Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4307 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4307 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con atto notarile, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4358, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, l’8.11.2016, e pubblicata il 14.12.2016;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2007 Reddito di partecipazione -Socio RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa.
A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avente ristretta base partecipativa, e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 22.2.2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recepiti gli esiti e ritenuto accertato il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato, notificava a COGNOME NOME, socio al 24% dal 29.11.2007, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contestando il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo proponendo plurime censure, tra cui la mancata notificazione a lui dell’accertamento societario, il limitato periodo di partecipazione alla società, ed anche l’infondatezza dell’accertamento di un maggior reddito societario. La CTP accoglieva il ricorso in conseguenza della mancata notificazione al socio dell’accertamento emesso nei confronti della società, assorbite le ulteriori questioni.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. Il contribuente si costituiva per resistere e riproponeva i propri argomenti. La CTR riteneva completamente legittimo l’atto impositivo, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, Disp. att. c.p.c. per
avere il giudice dell’appello ritenuto applicabile nella fattispecie la presunzione di distribuzione ai soci degli utili di società di capitali avente ristretta base partecipativa, omettendo di pronunciare sul fatto che, nel caso di specie la partecipazione societaria è durata solo 32 giorni.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame, da parte della CTR, del fatto decisivo costituito dalla circostanza che, nel caso di specie, la partecipazione societaria è durata solo 32 giorni.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., per avere il giudice del gravame ritenuto che la presunzione della distribuzione ai soci degli utili conseguiti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa possa operare anche nel caso di specie, in cui la partecipazione societaria è durata solo 32 giorni.
Con i suoi primi tre motivi di ricorso il contribuente denuncia, in relazione ai profili dell’omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’errore in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto applicabile in relazione all’intero anno 2007 la presunzione di distribuzione dei maggiori redditi occulti conseguiti dalla società, sebbene la sua partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE sia durata solo 32 giorni, essendo incontestato che è divenuto socio soltanto il 29.11.2007. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Il ricorrente ha avuto cura di riportare come avesse proposto le sue censure circa la breve durata della partecipazione societaria nei gradi di merito del giudizio.
Il giudice dell’appello, invero, non ha esaminato la questione, e neppure dalla sua decisione emergono elementi che consentano di ritenere abbia pronunciato implicitamente sulla stessa.
Trattandosi di questione di puro diritto, questa Corte è comunque chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968; Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257; più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).
4.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di specificare che in tema di redditi prodotti da società di capitali avente ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell’esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata, Cass. sez. V, 5.7.2022, n. 21295.
Invero la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori redditi, conseguiti e non dichiarati dalla società di capitali avente ristretta base partecipativa, appare ragionevolmente riferibile ai soci che detengano la partecipazione alla fine dell’anno, come ritenuto dall’Amministrazione finanziaria. Del resto la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nell’affermare che trattasi solo di una presunzione, che il socio può superare provando che i maggiori utili non sono stati conseguiti dalla società, che sono stati reinvestiti o utilizzati, ed anche che gli utili non sono stati a lui attribuiti, in tutto o in parte. La tutela del diritto di difesa del contribuente può ritenersi pertanto assicurata.
I primi tre motivi di ricorso appaiono pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente denuncia l’omessa
pronuncia del giudice dell’appello sulle censure da lui proposte avverso l’infondatezza dell’avviso di accertamento societario.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 47 del Dpr n. 917 del 1986, e degli artt. 24 e 53 Cost. perché, ove si ritenesse che la CTR abbia inteso implicitamente ritenuto che il socio, ritenuto responsabile del reddito di partecipazione conseguito, non possa contestare le risultanze dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sarebbe comunque incorsa in un errore di diritto.
6.1. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che entrambi sono volti ad affermare, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia e della violazione di legge, che è consentito al socio della società di capitali avente ristretta base partecipativa contestare il mancato conseguimento del reddito occulto da parte della società, presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente. Il ricorrente ha avuto cura di riportare come abbia proposto la questione della sua legittima possibilità di contestare il conseguimento di un maggior reddito da parte della società nei gradi di merito del giudizio.
6.2. Occorre preliminarmente ricordare che risulta incontestato, in questo giudizio, che l’avviso di accertamento societario non è stato notificato all’ex socio COGNOME NOME.
Tanto premesso, il giudice dell’appello, non ha esaminato la questione del diritto del socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa di contestare il conseguimento di un reddito occulto da parte della società, e neppure dalla sua decisione emergono elementi che consentano di ritenere abbia pronunciato implicitamente sulla stessa.
Trattandosi di questione di puro diritto, questa Corte è comunque chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968; Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257; più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).
6.3. Questa Corte di legittimità ha già da tempo avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati, Cass. sez. VI-V, 27.9.2016, n. 19013 (in senso conforme, Cass. sez. V, 19.12.2019, n. 33976; Cass. sez. V, 6.3.2025, n. 6001).
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso risultano pertanto fondati e devono perciò essere accolti.
In definitiva, devono essere accolti il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigettati i primi tre, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso introdotti da COGNOME NOME , rigettati il primo, il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME