Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29314/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
REVOCAZIONE
Avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, n. 9542/16, depositata in data 11/5/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 aprile 2024;
Rilevato che:
Con sentenza depositata in data 13/12/2007, la C.T.R. di Palermo confermò l’annullamento di un avviso di rettifica iva per il 1997. La società RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’omessa motivazione dell’avviso, oltre che altri vizi. La sentenza di primo grado, favorevole alla società, fu confermata in secondo grado.
Il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE fu rigettato da questa Corte.
Contro la sentenza di rigetto del ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che per un errore di percezione del contenuto del ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.C. non si sarebbe accorta che quest’ultimo soddisfaceva in pieno il requisito dell’autosufficienza e della specificità, avendo localizzato il punto dell’atto di appello con il quale la sentenza di primo grado era stata impugnata (anche) perché la RAGIONE_SOCIALE.T.P. non aveva tenuto conto che ‘non tutta la documentazione extracontabile acquisita era stata rinvenuta nell’abitazione di NOME COGNOME, essendo stata reperita una parte di essa anche nei locali della società ‘ e che altra documentazione era stata reperita in esito ad un accesso domiciliare debitamente autorizzato.
Pertanto, avendo proposto un ricorso per cassazione specifico ed autosufficiente, l’RAGIONE_SOCIALE chiede ora la revocazione della
sentenza pronunciata da questa Corte e la decisione favorevole dell’originario ricorso.
La società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata per revocazione si basa su due distinte rationes decidendi : la prima, di merito; l’altra, di rito.
A pag. 3 della sentenza impugnata, infatti, si legge: ‘su questo specifico punto, è intervenuta già, tra le stesse parti, e relativamente ad Irpef e Ilor, ma comunque per lo stesso accertamento, la sentenza n. 11672 del 2013, che costituisce giudicato sulla questione della inutilizzabilità della documentazione extracontabile relativa all’anno 1997’ .
La sentenza impugnata, dunque, prima di ritenere il ricorso carente di specificità ed autosufficienza, ha rilevato l’esistenza di un giudicato esterno sulla inutilizzabilità della documentazione extracontabile relativa all’anno 1997 , ritenendo dunque che la stessa documentazione extracontabile non potesse essere utilizzata ai fini dell’accertamento della maggiore Iva per il 1997.
La detta statuizione non è stata attinta dal ricorso per revocazione, sicché deve richiamarsi l’orientamento consolidato di legittimità in base al quale, in presenza di plurime autonome rationes decidendi , è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che attinga una sola di esse (da ultimo, proprio con riferimento al ricorso per revocazione dei provvedimenti della Suprema Corte, cfr. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 4678 del 14/02/2022).
Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva della società intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.