Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
Oggetto: motivo di ricorso – connessione con la ratio decidendi della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 9723/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa n. 4488/16/2015 depositata in data 27/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per Irpeg, Iva e Irap relativi al periodo d’imposta 2003, con il quale l’Amministrazione finanziaria sulla base degli elementi indicati nel modello unico 2004 e RAGIONE_SOCIALE risultanze del PVC richiedeva maggiori tributi interessi e sanzioni;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava la RAGIONE_SOCIALE;
-con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte, il giudice dell’appello ha confermato la decisione di primo grado;
-ricorre la società con atto affidata a due motivi di impugnazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che :
-il primo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice di appello mancato di pronunciarsi in ordine al vizio dell’atto impugnato relativo alla sua ‘inesistenza giuridica’; detto vizio risiederebbe secondo parte ricorrente nella mancanza di sottoscrizione;
-il motivo è infondato;
-come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, la CTR ha in realtà chiaramente preso in esame l’eccezione prospettata in via preliminare pregiudiziale dalla parte appellante – l’odierna ricorrente – che ha avuto cura di riportare proprio in esordio della disamina dei motivi della decisione (pag.1 della sentenza impugnata): ‘… si eccepisce la giuridica inesistenza dell’atto impositivo essendo lo stesso privo della sottoscrizione del direttore dell’ufficio di un suo delegato…’;
-di fronte a tale eccezione, la sentenza impugnata ha rilevato come la stessa sia stata ‘… avanzata per la prima volta solo in questo giudizio del gravame per cui la stessa va disattesa’ (pag. 2 primo capoverso della sentenza impugnata);
-pertanto, la CTR siciliana ha dimostrato con tale espressione di avere dapprima scrutinato, quindi compreso e infine valutato e all’esito di tal percorso infine disatteso l’eccezione in parola;
-il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; degli artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere il giudice dell’appello ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato anche se lo stesso era giustificato dal mero rilievo dello scostamento RAGIONE_SOCIALE risultanze della dichiarazione del contribuente rispetto a quelle proposte dai parametri;
-il motivo è inammissibile;
-lo stesso non coglie infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata;
-invero le censure formulate si sviluppano partendo dal presupposto che l’accertamento è stato basato sull’applicazione degli studi di settore e dei parametri come si evince dal tenore letterale del motivo;
-diversamente, come la CTR chiarisce in motivazione, l’Ufficio ha qui rilevate -a seguito di verifica conclusasi con la redazione di apposito PVC – una serie di violazioni che ha posto alla base della rideterminazione dei tributi dovuti operata con l’avviso di accertamento oggetto del giudizio: si tratta della violazione dell’obbligo della contabilità, della violazione dell’obbligo di dichiarazione della variazione dati riguardante l’apertura di una unità operativa in Siracusa; della violazione dell’obbligo di documentazione dichiarazione; del mancato assoggettamento ad iva con aliquota ordinaria dell’importo di euro 8.972 € (pag. 2 terzo capoverso della sentenza impugnata);
-si tratta con tutta evidenza di elementi diversi ed autonomi, singolarmente e nel complesso idonei a sostenere la pretesa di maggiori tributi, rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore;
-ancora più chiaramente, nell’ultima parte della motivazione, il giudice del gravame precisa che l’accertamento ‘è stato condotto con metodo analitico induttivo e non come censurato da controparte utilizzando gli studi di settore’;
-come è noto per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, si veda tra le più recenti Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
-nel presente caso, invece, la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, che si fonda sulle riscontrate violazioni di cui si è detto;
-va ricordato sul punto che il motivo d’ impugnazione è rappresentato dall’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione): l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata;
-queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono detta decisione e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un
“non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass. Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564);
-pertanto, il ricorso è rigettato;
-le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 1.500 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.