, 25/06/2013, n. 15877; nonch é Sez. 5, 30/04/2015, n. 8767). Pertanto è il proprietario dell’immobile, quale possessore, sia pure mediato, tenuto al pagamento dell’imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata. Il comodatario, infatti, non consegue il possesso dell’immobile, ma la mera detenzione (nell’interesse proprio), che trova titolo in un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale, come richiede l’art. 26 del TUIR, ai fini dell’imposizione del reddito fondiario. Dal principio secondo cui l’imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato della titolarit à̀ del diritto reale, che permane in capo al proprietario anche in caso di concessione in comodato RAGIONE_SOCIALE unit à
immobiliari e successiva locazione di questi immobili da parte del comodatario, deriva che fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario resta, pertanto, per effetto dell’art. 26 del TUIR, solo il titolare di un diritto reale sui medesimi beni.
2.La sentenza impugnata, che da tale principio si è discostata, merita, pertanto, la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame, uniformandosi al principio di diritto sopra espresso, tratti le questioni sollevate dalla controricorrente nel giudizio di appello ritenute assorbite e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.