Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29072 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso incidentale, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 7124, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.9.2018, e pubblicata il 16.10.2018;
OGGETTO: Irpef 2011 – Società estinta – Risarcimento danni – Corrisposto all’ex socio – Imposizione – Reddito da capitale o reddito diverso.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso principale come di quello incidentale;
raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa incidentale e, per il ricorrente incidentale, dall’AVV_NOTAIO, la quale ha domandato l’accoglimento del proprio ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE, avente quale socio unico l’odierno ricorrente incidentale COGNOME NOME dal 4.7.2005 e posta in liquidazione il 30.11.2006, con atto notarile del 14.12.2006 assegnava tutto il proprio patrimonio al suo ormai unico socio. La società era risultata assegnataria, nel 1951, dei lavori di ricostruzione di intere località situate nel centro e nel sud Italia, con incarico conferito dal competente RAGIONE_SOCIALE (all’epoca, dei Lavori Pubblici), ma molte opere non erano state compiute, specie a causa di inadempimenti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione pubblica, e nel 1993 le concessioni erano state pure revocate con legge. A seguito di lungo contenzioso conclusosi con lodi arbitrali, nel 2011 il COGNOME otteneva dal RAGIONE_SOCIALE il versamento di quanto spettante alla società, sostanzialmente un ristoro del pregiudizio subito, nella misura di oltre duecentocinquanta milioni di Euro.
Il contribuente applicava sulle somme conseguite l’imposta sostitutiva del 12,50%, ritenendo dovessero qualificarsi come redditi diversi.
1.1. Dando seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di Costatazione consegnato al contribuente il 2.7.2015, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO
con il quale contestava ai fini Irpef e con riferimento all’anno 2011, che doveva trovare applicazione l’imposizione come disciplinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 Tuir, perché le somme dovevano qualificarsi come redditi da capitale conseguenti alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, peraltro non potendo applicarsi la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione al 49,72% non avendo gli importi subito alcuna imposizione nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, ed applicava le sanzioni.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, censurando le valutazioni operate dall’Ente impositore. La CTP accoglieva l’impugnazione in relazione alle sanzioni irrogate, mentre riteneva nel resto corretto l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza rigettava le ulteriori contestazioni del ricorrente.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la parte sfavorevole RAGIONE_SOCIALEa decisione conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, e l’Amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale relativamente all’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Il giudice del gravame confermava la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP.
Ha proposto ricorso principale (not. 16.1.2020, h. 13,01) per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale contesta l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Il contribuente resiste mediante controricorso. COGNOME NOME ha proposto anche ricorso incidentale (not. 16.1.2020, h. 13,04), affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente incidentale ha depositato anche memoria con la quale il difensore ha, tra l’altro, comunicato il decesso di NOME COGNOME in data 1°.9.2020.
4.1. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 25.1.2025, ed il Collegio riteneva, con provvedimento Cass. sez. V, 14.3.2025, n. 6771, in considerazione del rilievo del giudizio e RAGIONE_SOCIALEa
parziale novità RAGIONE_SOCIALE questioni proposte, di rimetterne la decisione ad una pubblica udienza.
4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.AVV_NOTAIO, ed ha domandato rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente annullato le sanzioni irrogate al contribuente, ritenendo che risultasse ‘oggettivamente sussistente un’incertezza normativa’ (ric., p. 6).
Con il primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., ‘nella parte in cui afferma che l’appellante ‘nulla rileva’ sul ‘punto’ RAGIONE_SOCIALEa ‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘aliquota del 12,50%” (ric., p. 12), erroneamente sostenendo che, in proposito, la parte avrebbe sostanzialmente prestato ‘acquiescenza’ ( ibidem ).
Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 67, primo comma, lett. c quinquies , del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché degli artt. 47, settimo comma e 45, primo comma, del Tuir, perché le somme conseguite non sono da ricomprendere tra i redditi da capitale bensì tra i redditi diversi, conseguendone un diverso regime fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto, in subordine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. il contribuente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, primo comma, del Tuir, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2462 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 Cost., per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%.
5 . In ordine al ricorso principale, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi che la contestazione mossa attiene alle sanzioni tributarie irrogate, ed il contribuente NOME COGNOME è scomparso in data 1°.9.2020, come dichiarato del suo difensore.
Ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del D.Lgs. n. 197 del 1992, ‘ 1. L’obbligazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione non si trasmette agli eredi ‘.
Ne consegue l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. sez. V, 22.5.2003, n. 8097), rimanendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate.
Risulta quindi opportuno, per ragioni logiche e sistematiche, esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso incidentale del contribuente, che pone la questione RAGIONE_SOCIALEa corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALE somme per cui è causa, se debbano considerarsi redditi da capitale o redditi diversi. Il primo motivo di ricorso incidentale, infatti, riguarda una questione eventualmente successiva, attinente la presenza o meno RAGIONE_SOCIALEa contestazione, in sede di appello, RAGIONE_SOCIALE‘aliquota d’imposizione applicabile (ma solo) qualora l’esatta qualificazione sia quella di redditi diversi.
6.1. Con il secondo mezzo RAGIONE_SOCIALEa sua impugnazione il contribuente afferma che le somme conseguite dal COGNOME per cui è causa non sono un utile derivante dalla partecipazione sociale, ma costituiscono il pagamento di un credito pecuniario acquisito quattro anni prima al patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ ex socio, sia pure in
conseguenza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, e pertanto si risolvono nel rimborso di un credito pecuniario, perciò in un ‘reddito diverso’ di cui all’art. 67, primo comma, lett. c quinquies , del Tuir, da assoggettare a tassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nella tesi del ricorrente incidentale, ‘una volta assegnato al socio, il cespite (nel caso, il credito) vive di vita fiscale autonoma, cioè diventa a tutti gli effetti un bene proprio del socio, ormai sganciato dalle pregresse vicende partecipative’ (ric., p. 38).
6 .2. L’impugnata CTR rileva che il richiamo all’art. 67 del Tuir non è pertinente, perché l’art. 47 del Tuir, disciplinando l’imposizione dei redditi di capitale, ‘contiene espresso riferimento alle somme ricevute dai soci in caso di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, come appunto nella fattispecie in esame … a nulla rileva la distanza temporale’ (sent. CTR, p. V), tra l’acquisizione del diritto ed il suo soddisfacimento, perché ciò che importa è piuttosto la natura del credito.
6 .3. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, sostiene che i redditi RAGIONE_SOCIALEa cui imposizione si disputa non costituiscono una plusvalenza di natura finanziaria frutto RAGIONE_SOCIALEa negoziazione di capitali, e non rientrano perciò tra i redditi diversi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 del Tuir, come invocato dal ricorrente incidentale. I redditi in questione costituiscono un’assegnazione patrimoniale a seguito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società e risultano pertanto soggetti alla disciplina di cui all’art. 47 del Tuir.
6 .4. Il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 7, del Tuir, detta: ‘ Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale RAGIONE_SOCIALE società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE azioni o quote annullate ‘. Quanto percepito dai soci in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società rappresenta
pertanto un utile, un reddito da capitale, e deve essere assoggettato ad imposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del Tuir, non rientrando nella categoria residuale dei redditi diversi.
Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. Il primo motivo di impugnazione incidentale rimane assorbito.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%, come previsto dall’art. 47, comma 1, del Tuir.
7.1. La CTR ha osservato che, quando le somme sono state liquidate in favore di NOME COGNOME, la società era ormai estinta, e pertanto gli importi non sono stati assoggettati ad imposizione nei suoi confronti. In conseguenza, in applicazione di una ‘interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE norme in materia’ (sent. CTR, p. VI), il giudice del gravame ha ritenuto non doversi applicare la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione al 49,72% RAGIONE_SOCIALE somme ricevute nei confronti del socio.
7 .2. A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che ‘la percentuale del 49,72% è stata individuata dal RAGIONE_SOCIALE in quanto determina un prelievo teorico massimo complessivo, in quanto risultante dalla somma RAGIONE_SOCIALE tassazione in capo alla società (IRES) e in capo al socio (IRPEF) pari all’ultimo scaglione d’imposta vigente (43%) … l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa limitazione di imponibilità al 49,72 % RAGIONE_SOCIALE somme percepite dal COGNOME … non trova alcuna giustificazione. Infatti, giacché la società era cessata … non ha scontato alcuna imposizione’ (controric., p. 14).
7 .3. La tesi affermata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello e dall’RAGIONE_SOCIALE non appare meritevole di censura.
La ragione RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione in favore del socio è prevista dall’art. 47, primo comma, del Tuir, sul presupposto che le somme attribuite al socio siano già state sottoposte ad imposizione nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, altrimenti non vi sarebbe ragione di prevedere una riduzione del tributo, peraltro in misura superiore alla metà.
Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che le norme poste dall’art. 47 del Tuir a presidio del divieto di doppia imposizione tra il reddito percepito dalla società e quello attribuito al socio, non trovano applicazione nel caso in cui non possa realizzarsi alcuna doppia imposizione, non avendo la società versato alcuna imposta su questi redditi (cfr., ad es., Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26317).
Anche il terzo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
In definitiva il ricorso incidentale deve essere respinto.
Le spese di lite relative al ricorso incidentale seguono l’ordinario criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore RAGIONE_SOCIALEa causa.
8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Rigetta il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa
costituita RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
L’Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Giudicepietro