Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
Oggetto: Credito d’imposta – Recupero – Controllo automatizzato – Ammissibilità – Condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12961/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in Siracusa, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente – avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 9/2023, depositata il 3.1.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, impugnava la
cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per il recupero di irap, ires e del credito d’imposta , di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, indebitamente compensato. La società contribuente eccepiva, tra l’altro, la nullità dell’iscrizione a ruolo per il recupero del credito d’imposta, in quanto non preceduta dal preavviso sull’esito dei controlli e dalla notifica del provvedimento di revoca emanato dal competente Centro operativo di Pescara.
In primo grado, la C.t.p. accoglieva parzialmente l’impugnazione della contribuente e, pur ritenendo che, nel caso in esame, non era necessario il preavviso bonario, evidenziava che l’iscrizione a ruolo discendeva non dalla revoca del credito d’imposta, bensì dal controllo delle compensazioni effettuate. A tal riguardo, osservava che la società aveva correttamente utilizzato il credito d’imposta e che l’iscrizione a ruolo derivava dal non corretto abbinamento tra il credito e le compensazioni effettuato dal l’Agenzia delle entrate.
Avverso tale decisione, proponeva appello l’Agenzia delle entrate, precisando che la suddetta iscrizione a ruolo era scaturita da un errore attribuibile alla stessa società ricorrente, la quale, dopo avere esposto nel quadro RU (ai righi RU87 E RU88) l’ammontare dei costi agevolabili sui quali calcolare i rispettivi crediti nella misura del 50%, non aveva in alcun modo indicato al rigo RU90 l’importo del credito di imposta spettante utilizzabile dal 2011.
L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla C. g.t. che confermava la sentenza impugnata, modificando però la motivazione , in quanto riteneva che il recupero del credito d’imposta non potesse essere intrapreso dall’Agenzia delle entrate, non essendo mai stato emesso, dal competente Centro operativo di Pescara, il provvedimento di revoca del predetto.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di un motivo, al quale resisteva la società contribuente, depositando controricorso e una memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.m. n. 311 del 1998; 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 1, commi 421 e 423, della l. n. 311 del 2004 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che per il recupero del credito d’imposta fosse necessario il preventivo provvedimento di revoca del Centro operativo di Pescara, considerato che, nel caso di specie, non emergeva una carenza dei requisiti soggettivi del contribuente richiedente, essendosi l’Ufficio limitato a riscontrare, in sede di controllo automatizzato, l’utilizzo in compensazione di un credito di imposta non indicato correttamente nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità interessate dall’agevolazione fiscale.
Nel controricorso , la società contribuente fa riferimento al principio del ‘contra r ius actus’ , al fine di sostenere la correttezza della decisione impugnata.
Il motivo di ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Con riferimento ad una vicenda analoga a quella in esame, in cui si discuteva del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto (Cass. n. 24747/2020, Rv. 65949701).
3.1. Tale pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento espresso con riferimento ai controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, secondo cui, qualora l’amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell’amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell’importo mediante la notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 20643/2021, Rv. 66193201). Ciò in quanto, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 39331/2021, Rv. 66309501).
Inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che il provvedimento di revoca del credito d’imposta, al pari di quello di diniego, costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio e come tale è legittimamente adottato dal Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle entrate, a differenza dell’atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, per l’emanazione del quale l’art. 1, commi 421 e 423, della legge n. 311 del 2004, stabilisce la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 12662/2012, Rv. 62406501).
4. Ciò posto, nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti
soggettivi per il riconoscimento, ovvero per la revoca, del credito d’imposta, essendosi limitata solo a verificarne il non corretto utilizzo nel determinato anno di imposta.
Non è, dunque, corretta la decisione della C.t.r., che ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo, in quanto non precedut a dal provvedimento di revoca del credito d’imposta, considerato che, nel caso in esame, il controllo automatizzato ha solo riscontrato il dato formale del l’utilizzo in compensazione di un credito di imposta non correttamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Tale rilievo era sufficiente ai fini dell’emissione della cartella automatizzata, non essendo necessaria la revoca del contributo.
In conclusione, dunque, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame sull’utilizzabilità del credito in compensazione e sulla sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo, nonché per provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento d ell’unico motivo di ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione