Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto: plusvalenza rilevanza ai fini del reddito di impresa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6833/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 7753/04/2021 depositata in data 09/09/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificato relativo al periodo di imposta 2005 con il quale l’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi per tale anno imputando a tale periodo d’imposta un reddito imponibile di euro 64.774 a fronte di una perdita dichiarata di euro 2.926 derivate dalla effettuata vendita di un immobile per euro 650.000, ‘interamente corrisposto’, provento non dichiarato dal contribuente nella dichiarazione per l’anno successivo;
-la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso; proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria;
con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto in parte l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo in primo luogo tempestiva l’azione di accertamento, secondariamente nel merito fondata la pretesa di maggiori tributi;
venendo alla rideterminazione del dovuto, il giudice di secondo grado ha determinato la plusvalenza tassabile in euro 50.000 in quanto l’immobile è stato venduto in data 30 maggio 2025 per euro 650.000 ed era stato acquistato dalla società in data 29 luglio 2004 per euro 600.000;
ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo;
la società contribuente RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata nel giudizio di fronte a questa Corte;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
RAGIONE_SOCIALE. Est. AVV_NOTAIO – 2 -la sola censura proposta dall’RAGIONE_SOCIALE si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 67 TUIR in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente qualificato la plusvalenza della cessione di immobile come reddito diverso, anziché ricomprenderlo e sottoporlo a imposizione quale elemento positivo del reddito di impresa prodotto dalla società; con ciò escludendone anche -altrettanto erroneamente -la rilevanza ai fini iva;
il motivo è con evidenza fondato;
in forza del c.d. ‘principio di attrazione nel reddito di impresa’ il sistema tributario ha ricompreso, per tecnica normativa, nel reddito di impresa -rendendoli dunque rilevanti ai fini della relativa determinazione -tutte le componenti reddituali, da qualsiasi fonte provengano (e dunque anche se oggettivamente provengono dall’impiego di capitale, da immobili, ecc.), se il soggetto titolare della fonte è una società di RAGIONE_SOCIALE commerciale o una società di capitali o un ente commerciale;
infatti, tali soggetti possono possedere, per presunzione assoluta, solo redditi di impresa; per le società di capitali residenti in Italia, come la contribuente nel presente giudizio, il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è quindi sempre considerato reddito di impresa come prevede l’art. 81 TUIR: ‘
;
– qui, come per le società di RAGIONE_SOCIALE commerciali, prevale dunque in forza di una chiarissima previsione legislativa, la qualificazione prima e l’imputazione soggettiva poi del reddito a quel determinato tipo di attività svolta, con una regola che è riprodotta identica e sovrapponibile nel sistema interno dell’ iva. In altri termini, mentre per le RAGIONE_SOCIALE fisiche si dovrà in concreto stabilire se l’attività svolta rientra nella nozione di reddito di impresa, per le società RAGIONE_SOCIALE commerciali e per le società di capitali è sufficiente la forma societaria assunta. Si tratta di una presunzione assoluta di fronte alla quale non è ammessa la prova del
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
contrario che si giustifica, nelle imposte sul reddito, con il fatto che le società di RAGIONE_SOCIALE commerciali e le società di capitali sono soggetti che, sotto il profilo civilistico, sono costituiti esclusivamente per lo svolgimento di un’attività commerciale;
ancora più specificamente, tale presunzione vale per le componenti positive di reddito ma non nei medesimi esatti termini per quelle negative, per le quali comunque deve essere appurato il requisito dell’inerenza, cioè della esistenza di una relazione tra i costi sostenuti e l’attività dell’impresa ;
pertanto, nell’escludere dal coacervo dei redditi di impresa la plusvalenza realizzata, sia ai fini dell’imposizione reddituale, sia dell’iva, la CTR ha commesso errore di diritto;
la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà la questione applicando i sopra illustrati principi di diritto;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 8 ottobre 2024.