Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio, RAGIONE_SOCIALE, dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE
Tributi-IRAPDichiarazione integrativa-ravvedimento Operoso
-intimata-
avverso la sentenza n.3810/35/15 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE depositata il 2 luglio 2015;
Rilevato che:
1.la RAGIONE_SOCIALE impugnò la cartella di pagamento con la quale era stato contestato il tardivo versamento dell’IRAP per l’anno di imposta 2005.
In sede di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE eccepiva che il tardivo versamento era stato determinato da un errore RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, poi emendato con ravvedimento operoso.
2.La RAGIONE_SOCIALE adita accoglieva il ricorso dell’istituto finanziario.
3.L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla C.T.R. del RAGIONE_SOCIALE , eccependo che, ai sensi dell’art. 1 del D .L. n.106/2005, in relazione all’anno di imposta 2005, in caso di omesso/tardivo versamento dell’IRAP, il contribuente non poteva avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.L.gs.472/1997.
4.La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, eccependo come il divieto dell’istituto del ravvedimento operoso riguardasse solo i casi di omissione totale del versamento e non i casi di tardivo pagamento.
5.La RAGIONE_SOCIALE , aderendo alle tesi dell’Ufficio, accoglieva l’appello.
6.Proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a un unico motivo di ricorso.
7.Resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva.
8.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con l’unico motivo la ricorrente eccep isce l’illegitti mità RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. per violazione dell’art. 1, comma 3, D .l. n. 106/2005 convertito nella legge n. 156/2005, alla luce dell’art. 13 D.
Lgs. n.472 del 1997. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE insiste nella tesi secondo la quale il divieto di ravvedimento operoso di cui al D.L. n.106/2005 avrebbe riguardo solo ai casi di omissione totale del versamento IRAP e non anche in caso di ritardo.
1.1. La censura è infondata. Secondo l’ orientamento costante di questa Corte, in materia di IRAP, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005, la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, prevista in caso di ravvedimento dagli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non trova applicazione, limitatamente al periodo d’imposta previsto (irap dovuta per l’anno 2004 e versamenti in acconto e a saldo dovuti per la stessa imposta nell’anno successivo), nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento a saldo, da intendersi sia quale pagamento omesso sia quale pagamento incompleto, atteso che la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione non giustifica l’individuazione di un discrimine arbitrario tra inadempimento totale e parziale (v. Cass. n. 13390/2016; Cass. n.25492/2022).
Nel caso di specie, essendo pacifico che è in contestazione il versamento del secondo acconto dell’Irap 2005, effettuato in ritardo, la norma in oggetto non è applicabile.
2.Conclusivamente il ricorso è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell’RAGIONE_SOCIALE mentre non vi è pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in complessivi euro 2.300 oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.