Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20306 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24157/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 471/2015 depositata il 10/03/2015.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da RAGIONE_SOCIALE e notificata il 9.6.2011, a seguito di ruolo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Finanziario di RAGIONE_SOCIALE di Baviera per il recupero di euro 19.181,11.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Venezia, rilevato che il contribuente aveva contestato la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in virtù degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003.
Il contribuente ha proposto appello, osservando che nessun atto accertativo gli era stato notificato, che la cartella in questione costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tedesca ed essa era nulla per assenza di notifica degli atti precedenti.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto ha accolto l’appello, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992. Il Giudice d’appello ha rilevato che non vi era stata notifica del titolo esecutivo tedesco al contribuente, prodotto in corso di causa, cosicché costui non era stato posto nella condizione d conoscere natura e caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria. Ha concluso che, sotto questo aspetto, il ricorso rientrava nella giurisdizione italiana.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente.
Nelle more, con istanza depositata il 26.6.2023, NOME COGNOME ha dichiarato di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge. Con ordinanza interlocutoria n. 21791/2023, depositata il 20.7.2023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo concedendo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE termine per deduzioni sulla istanza di controparte. Con memoria, depositata il 9.9.2023, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che, come da circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 sulla tregua fiscale, non sono definibili le controversie afferenti al recupero di crediti tributari sorti in uno AVV_NOTAIO estero, quale quello per cui è causa , in cui l’RAGIONE_SOCIALE non è ente creditore.
Preso atto, il ricorrente, in data 10.10.2023, ha depositato istanza per la trattazione e, fissata udienza di discussione, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 76/308/CEE, in seguito trasfusa nella direttiva n.2008/55/CE, e degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. n. 69/2003, in quanto non è richiesta la notifica del titolo esecutivo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro avente ad oggetto il tributo per il cui recupero si procede, richiedendosi soltanto che la domanda di recupero del credito RAGIONE_SOCIALE‘Autorità estera sia accompagnata dall’originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso dallo AVV_NOTAIO membro con traduzione in lingua italiana; in questo caso, poi, la cartella di pagamento impugnata conteneva tutti gli elementi necessari per identificare la pretesa e il titolo da cui derivava (« RICHIESTA DI
RECUPERO N 5 1316 -II -11/80 FORMULATA DALL’AUTORITÀ FISCALE TEDESCA IN DATA 09/06/2011 TITOLO ESECUTIVO TEDESCO N. 147NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE »).
Il motivo è fondato.
3. L’art. 5 del d.lgs. n. 69/2003 prevede, al comma 1, che « Su domanda RAGIONE_SOCIALE‘autorità richiedente, il RAGIONE_SOCIALE dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all’articolo 1 sorti nello AVV_NOTAIO membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ». Al comma 2 stabilisce che « L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto: a) se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello AVV_NOTAIO membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma; b) quando essa ha avviato, nello AVV_NOTAIO membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito ». Il comma 3 prevede il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda di recupero che deve indicare, tra l’altro, « … c) il titolo esecutivo emesso nello AVV_NOTAIO membro in cui ha sede l’autorità richiedente ;» nonché « …. e ) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità richiedente e/o RAGIONE_SOCIALE‘autorità adita ;». Secondo il comma 5, poi, « La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall’originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell’altro AVV_NOTAIO membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana ».
Lo AVV_NOTAIO adito, quindi, si occupa del recupero del credito mentre resta estraneo alla sua giurisdizione il tema RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito e del titolo esecutivo: il successivo art. 6 chiarisce che « L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello AVV_NOTAIO membro richiedente deve adire l’organo competente in tale AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi ivi vigenti; in tale caso il RAGIONE_SOCIALE, ricevuta notifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta impugnazione dall’autorità richiedente o dall’interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘autorità richiedente e l’esito RAGIONE_SOCIALEa contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana ».
Va altresì precisato che nella procedura di recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri occorre distinguere due distinti momenti: quello RAGIONE_SOCIALEa domanda di recupero inviata dall’autorità richiedente dal recupero dei crediti a cui, in base al successivo comma 8 AVV_NOTAIO stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, « si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazion i», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale. La notifica del titolo esecutivo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro al contribuente non è prevista nell’ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all’autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, «…. è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione
del credito AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO membro in cui ha sede l’autorità adita », escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero (Cass. n. 4102 del 2023).
Da questo quadro normativo si evince che la CTR ha errato laddove ha ritenuto la cartella viziata perché non accompagnata o non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, atteso che questi adempimenti non sono richiesti nell ‘ambito RAGIONE_SOCIALE a procedura di recupero svolta nello AVV_NOTAIO adito.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024.