Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME Alessandro COGNOME
Oggetto: Irpef 2009 – Srl con ristretta base sociale -Reddito di partecipazione Contestazione del reddito societario.
-intimato –
avverso
la sentenza n. 109, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 26.1.2017, e pubblicata il 7.2.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME Alessandro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso ai fini Irpef in relazione al reddito di partecipazione non dichiarato ritenuto conseguito nell’anno 2009, quale socio al 47% della RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa. Il contribuente, producendo
vasta documentazione, promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.
COGNOME NOME, quindi, chiarito di avere dismesso la sua partecipazione societaria nel 2010, e di non aver ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicante emesso nei confronti della società, impugnava l’atto impositivo notificatogli a titolo personale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila proponendo, in particolare, censure avverso l’avviso di accertamento societario ed assumendo, tra l’altro, di aver provato che i costi contestati erano stati effettivamente sostenuti dalla società. La CTP riteneva fondato il ricorso del contribuente ed annullava l’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo contestando, in primo luogo, che non è consentito al contribuente, socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa, proporre critiche avverso l’accertamento emesso nei confronti della società e divenuto definitivo in conseguenza della mancata impugnazione. La CTR riteneva infondate le difese proposte dall’Amministrazione finanziaria, e rigettava la sua impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso l’11.7.2017 presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR deciso sul fondamento dell’esame
dell’accertamento compiuto nei confronti della società, che era invece divenuto definitivo, ed esulava dall’oggetto di questo giudizio.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 47 del Dpr n. 917 del 1986, degli artt. 38, 39, primo comma, lett. d) e dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per aver ritenuto che sia possibile riesaminare la fondatezza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di società di capitali avente ristretta base partecipativa, divenuto definitivo, in sede di accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio.
Sembra opportuno premettere, per chiarezza espositiva, come risulti pacifico nel presente giudizio che COGNOME NOME era socio al 47% della RAGIONE_SOCIALE nel 2009, anno oggetto di accertamento, ed aveva cessato di esserne socio nel 2010. Non essendo il legale rappresentante della società, non risultava legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2009, che è divenuto definitivo in conseguenza della mancata impugnazione.
Mediante i suoi motivi di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione della CTR, affermando la nullità della sentenza per aver pronunciato su questione che non era oggetto del processo, nonché la violazione di legge, per avere il giudice dell’appello ritenuto che potesse essere annullato l’avviso di accertamento notificato al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa, basandosi su una pretesa infondatezza dell’accertamento emesso nei confronti della società, che era però divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione.
I motivi di impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
4.1. La CTR, potendo premettersi che il contribuente ‘non aveva avuto modo di conoscere l’esistenza dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società’, scrive che le presunzioni semplici allegate dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui COGNOME NOME avrebbe percepito un reddito di partecipazione non dichiarato nell’anno 2009 ‘ammettono sempre la prova contraria … circa la inesistenza del reddito imputato o circa la sua diversa destinazione. Nel caso di specie il sig. COGNOME NOME, superando le presunzioni semplici, ha fornito pienamente la prova positiva documentale. Egli ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’effettività dei costi sostenuti e riportati in bilancio, quali n. 222 fatture allegate in atti e non contestate dall’Ufficio, dichiarazioni reddituali e bilancio societario … tali circostanze non consentono l’attribuibilità di utili inesistenti, perché i ricavi dell’esercizio sociale, per l’anno 2009, sono stati impiegati per la copertura dei costi sostenuti nell’esercizio finanziario di riferimento’ (sent. CTR, p. 2).
4.2. L’Amministrazione finanziaria replica che, in materia di accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio di società avente ristretta base partecipativa, a seguito della definitività dell’accertamento del maggior reddito conseguito dalla società, il socio non può proporre contestazioni avverso l’accertamento societario.
4.3. La tesi dell’Amministrazione finanziaria risulta infondata.
La CTR ha ritenuto dimostrato che il preteso maggiore reddito societario è stato reinvestito, e pertanto non è stato redistribuito ai soci, tra cui l’odierno intimato. Avverso questa chiara ragione fondante della decisione proposta dal giudice del gravame l’Agenzia delle Entrate non propone critiche specifiche, e si limita ad
affermare che non possono proporsi contestazioni avverso l’accertamento societario ormai divenuto definitivo da parte dal socio cui sia contestato il reddito di partecipazione a società di capitali avente ristretta base partecipativa. La ricorrente trascura, però, che è sempre consentito al socio provare che il maggior reddito conseguito dalla società non sia stato distribuito ai soci, ed è proprio questo che si è verificato nel caso di specie secondo la valutazione del giudice del gravame, neppure contrastato in questa sua valutazione dall’Ente impositore.
4.4. Solo per completezza può allora anche ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia avuto occasione di chiarire, pronunziando nell’ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo non per la mera mancanza di impugnazione, bensì a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva, che ‘in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati … (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n. 21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società)’, Cass. sez. VI -V, 27.9.2016, n. 19013; si è quindi pure spiegato che sebbene ‘la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell’IRPEF e dell’IRPEG) una
diretta conseguenza giuridica dell’accertamento del reddito in capo alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell’art. 24 Cost.; e non si è mancato recentemente di ribadire che ‘in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare -eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva -che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto’ Cass. sez. V, 29.7.2024, n. 21158.
In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta infondato, e deve perciò essere respinto.
Non deve provvedersi in materia di spese di lite, non avendo il contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità.
6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate .
Così deciso in Roma, l’8.5.2025.