Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
OGGETTO: Irpef 2011 – Società estinta – Risarcimento danni Corrisposto all’ex socio -Imposizione -Reddito da capitale o reddito diverso.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 7124, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.9.2018, e pubblicata il 16.10.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE avente quale socio unico l’odierno ricorrente COGNOME NOME dal 4.7.2005 e posta in liquidazione il 30.11.2006, con atto notarile del 14.12.2006 assegnava tutto il suo patrimonio al suo ormai unico socio. La società era risultata assegnataria, nel 1951, dei lavori di ricostruzione di intere località situate nel centro e nel sud Italia, con incarico conferito dal competente Ministero (all’epoca, dei Lavori Pubblici), ma molte opere non erano state compiute, specie a causa di inadempimenti dell’Amministrazione, e nel 1993 le concessioni erano state pure revocate con legge. A seguito di lungo contenzioso conclusosi con lodi arbitrali, nel 2011 il COGNOME otteneva dal Ministero il versamento di quanto spettante alla società, sostanzialmente un ristoro del pregiudizio subito, nella misura di decine di milioni di Euro.
Il contribuente applicava alle somme conseguite l’imposta sostitutiva del 12,50%, ritenendo dovessero qualificarsi come redditi diversi.
1.1. Dando seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di costatazione consegnato al contribuente il 2.7.2015, l’Agenzia delle Entrate notificava al Longarini, ai fini Irpef, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale contestava l’applicazione della imposizione ai sensi dell’art. 47 Tuir, perché le somme dovevano qualificarsi come redditi da capitale conseguenti alla liquidazione della società, peraltro non potendo applicarsi la limitazione dell’imposizione al 49,72% non avendo gli importi subito alcuna imposizione nei confronti della società, ed applicava le sanzioni.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, censurando le valutazioni operate dall’Ente impositore. La CTP accoglieva
l’impugnazione in relazione alle sanzioni irrogate, mentre riteneva nel resto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio. La CTR confermava la decisione della CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., ‘nella parte in cui afferma che l’appellante ‘nulla rileva’ sul ‘punto’ della ‘applicabilità dell’aliquota del 12,50%” (ric., p. 12), erroneamente affermando che sul punto, la parte avrebbe sostanzialmente prestato ‘acquiescenza’ ( ibidem ).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 67, primo comma, lett. c quinquies , del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché degli artt. 47, settimo comma e 45, primo comma, del Tuir, perché le somme conseguite non sono da ricomprendere tra i redditi da capitale bensì tra i redditi diversi, conseguendone un diverso regime fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso proposto, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. il contribuente critica la violazione dell’art. 47, primo comma, del Tuir, dell’art. 2462 cod. civ. e dell’art. 23 Cost., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate
ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%.
Non si ritengono sussistere le condizioni per la migliore definizione del giudizio in questa sede. Le questioni sottoposte a valutazione dal ricorrente, come le corrette conseguenze del contegno procedurale delle parti; la natura dei redditi conseguiti, da capitale o redditi diversi; l’assoggettamento ad imposizione in misura ridotta del reddito di partecipazione, così come previsto dalla legge, ma in ipotesi in cui non risulti ricorrere alcuna doppia imposizione, meritano, infatti e in assenza di precedenti specifici, adeguato approfondimento nel più ampio contraddittorio fra le parti risultando, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, perché il processo sia fissato per la trattazione in udienza pubblica.
La Corte di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio,
P.Q.M.
rinvia il giudizio introdotto da COGNOME NOME a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.