Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23420 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
Oggetto: intimazione di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 18392/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE –RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2337/13/2023 depositata in data 19/04/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava l’avviso di intimazione notificatogli con il quale l’Erario agiva con riferimento a pretese derivanti da plurimi avvisi di accertamento e molteplici cartelle di pagamento;
la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto riteneva non provata da parte del contribuente la notifica all’Ufficio dell’atto introduttivo del giudizio di merito;
appellava COGNOME NOME;
con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha confermato l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo del giudizio, in quanto ha ritenuto provato da parte del Riscossore che l’avviso di ricevimento prodotto dal contribuente per dar prova della regolare notifica alla controparte del ricorso di fronte alla CTP in realtà non si riferiva all’atto in argomento ma ad altro; da qui la mancata notifica del ricorso in argomento e la sua inammissibilità;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi che illustra con memoria;
resiste RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che:
preliminarmente, alla luce di quanto eccepito in controricorso con riferimento alle partite di ruolo recate in seno alla cartella di pagamento numero 097/2014/0077396521/000, va preso atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 222, della Legge 197 del 2022, le stesse sono state annullate;
di conseguenza il giudizio di legittimità prosegue solo in ordine alle cartelle residue ed agli avvisi di accertamento esecutivi, dovendo
quanto a tale cartella dichiararsi la cessazione della materia del contendere come in dispositivo;
-il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 in riferimento alla notifica del ricorso avverso l’intimazione di pagamento impugnata per errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova;
-il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla inesigibilità RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. TK3036702939/2012; secondo parte ricorrente la Corte di secondo grado non si è pronunciata su una questione dirimente della vicenda nonostante fosse stata debitamente sollevata ovvero quella dell’inesigibilità RAGIONE_SOCIALE somme reclamate dal Concessionario in quanto i titoli posti a suo fondamento erano stati già da tempo annullati con sentenze passate in giudicato in quanto mai appellata dall’Ente;
-il terzo motivo si incentra sulla violazione ancora dell’art. 112 c.p.c. sotto altro profilo: secondo il ricorrente il giudice del merito non si è pronunciato sull’eccezione sollevata dal contribuente in merito alla violazione dello Statuto del Contribuente e più precisamente dell’art. 7 della medesima norma;
-il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2948 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; secondo il contribuente il Collegio di secondo grado ha errato nel ritenere che le eccezioni mosse dal contribuente in merito all’omessa notifica (degli atti sottesi all’intimazione impugnata) e all’intervenuta prescrizione sarebbero state oggetto di una diversa pronuncia della Corte di Giustizia, quando in realtà le cartelle e gli avvisi di accertamento contenuti all’ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA 000, sono state annullate con sentenza n. 9043/7/2019 della CTP Roma passata in giudicato;
tutti i ridetti motivi risultano inammissibili;
essi, infatti, mancano di aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che la CTR ha espresso nel ritenere che ‘ l’Ufficio, rimasto contumace in I grado, ha contestato di avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, e ha rilevato che la ricevuta della raccomandata n. 15319981960-1, inviata dall’AVV_NOTAIO e pervenuta presso l’Ufficio in data 3.7.2019, si riferiva in realtà alla notifica di pronuncia giudiziale emessa in giudizio riguardante altri contribuenti.
A fronte di tale specifica contestazione, il contribuente nulla ha dimostrato né ha argomentato. In ogni caso, va considerato che dalla predetta ricevuta di ritorno non si evince alcun collegamento con la notifica del ricorso introduttivo’;
orbene, tale accertamento si è appuntato correttamente sul profilo, del tutto preliminare e in concreto dirimente, relativo alla ammissibilità o meno del ricorso in primo grado, la cui prova della regolare e tempestiva notifica senza dubbio incombe a chi intende far valere le eccezioni e difese ivi proposte, quindi al contribuente;
ebbene, tale prova non è stata raggiunta nel giudizio, dal momento che è rimasta insuperata la prova dedotta dall’Amministrazione in ordine alla mancata riferibilità della ricevuta prodotta al ricorso in argomento;
correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato inammissibile tale ricorso;
-dalla inammissibilità del motivo di cui si è detto deriva la inammissibilità dei motivi di ricorso, la cui proponibilità è condizionata alla -qui definitivamente esclusa in quanto non censurata dai motivi di ricorso per cassazione proposti -ammissibilità dell’impugnazione di fronte al giudice di primo grado;
-le doglianze proposte risultano così inammissibili poiché si appuntano su questioni del tutto estranee all ‘o rdito motivazionale fornito dal giudice di merito senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata
specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”; così Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017);
più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’impugnazione è rappresentato dal l’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Cas. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; in ultimo Cass. 8755 del 2018 che le richiama tutte in motivazione);
pertanto, il ricorso nel resto va complessivamente rigettato;
le spese sono regolate secondo la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese di cui alla cartella n. 097/2014/0077396521/000; rigetta nel resto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.