Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4290 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14725/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio COGNOME‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale COGNOMEo Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza COGNOMEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3731 del 2020 depositata il 25 novembre 2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte COGNOMEa contribuente NOME COGNOME COGNOME‘ intimazione di pagamento n. 09720169052930807000 emessa dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi COGNOME‘art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per la somma di euro 635.716 in relazione a diverse cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito.
La CTP di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione a due cartelle di pagamento, riconoscendo l’intervenuta prescrizione del credito, ed aveva rigettato tutte le altre doglianze COGNOMEa contribuente che aveva, fra l’altro, lamentato l’omessa produzione da parte COGNOME‘Ufficio COGNOMEa documentazione relativa alla notificazione di alcune cartelle e avvisi di accertamento e disconosciuto la conformità all’originale di quella relativa a tutti gli altri atti prodromici.
La CTR del Lazio, adita dalla contribuente in appello, aveva respinto il gravame sottolineando, in particolare, che l’intimazione di pagamento impugnata era stata preceduta da due intimazioni, rispettivamente in data 30.4.2010 e in data 17.11.2015, relative alle stesse cartelle e avvisi di accertamento non impugnati con la conseguente preclusione COGNOME‘impugnazione volta a far valere vizi COGNOMEa notificazione degli atti presupposti.
Avverso la sentenza COGNOMEa CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 c.c. sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento , ai sensi COGNOME‘ art. 2719 c.c., COGNOMEa documentazione relativa alle notifiche degli atti sottesi all’intimazione di pagamento oggetto di causa in ragione COGNOMEa sua genericità senza avvedersi
del fatto che lo aveva operato avanzando dubbi sull’esistenza COGNOME‘originale e che, pertanto, non le era richiesto alcun onere di specifica prospettazione COGNOMEe difformità rilevate.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provate le notifiche di alcune cartelle di pagamento e degli avv isi di accertamento nonostante l’eccezione sollevata in ordine alla mancata produzione in giudizio COGNOMEa relativa documentazione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per carenza di interesse non avendo la contribuente impugnato la sentenza COGNOMEa CTR sotto il profilo COGNOME‘ulteriore ratio decidendi su cui si fonda, autonoma e di per sé sufficiente a giustificare la decisione.
3.1. Le censure non tengono conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto dei motivi di appello e si appunta solo sulle argomentazioni COGNOMEa sentenza relative all’inammissibilità del disconoscimento e all’accertamento COGNOMEa ritualità COGNOMEa notificazione degli atti presupposti senza scalfire la ratio decidendi espressa con riferimento all’inammissibilità COGNOME‘impugnazione COGNOME‘intimazione sotto entrambi i profili.
3.2. La CTR, dopo aver respinto i motivi di appello relativi al disconoscimento e alla mancata produzione dei documenti relativi alla notifica di alcuni degli atti presupposti, nella parte conclusiva COGNOMEa motivazione ha testualmente affermato che ‘ Deve conclusivamente rilevarsi che prima COGNOMEa notifica avvenuta in data 16.1.2017 COGNOMEa intimazione di pagamento in esame, alla contribuente risultano notificate due precedenti intimazioni rispettivamente sotto le date del 30.4.2010 e del 17.11.2015. Con la conseguenza che eventuali vizi ravvisabili nella notifica sia degli avvisi di accertamento sia COGNOMEe cartelle di pagamento dovevano essere fatti
valere, in forza di quanto disposto dall’art. 19 comma terzo d. lgs. 546/1992 in sede di impugnazione COGNOMEe ora ricordate intimazioni di pagamento. ‘
3.3. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna COGNOMEe quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione COGNOMEa stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. SU 34476 del 2019).
3.4. In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola COGNOMEe diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondata sull’ erronea applicazione COGNOMEa disciplina del disconoscimento o sull’erronea valutazione del materiale probatorio relativo alle notifiche, senza aver utilmente censurato la parte COGNOMEa motivazione fondata sull’inammissibilità COGNOME‘impugnazione COGNOME‘intimazione di pagamento sotto il profilo COGNOMEa ritualità del procedimento di notificazione degli atti presupposti.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi COGNOME‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente NOME COGNOME al pagamento a favore COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi COGNOME‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto COGNOMEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, COGNOME‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis COGNOMEo stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 9.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME