Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25245/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME ;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 591/2016 depositata il 29/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Nei confronti di NOME COGNOME è stata promossa procedura di recupero di credito fiscale RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tributaria rumena con emissione di cartella di pagamento per « IVA e altro » relativa al 2009 e notificata l’8.11.2011.
Il NOME ha proposto impugnazione, allegando di aver proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Bucarest , e ha
chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione secondo l’art.12 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/55/CE.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Firenze ha accolto l’istanza in quanto l’Autorità rumena aveva inviato documentazione « nelle forme non regolari ».
L’appello erariale, con cui si sosteneva la regolarità RAGIONE_SOCIALEa documentazione fornita, è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALEa Toscana la quale, con la sentenza in epigrafe, ha osservato che in atti vi era solo una comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui si dichiarava che l’Autorità straniera aveva chiesto la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione, aggiungendo che « il documento, prot. NUMERO_DOCUMENTO, nullo » in quanto faceva riferimento a documenti che non erano stati messi a disposizione del contribuente né RAGIONE_SOCIALEa Commissione, in violazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza fondato su un motivo.
E’ rimasto intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deduce falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/2000 e violazione, in via conseguenziale, degli artt. 2697, 2700 c.c. e 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 par. 4 Direttiva n. 2010/24/UE nonché violazione in via diretta di quest’ultima disposizione.
1.1. Precisa la ricorrente che, con la comunicazione dichiarata nulla dalla CTR, la RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Firenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato di non poter procedere alla sospensione RAGIONE_SOCIALEa riscossione in quanto l’Autorità rumena ne aveva chiesto la prosecuzione; osserva che non si prevedono formalità o prove particolari in relazione a tale domanda, la cui esistenza era
stata attestata dalla RAGIONE_SOCIALE Provinciale e confermata dalla RAGIONE_SOCIALE in altra nota riprodotta nella stessa comunicazione 2011/164615 , mentre l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente non può trovare applicazione poiché riguarda soltanto gli atti impositivi.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La CTR, stabilendo che i documenti indicati nella comunicazione prot . 2011/164615 dovevano essere messi a disposizione del contribuente e RAGIONE_SOCIALEa stessa Commissione, ha fatto applicazione proprio RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale, nella versione applicabile ratione temporis , prevede che «Gli atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama» . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma, che ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e, nel contempo, di consentire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente (tra le tante, Cass. n. 24449 del 2022; Cass. n. 1961 del 2018), riguarda l’atto tributario avente un contenuto impositivo, ancorché non sia ricompreso fra quelli di cui all’ elencazione contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 2029 del 2024). Con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 , a seguito del l’art.1 del d.lgs. 219/2023, si è esplicitato che «Gli atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria , sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione».
2.2. Tanto premesso, va precisato che la vicenda in esame trova la sua regolamentazione nell’a rt. 6 del d.lgs. n. 69/2003 ( ‘Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/44/CE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise’ ), applicabile alle procedure di recupero avviate anteriormente al 1 gennaio 2012 anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2012 (v. art. 19 d.lgs. n. 149/2012); secondo tale disposizione, «1. L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi ivi vigenti; in tale caso il RAGIONE_SOCIALE, ricevuta notifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta impugnazione dall’autorità richiedente o dall’interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo . Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘autorità richiedente e l’esito RAGIONE_SOCIALEa contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione» (enfasi aggiunta).
2.3. Non si prevede, quindi, uno specifico atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità adita per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di recupero , in pendenza di contestazione del credito o del titolo, oltre la richiesta o domanda proveniente dall’Autorità richiedente , contraria alla sospensione. La norma interna riprende la disciplina unionale in tema di reciproca assistenza per la riscossione di crediti fiscali di
Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘UE che stabilisce la sospensione RAGIONE_SOCIALEa procedura di recupero da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità adita, in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo, « salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo » cioè « ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative, regolamentari e RAGIONE_SOCIALE prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione » (v. art. 12 par. 2, comma 1 e 2, Direttiva 2008/55/CE, analogamente la precedente Direttiva 2001/44/CE, all’art. 12 par. 2, e la successiva Direttiva 2010/24/UE in vigore dal 1.1.2012, all’art. 14 par. 4). Per tale domanda, da trasmettersi « per quanto possibile per via elettronica » s econdo quanto previsto dall’art. 21 Regolamento CE n. 1179/2008, vigente ratione temporis, non sono previste forme o modalità particolari di comunicazione alla parte (v. art. 9 del d.lgs. n. 69/2003).
2.4. In definitiva, è sufficiente la domanda contraria alla sospensione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità richiedente per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di recupero e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE determinazioni RAGIONE_SOCIALE‘Autorità straniera non ha contenuto impositivo ma svolge una mera funzione conoscitiva. E’ inapplicabile ad essa , quindi, l’art.7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente ed è fuori luogo il giudizio di ‘ nullità ‘ formulato dalla CTR che, chiamata ad accertare il fatto che esclude la sospensione (la domanda contraria da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità richiedente), doveva apprezzare quella comunicazione e l’ulteriore documentazione prodotta secondo le regole in materia di prova (artt. 2697 e segg. c.c.).
Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024.