Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Tributi – Accise sull’energia elettrica – Sanzioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4160/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4593/03/18, depositata il 2 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4593/03/18 del 02/07/2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 16640/29/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso
proposto dalla società contribuente avverso un atto di contestazione sanzioni per ritardato pagamento delle accise sull’energia elettrica relative all’anno 2014.
1.1. La CTR accoglieva l’appello della contribuente evidenziando che: a) «nonostante i crediti la società ha corrisposto l’intero importo versato, con conseguente possibilità di escludere sanzioni amministrative»; b) l’Ufficio aveva «riconosciuto alla società la possibilità di compensazione» e la «difficoltà delle compensazioni non possono farsi ricadere sul contribuente se il suo comportamento non ha causato danni all’Amministrazione».
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la società contribuente effettuato il pagamento in epoca successiva alla notifica del preavviso di accertamento e irrogazione sanzioni, sicché andrebbe esclusa la possibilità di ravvedimento operoso.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 56 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza del danno a seguito di un pagamento tardivo.
1.2. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 53 e 55 del TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza del danno erariale sul presupposto della presenza di crediti compensabili sul territorio nazionale atteso che, da un lato, la compensazione avverrebbe in ambito provinciale e, dall’altro,
l’istanza di trasferimento del credito nella Provincia di Roma riguarderebbe un credito di minore importo rispetto a quello contestato (e assolto tardivamente) e sarebbe stata inoltrata solo tre giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
I motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono complessivamente fondati.
2.1. La società contribuente non ha contestato il credito vantato per accise da ADM e ha corrisposto integralmente il dovuto a seguito dell’emissione dell’avviso di pagamento.
2.2. Tale pagamento, pacificamente tardivo, non può costituire ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto effettuato dopo la notificazione dell’atto di accertamento da parte di ADM e senza il versamento delle sanzioni nella misura prevista dalla disposizione indicata.
2.3. Né può ragionevolmente sostenersi l’insussistenza di un danno per l’Erario, all’evidenza riconducibile al versamento oltre il termine previsto dalla legge.
2.4. Infine, sebbene la legge consenta il trasferimento del credito di imposta da una provincia all’altra, tale trasferimento deve essere espressamente autorizzato da parte dell’Amministrazione finanziaria e, prima di tale autorizzazione, non può in alcun modo operare la compensazione con il debito erariale, che quindi va estinto nei termini previsti (Cass. n. 18618 del 11/07/2019; Cass. n. 1668 del 26/01/2021)
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023.