Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23287/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALEsocietà unipersonale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale a margine del ricorso:
(PEC EMAIL);
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 465/31/2016, depositata il 9.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
-La CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di
Oggetto:
Tributi
accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto relativi a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-il primo giudice non aveva esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’Ufficio, che era fondata, in quanto l’art. 17 -bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione ratione temporis vigente, imponeva la preliminare presentazione di un reclamo (finalizzato ad instaurare una possibile mediazione con l’Amministrazione finanziaria), quale condizione di ammissibilità del ricorso;
nella specie, la contribuente aveva depositato un atto, definito ‘ricorso reclamo’, procedendo contestualmente a costituirsi in giudizio, senza attendere i 90 giorni previsti dal comma 2 dell’art. 17 -bis cit.;
la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-l’Agenzia dele entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
-Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 -bis del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR applicato una norma non più esistente, in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2014;
il motivo è fondato;
-l’art. 17 -bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente, applicabile ratione temporis , prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio» ;
detta previsione normativa è stata successivamente modificata dal legislatore con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall’1. gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione;
trattandosi di norma avente natura processuale, la modifica ha avuto effetto solo a partire dal momento in cui la norma è entrata in vigore, non potendo, quindi, incidere sugli atti processuali adottati -come nel caso in esame – per il periodo precedente;
-la previsione normativa di cui all’art. 17-bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis , è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 98/2014;
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 -bis , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2014), precisando che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venire meno degli effetti della previsione normativa sin dall’origine;
come ha già affermato sul punto questa Corte, per effetto di detta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 17-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente “ratione temporis”), l’omessa presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l’indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall’origine (Cass. n. 27955 del 14/10/2021);
ne consegue che era irrilevante il fatto che il ricorrente si fosse costituito in giudizio prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024.