Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6771  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
OGGETTO: Irpef 2011 – Società estinta  –  Risarcimento  danni  Corrisposto all’ex socio -Imposizione -Reddito da capitale o reddito diverso.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
COGNOME  NOME ,  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente  dichiarato  di  eleggere  domicilio  presso  lo  studio  dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 7124, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.9.2018, e pubblicata il 16.10.2018;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE, avente quale socio unico l’odierno ricorrente COGNOME NOME dal 4.7.2005 e posta in liquidazione il 30.11.2006, con atto notarile del 14.12.2006 assegnava tutto il suo patrimonio al suo ormai unico socio. La società era risultata assegnataria, nel 1951, dei lavori di ricostruzione di intere località situate nel centro e nel sud Italia, con incarico conferito dal competente Ministero (all’epoca, dei Lavori Pubblici), ma molte opere non erano state compiute, specie a causa di inadempimenti dell’Amministrazione, e nel 1993 le concessioni erano state pure revocate con legge. A seguito di lungo contenzioso conclusosi con lodi arbitrali, nel 2011 il COGNOME otteneva dal Ministero il versamento di quanto spettante alla società, sostanzialmente un ristoro del pregiudizio subito, nella misura di decine di milioni di Euro.
Il contribuente applicava alle  somme  conseguite  l’imposta sostitutiva del 12,50%,  ritenendo  dovessero  qualificarsi  come redditi diversi.
1.1. Dando seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di costatazione consegnato al contribuente il 2.7.2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava al COGNOME, ai fini Irpef, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale contestava l’applicazione della imposizione ai sensi dell’art. 47 Tuir, perché le somme dovevano qualificarsi come redditi da capitale conseguenti alla liquidazione della società, peraltro non potendo applicarsi la limitazione dell’imposizione al 49,72% non avendo gli importi subito alcuna imposizione nei confronti della società, ed applicava le sanzioni.
 Il  contribuente  impugnava  l’avviso  di  accertamento  innanzi alla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Roma,  censurando  le valutazioni operate dall’Ente impositore. La CTP accoglieva
l’impugnazione in relazione alle sanzioni irrogate, mentre riteneva nel resto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria.
 NOME  COGNOME  spiegava  appello  avverso  la  decisione sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio,  innanzi  alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio. La CTR confermava la decisione della CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi  a  tre  strumenti  di  impugnazione.  Resiste  mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., ‘nella parte in cui afferma che l’appellante ‘nulla rileva’ sul ‘punto’ della ‘applicabilità dell’aliquota del 12,50%” (ric., p. 12), erroneamente affermando che sul punto, la parte avrebbe sostanzialmente prestato ‘acquiescenza’ ( ibidem ).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 67, primo comma, lett. c quinquies , del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché degli artt. 47, settimo comma e 45, primo comma, del Tuir, perché le somme conseguite non sono da ricomprendere tra i redditi da capitale bensì tra i redditi diversi, conseguendone un diverso regime fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso proposto, in subordine, ai sensi dell’art.  360,  primo  comma,  n.  3  cod.  proc.  civ.  il  contribuente critica  la  violazione  dell’art.  47,  primo  comma,  del  Tuir,  dell’art. 2462 cod. civ. e dell’art. 23 Cost., per avere il giudice dell’appello erroneamente  ritenuto  che  le  somme  per  cui  è  causa,  anche  se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate
ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%.
Non si ritengono sussistere le condizioni per la migliore definizione del giudizio in questa sede. Le questioni sottoposte a valutazione dal ricorrente, come le corrette conseguenze del contegno procedurale RAGIONE_SOCIALE parti; la natura dei redditi conseguiti, da capitale o redditi diversi; l’assoggettamento ad imposizione in misura ridotta del reddito di partecipazione, così come previsto dalla legge, ma in ipotesi in cui non risulti ricorrere alcuna doppia imposizione, meritano, infatti e in assenza di precedenti specifici, adeguato approfondimento nel più ampio contraddittorio fra le parti risultando, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, perché il processo sia fissato per la trattazione in udienza pubblica.
La Corte di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio,
P.Q.M.
rinvia  il  giudizio  introdotto  da COGNOME  NOME a  nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.