Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Redditi partecipazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19544/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, n. 53/2016, depositata in data 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR RAGIONE_SOCIALE Marche accoglieva in parte l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef anno 2007 con cui gli erano imputati i redditi accertati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, in base a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. per irragionevole applicazione del metodo induttivo.
Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973- 54 d.P.R. n. 633/72 e 115 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi della controversia, conseguente violazione artt. 53 Cost. e 163 TUIR .
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce perplessità della motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600//1973-artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 295 c od. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 546/92.
Parte ricorrente ha segnalato la connessione del presente giudizio al n. NUMERO_DOCUMENTO, riguardante la società RAGIONE_SOCIALE , avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società.
Sono necessarie la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2016 relativo all ‘avviso di accertamento nei confronti della società e l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.