Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8653/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in atti
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
Avverso la sentenza n. 2734/1/2020, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La lite trae origine da una cartella di pagamento, relativa ad un atto di recupero di crediti fiscali di uno Stato estero e membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, la Repubblica Federale di Germania, emessa e notificata a NOME COGNOME, il quale l’aveva impugnata innanzi la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso.
Il conseguente appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza di cui all’epigrafe.
Con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, NOME COGNOME impugnava la decisione di secondo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE si difendeva con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
Il ricorso, supportato da memoria del contribuente, viene ora trattato in adunanza camerale, a seguito di istanza di fissazione proposta dalla parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia ‘N ullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per carenza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n. 546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.’, assumendo il ricorrente che ‘la motivazione è
composta da affermazioni apodittiche o contraddittorie tra loro e non prende in considerazione talune eccezioni proposte nel corso del giudizio di merito.’.
Il motivo è inammissibile, laddove denunzia, contemporaneamente e senza gradazione, due vizi tra loro non conciliabili logicamente, ovvero l’omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l’omessa pronuncia su ‘talune eccezioni’, accennata nel corpo del mezzo. Infatti, mentre la prima censura suppone che vi sia stata una decisione, che però difetti di motivazione, la seconda presuppone che non vi sia stata alcuna pronunzia, neppure implicita (cfr. ex plurimis Cass. n. 26764 del 21/10/2019).
L’ambiguità derivante dalla contemporanea denunzia di ambedue i vizi non può ovviamente essere risolta da un inammissibile intervento di selezione effettuato da questa Corte.
Il mezzo, in ogni caso, è inammissibile anche per la genericità circa le ‘eccezioni’ sulle quali il giudice d’appello non si sarebbe pronunziato. Esso è inoltre comunque infondato quanto al preteso vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che non è inferiore al c.d. minimo costituzionale e non presenta alcuno dei vizi radicali ( “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) di cui a Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014.
2. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per carenza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n.546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.’, assumendo il ricorrente che la CTR ‘non si esprime in ordine all’eccezione del contribuente avente ad oggetto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, per carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a proporre appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE‘, poiché quest’ultima sarebbe ‘riferita a vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella emessa dall’Agente di RAGIONE_SOCIALE, all’epoca RAGIONE_SOCIALE, odierna RAGIONE_SOCIALE che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio di primo grado […] in merito a tele eccezione la stessa RAGIONE_SOCIALE […]
ha riconosciuto la propria carenza di legittimazione a difendere i vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella eccepiti dal ricorrente chiedendo proprio la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE […] Nella propria costituzione nel giudizio di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio (chiedendo l’integrazione del contraddittorio in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), salvo poi proporre appello avverso la sentenza favorevole al contribuente. Ma sul punto, nessuna motivazione’.
Anche tale mezzo è inammissibile per la contemporanea denunzia di omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l’omessa pronuncia profilata nel corpo del mezzo (‘la CTR non si esprime in ordine all’eccezione’, su ‘talune eccezioni’), valga quindi quanto già esplicitato sul punto a proposito del primo motivo.
Giova peraltro rilevare anche l’infondatezza del mezzo, ove si rilevi che l’eccezione in questione è stata oggetto, comunque, di un rigetto implicito, logicamente necessario nella decisione resa dal giudice d’appello sul merito RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale, che non può non presupporre anche la legittimazione ad impugnare RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, poi, è palese l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione in questione, essendo l’RAGIONE_SOCIALE legittimata all’appello già per il fatto di essere stata parte, e soccombente, del giudizio di primo grado, peraltro in ragione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso introduttivo, indirizzatale proprio dall’attuale ricorrente. Del resto, qualora sia impugnata una cartella esattoriale deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore o RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario ( ex plurimis Cass. n. 27737 del 25/10/2024) e, nel caso di specie, l’attuale ricorrente aveva agito proprio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Non sfugga, peraltro, anche l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE pretesa del ricorrente di negare (venendo pure contra se ) la legittimazione ad impugnare proprio al medesimo soggetto, soccombente in primo grado, che egli stesso aveva ab
origine individuato quale controparte sostanziale e nei confronti del quale è risultato in prima battuta vittorioso.
3. Con il terzo motivo si denuncia nuovamente ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per carenza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione e motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del d.lgs n. 546/1992, e 111 cost., censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.’, assumendo il ricorrente che la CTR ‘ non dà conto RAGIONE_SOCIALE doglianze espresse con l’atto di appello, in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso in appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al domicilio eletto del contribuente’, ‘Sul punto, nessuna motivazione.’. L’eccezione di nullità attingerebbe la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello in quanto ‘1) non indirizzata agli avvocati difensori del COGNOME, in proprio, i quali come da delega in atti, hanno difeso e assistito il sig. COGNOME sia congiuntamente che disgiuntamente, e non quale “RAGIONE_SOCIALE legale” a cui è stato erroneamente indirizzato l’atto; 2) non sottoscritta dal messo speciale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio né da altro soggetto legittimato ad effettuare la notifica a mezzo posta ex legge 20/11/1982 n. 890.’.
Anche tale mezzo è inammissibile per la contemporanea denunzia di omessa motivazione, prospettata nella rubrica e nel corpo del motivo, e l’omessa pronuncia, profilata nel corpo del mezzo, valga quindi quanto già esplicitato sul punto a proposito del primo e del secondo motivo.
Giova peraltro rilevare anche in questo caso l’infondatezza del mezzo, ove si rilevi che l’eccezione in questione è stata oggetto, comunque, di un rigetto implicito, logicamente necessario nella decisione resa dal giudice d’appello sul merito RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale, che non può non presupporre anche la valida notificazione RAGIONE_SOCIALE‘ impugnazione.
Inoltre, il mezzo è inammissibile anche perché non adempie l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione RAGIONE_SOCIALE loro collocazione quanto al momento RAGIONE_SOCIALE produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì RAGIONE_SOCIALE necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022,n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325). Peraltro, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto RAGIONE_SOCIALE critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALE citata disposizione codicistica (cfr. Cass. n. 29495 del 23/12/2020).
Nel caso di specie, mancano le prescritte indicazioni in ordine agli atti (la ‘delega’ e la notifica del ricorso) sulle quali dovrebbe fondarsi la censura.
In ogni caso, poi, è infondata l’eccezione in questione, considerato che non viene neppure dedotto se, e come, il fatto che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello fosse ‘indirizzata’ allo ‘RAGIONE_SOCIALE legale’ dei difensori del ricorrente abbia compromesso la sostanziale inequivoca identificazione (tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato) dei predetti e/o RAGIONE_SOCIALE loro qualità di procuratori del loro assistito e/o RAGIONE_SOCIALE‘identità di quest’ultimo.
Allo stesso modo, considerato che l’art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede, nel terzo comma, che le notificazioni possono essere fatte anche
«direttamente [ovvero senza l’intermediazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, n.d.r.] a mezzo del servizio postale mediante spedizione RAGIONE_SOCIALE‘atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto», non è comunque comprensibile e fondata l’eccezione generica relativa alla circostanza che la notifica non sarebbe stata ‘sottoscritta dal messo speciale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio né da altro soggetto legittimato’.
Infine, l’avvenuta costituzione tempestiva RAGIONE_SOCIALE‘appellato (peraltro senza che, nel mezzo in decisione, si eccepisca l’ipotetica tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello erariale) avrebbe in ogni caso sanato anche eventuali vizi di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, a prescindere dalle clausole di stile utilizzate dall’appellato stesso.
4. Con il quarto motivo si denuncia ‘Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. 27.7.2000, n. 212, nonché’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs n.69/2003, censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1,n. 3) cod. proc. civ.’, assumendo il ricorrente che la CTR avrebbe errato nell’escludere la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, nonostante la motivazione di quest’ultima fosse viziata, per la mancata allegazione del titolo esecutivo RAGIONE_SOCIALEo Stato estero, la Germania, richiedente assistenza a quello italiano.
Sebbene il mezzo sia permeato di una certa ambiguità nella descrizione sostanziale RAGIONE_SOCIALE violazione di legge dedotta, invero il complesso RAGIONE_SOCIALE denunzia, in relazione soprattutto alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE stessa, consente di individuare il vizio denunciato come patologia RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata.
Tanto premesso, il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte- pur con riferimento a fonti normative e convenzionali diverse da quelle indicate dalle parti, ma comunque rilevanti per il caso di specie- ha già avuto occasione di chiarire che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d’Europa e Paesi membri RAGIONE_SOCIALE‘OCSE, ratificata con l. n. 19 del 2005, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente, nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di
valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all’ambito, ristretto, RAGIONE_SOCIALE questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana; detti requisiti sono soddisfatti quando l’Amministrazione finanziaria italiana dichiari di procedere, in adempimento RAGIONE_SOCIALE menzionata Convenzione, nell’interesse e per conto del collaterale ufficio straniero, alla RAGIONE_SOCIALE di un debito tributario dall’importo determinato che l’Amministrazione fiscale estera vanta in forza di un titolo esecutivo ed in relazione ad imposte dovute per un anno specifico. Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto i dati riportati nella cartella sufficienti a consentire una “ragionevole verifica” al destinatario, risolvendosi eventuali ulteriori informazioni sull'”an” e sul “quantum” RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria in dati che il contribuente non avrebbe comunque potuto far valere innanzi al giudice tributario italiano (Cass. n. 20189 del 25 settembre 2020 e giurisprudenza ivi citata). Nella motivazione RAGIONE_SOCIALEo stesso arresto, peraltro, viene rilevato che l’art. 13 RAGIONE_SOCIALE citata Convenzione riguarda i documenti che accompagnano la domanda di assistenza, di cui al precedente art. 11, che lo Stato estero creditore indirizza a quello richiesto, la cui necessaria allegazione, a pena d’invalidità, all’atto di recupero emanato dallo Stato che presta l’assistenza, non è prescritta dalla medesima Convenzione.
Nello stesso senso, già Cass. n. 23597 del’ 11 novembre 2011, con riferimento agli adempimenti previsti dalla ‘Convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria fra l’Italia e la Germania’ del 1938, osservava che tali adempimenti «riguardano i rapporti tra le due Autorità Supreme […]. Nessuna norma prevede che tali atti debbano corredare l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del contribuente».
Il principio, espresso da Cass. n. 20189 del 25 settembre 2020 con riferimento alla richiamata convenzione multilaterale (alla quale ha aderito, ratificandola, anche la Repubblica Federale di Germania, come già l’Italia) trova invero corrispondenza in quello espresso da questa Corte con riferimento al d.lgs. del 09/04/2003, n. 69 ( idest la norma invocata dal ricorrente e richiamata sia dal controricorrente che dalla sentenza impugnata), che ha attuato la direttiva 2001/44/CE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti
connessi al sistema di finanziamento del RAGIONE_SOCIALE, nonché’ ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise (direttiva poi codificata, con testo in parte qua equivalente, nella versione 2008/55/CE del 26 maggio 2008, a sua volta poi abrogata, dall’1/1/2012, dalla versione 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, in vigore dal 14/09/2012).
Infatti, questa Corte (Cass. n. 4102 del 9/02/2023) ha ritenuto che « contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è alcun obbligo di allegare, alla cartella di pagamento, la traduzione del titolo esecutivo estero per il quale si procede al recupero.
Invero, in base all’art 5 del d.lgs. n. 69/2003 (che rappresenta attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva europea n.2001/44/CE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del RAGIONE_SOCIALE, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise), occorre distinguere due distinti momenti per il recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri. In base ai commi 4 e 5 del citato art. 5 d.lgs. n. 69/2003, infatti, l’autorità richiedente (quindi l’autorità estera) invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero, e tale domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti «devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana».
In base al successivo comma 8 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, invece, per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale.
L’obbligo di traduzione del titolo, quindi, riguarda il momento RAGIONE_SOCIALE trasmissione RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l’assistenza), e non già il momento (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo, che si fonda sulla procedura esattoriale e, quindi, sulla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602/1973.
Tale impostazione, d’altronde, è coerente con l’art. 8, par.1, RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2001/44/CE, secondo il quale «il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito RAGIONE_SOCIALEo Stato membro in cui ha sede l’autorità adita», e quindi con il principio per cui il titolo esecutivo si forma prima RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella, con la possibilità, inoltre, per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE leggi ivi vigenti, ovvero di contestare (soltanto) gli atti RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva, secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno italiano (art. 6 d.lgs. n. 69/2003).».
La circostanza che il precedente appena citato riguardi la traduzione del titolo esecutivo non esclude la rilevanza del principio espresso anche rispetto all’allegazione RAGIONE_SOCIALEo stesso titolo, fondandosi comunque la ratio decidendi sia sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, limitata alla fase RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro; sia sulla conformazione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, emessa dallo Stato assistito, in relazione all’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni che il contribuente possa sottoporre alla giurisdizione italiana.
Il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, rilevando, in concreto, che, nel caso in esame, la cartella impugnata conteneva l’indicazione di tutti gli elementi necessari ad assolvere l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella, specificando ed apprezzando i relativi dati. Né sarebbe comunque ammissibile, in questa sede, sindacare il ragionato giudizio, in fatto, di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella espresso dalla CTR sulla scorta dei predetti criteri.
5. Con il quinto motivo si denuncia ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.’.
Lamenta il ricorrente che la CTR avrebbe accolto l’appello proposto dall’Ufficio, ‘sebbene l’RAGIONE_SOCIALE non avesse adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE propria pretesa’.
La mancata prova circa l’esistenza ‘di un titolo esecutivo valido’ non consentirebbe, secondo il ricorrente, di verificarne l’esistenza e la legittimità.
In conclusione, sostiene il ricorrente, mancando la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza ‘di un titolo esecutivo valido’, non sarebbe consentito sindacare la legittimazione a procedere ad esecuzione, per l’eventuale decadenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per procedere al recupero del credito estero, in quanto tale legittimazione viene meno se il titolo esecutivo non viene portato ad esecuzione nei termini di cui all’art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003, dato che l’assistenza per recupero dei crediti esteri “non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni”.
Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe ‘ legittimazione per recuperare il “presunto” credito, senza aver dato la prova materiale RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un titolo esecutivo divenuto validamente esecutivo’. Ne consegue che la CTR ‘avrebbe dovuto respingere l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che non ha dimostrato in giudizio la fondatezza del proprio diritto’
5.1. Il mezzo presenta profili di inammissibilità.
Infatti, parte ricorrente non deduce se e quando la stessa eccezione, con riferimento alla decadenza (che costituisce il preteso precipitato ultimo RAGIONE_SOCIALE censura in esame), fosse stata sollevata già in primo grado dallo stesso contribuente, il quale neppure la include puntualmente tra la sintesi dei motivi di cui al ricorso introduttivo, che prospetta nell’attuale ricorso.
La stessa decadenza, poi, appare prospettata come meramente eventuale, sicché la censura risulta perplessa.
Peraltro, il mezzo appare ambiguo e non incentrato sulla ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata con riferimento alla fattispecie concreta sub iudice , laddove esso, pur sempre al fine ultimo RAGIONE_SOCIALE decadenza, modula l’assunto onere RAGIONE_SOCIALE prova con riferimento alla ‘propria pretesa’, riferendosi all’RAGIONE_SOCIALE ed all’Agente RAGIONE_SOCIALE, mentre è pacifico che la ‘pretesa’ sostanziale azionata sia ‘propria’ RAGIONE_SOCIALEo Stato estero richiedente, di fronte alle cui autorità soltanto è legittimo contestarne la fondatezza (anche in ordine alla vantata prescrizione estintiva o decadenza).
Nel merito, il mezzo configura l’onere riguardo alla formazione del titolo esecutivo, di cui lamenta la mancata allegazione e notifica da parte del fisco italiano, così deducendo in violazione dei principi di cui alla già citata giurisprudenza di legittimità, che ritiene tali elementi come requisiti necessari solo RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALEo Stato richiedente.
Peraltro, la stessa censura entra comunque in contrasto con quanto si è già argomentato a proposito del quarto motivo, secondo cui la cartella, in base al giudizio di fatto espresso dalla CTR, conteneva tutte le indicazioni sufficienti ed indispensabili per individuare il titolo esecutivo estero (per cui il ricorrente avrebbe potuto derivare da quest’ultimo ogni dato rilevante, in relazione alla disciplina RAGIONE_SOCIALEo Stato richiedente). Tanto più se, come deduce l’Amministrazione ( trascrivendo a pag. 25 del controricorso, parte del ricorso introduttivo del contribuente), e come risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso contribuente, prima RAGIONE_SOCIALE cartella, aveva ricevuto anche la notifica di un avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALEo stesso debito.
5.2. Tanto premesso, il motivo si rivela comunque infondato in diritto. Invero, l’art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, così recita:
«Esclusione RAGIONE_SOCIALE‘assistenza
L’assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.
2.Il RAGIONE_SOCIALE informa l’autorità richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza.».
La disposizione trova sostanziale corrispondenza nell’art. 14, paragrafo 1, lett. b), RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/44/CE, che è stata attuata proprio dal d.lgs. n. 69 del 2003, che a sua volta dispone:
«L’autorità adita non è tenuta:
a) DATA_NASCITACOGNOME];
ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative, regolamentari e RAGIONE_SOCIALE prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALE domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.»;
Sostanzialmente omologo, a sua volta, è in parte qua il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2008/55/CE del 26 maggio 2008, cui è aggiunto, con periodo finale conclusivo, che:
« L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.’.
Infine, l’art. 18, paragrafi 2, 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010, recepita dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, così recita:
«Limitazioni agli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘autorità adita
L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data RAGIONE_SOCIALE suddetta domanda iniziale.
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l’esecuzione non possono più essere oggetto di
contestazione.
Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è concesso dalle autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, il
periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘intero termine di pagamento.
Tuttavia, in tali casi l’autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente.
3.Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1 500 EUR.
L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza.».
L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.’
Ebbene, letto nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE direttiva attuata (ed alla luce RAGIONE_SOCIALE evoluzioni successive RAGIONE_SOCIALE fonte comunitaria, che invero sul punto non fa registrare soluzioni di continuità), l’invocato art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 non pare affatto prestarsi a configurare una causa di decadenza, o prescrizione, dall’azione esecutiva che si risolva a possibile vantaggio del debitore fiscale; né (letto a contrario ) una condizione necessaria legittimante l’esecuzione in Italia del titolo esecutivo fiscale straniero (infatti, la non-decorrenza dei cinque anni non è prevista tra le condizioni legittimanti né dall’art. del 5 d.lgs. 69 del 2003, né dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/44/CE, né dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2008/55/CE, né infine dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2010/24/UE) Piuttosto, pare doversi ritenere che si tratti di una fattispecie che (senza attribuire ‘diritti’ all’esecutato) regoli i rapporti tra Stati, prevedendo uno dei casi nei quali, pur ricorrendo tutte le condizioni per l’esecuzione nello Stato richiesto, quest’ultimo ‘non è tenuto’ (quindi non ‘deve’, ma comunque ‘può’) a procedere all’esecuzione del titolo RAGIONE_SOCIALEo Stato richiedente, ovvero potrebbe legittimamente rifiutarsi. Non a caso, infatti, il rifiuto viene comunicato allo Stato richiedente ed alla Commissione. Si tratta, in sostanza, di mere ‘Limitazioni agli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘autorità adita’ ( come plasticamente rivela anche il titolo del citato art. 18 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2010/24/UE),
che regolano i rapporti tra gli Stati richiedente e richiesto, ma che non si traducono in una causa di decadenza dalla potestà esecutiva derivante dal titolo per il quale si richieda assistenza. Decadenza che, del resto, dovrebbe essere disciplinata dallo Stato che ha emesso il titolo esecutivo, le cui norme nazionali soltanto incidono sulla ‘prescrizione’ (cfr. art. 15 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/44/CE e 19 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2010/24/UE), e che, in base alle richiamate direttive, è competente a decidere le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
Nello stesso senso (sia pur con riferimento ad una diversa fonte normativa l’art. 12 del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, con cui è stata recepita la direttiva 2010/24/UE-, ma dal contenuto, per quanto qui rileva, pienamente assimilabile a quella previgente, già richiamata) è stato infatti chiarito che ‘ In tema di recupero del credito tributario di altro stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista dal d.lgs. n. 149 del 2012 – attuativo RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2010/24/UE – comporta che, una volta formatosi il titolo uniforme per l’esecuzione in un altro Stato membro, il decorso di un quinquennio dalla data di esigibilità del credito nello Stato richiedente non determina alcuna decadenza o prescrizione, verificandosi unicamente il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente’ (Cass., Sez. U – , n. 34981 del 13/12/2023).
Nella motivazione tale precedente -premesso infatti che ‘sul punto l’odierna normativa non ha innovato i criteri già presenti nel vigore RAGIONE_SOCIALE Direttiva del Consiglio 2001/44/CE, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, al caso di specie trovano applicazione i medesimi principi’- riconosce la giurisdizione del giudice italiano (paese adito con la richiesta di RAGIONE_SOCIALE).
Nel merito, conclude poi che «Ma, soprattutto, la ‘decadenza’ invocata, se non rispettato il termine quinquennale, è frutto di un equivoco. In realtà la norma nazionale si limita a prevedere che ‘L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti […] non ha luogo se il periodo intercorrente […] è superiore a cinque anni’.
Il sintagma ‘non ha luogo’ non è affatto riconducibile al significante ‘decadenza’. Sarebbe stato intanto opportuno l’utilizzo di una terminologia esplicita, se l’intento era quello di attribuire effetti così radicali al decorso temporale, ed una perimetrazione più netta RAGIONE_SOCIALE fattispecie medesima, senza limitarsi a richiamare genericamente la ‘richiesta di assistenza’.
Soprattutto, è il contenuto RAGIONE_SOCIALE Direttiva, per la cui attuazione è stato emanato il d.lgs. n. 149 del 2012, ed i cui contenuti non possono essere ignorati nell’esegesi RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale, che depone per un diverso significato. L’art. 18, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Direttiva, prevede infatti che «L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data RAGIONE_SOCIALE suddetta domanda iniziale». Dunque, secondo la terminologia utilizzata dalla normativa unionale, l’inutile decorso del quinquennio non comporta affatto la decadenza, ma, più semplicemente, il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘ ‘obbligo’ di cooperazione al recupero del credito fiscale. Il che, dunque, importa che resta nella mera discrezione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro adito procedere ugualmente nell’assistenza in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente. Ove a ciò si determini, nessuna decadenza potrà essere eccepita.
Si tratta, in ultima analisi, non già di un termine procedimentale, previsto a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito in uno Stato diverso da quello titolare del credito fiscale, ma, nella formazione di un accordo tra gli Stati membri europei, teso a facilitare le procedure di recupero extraterritoriale di crediti per dazi o imposte – mediante il titolo uniforme europeo (cd. UIPE) -, un limite oltre il quale gli Stati euro-comunitari possono ritenersi svincolati dall’obbligo di esecuzione, nel proprio territorio, di titoli formati in un altro Stato oltre cinque anni prima.».
Pertanto, anche con riferimento all’art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, paragrafo 1, lett. b), RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/44/CE, deve ritenersi che
‘In tema di recupero del credito tributario di altro stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista ratione temporis dall’art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 – attuativo RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/44/CE – non comporta che il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella RAGIONE_SOCIALE richiesta di recupero per il credito determini alcuna decadenza o prescrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso credito e RAGIONE_SOCIALE sua RAGIONE_SOCIALE, provocando unicamente il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente e, pertanto, legittimando esclusivamente, nel rapporto tra gli Stati, l’eventuale rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘assistenza richiesta.».
6. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente e soccombente va condannata a pagare:
la somma di euro 2.000,00 equitativamente determinata, a favore RAGIONE_SOCIALE controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
la somma di euro 1.500,00 a favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento:
a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
di euro 1.500,00 a favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.