Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: accisa gasolio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 614/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Campania n. 4292/15/2022 depositata in data 23/05/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Commissione tributaria regionale della camerale del
Rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società contribuente diniego di rimborso con riferimento alle agevolazioni fiscali sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti attività di trasporto, in relazione alle dichiarazioni I, II, II, IV, trimestre anno 2016 per carenza dei requisiti soggettivi;
avverso il diniego di rimborso presentava ricorso alla CTP di Napoli la RAGIONE_SOCIALE, sostenendo l’illegittimità dell’atto;
i primi giudici ritenevano violata la procedura di cui all’ art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, essendo decorso il termine di sessanta giorni previsto dalla norma, in quanto il diniego interveniva a notevole distanza temporale dall’istanza, ingenerando nel contribuente il fondato affidamento sull’esito favorevole della richiesta;
appellava l’Ufficio;
con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendo in primo luogo l’Amministrazione doganale legittimata ad annullare il silenzio-assenso formatosi trascorsi sessanta giorni dall’istanza stante la natura ordinatoria del termine; nel merito ha poi negato il beneficio richiesto dalla contribuente in quanto esercente attività di trasporto terrestre di passeggeri mediante il noleggio di autobus con conducente, fattispecie questa espressamente esclusa dal d.P.R. n. 277 del 2000 dal diritto al rimborso;
ricorre a questa Corte la società RAGIONE_SOCIALE;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto legittimo il diniego di rimborso espresso oltre al termine di 60 giorni dall’istanza presentata dal contribuente;
– il motivo è inammissibile;
– invero, la CTR non solo ha ritenuto che ‘ l’Amministrazione finanziaria può annullare il silenzio-assenso formatosi trascorsi 60 giorni dall’istanza, avendo tale termine natura ordinatoria e rientrando nel più generale potere di autotutela, il quale non è limitato ai vizi formali, ma si estende ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l’accesso al beneficio, spettando all’Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazione del contribuente relativa al possesso dei medesimi. (Cass. n. 21376 del 06/10/2020; n. 30220 del 22/11/2018)’; essa ha anche motivato il rigetto dell’istanza di rimborso sulla diversa e autonoma considerazione secondo la quale ‘… in ordine ai presupposti per il riconoscimento del beneficio, va ricordato che la normativa in materia, all’art.1, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000 individua i soggetti che possono accedere al beneficio fiscale, disponendo che: « ai fini del presente regolamento, per ‘e sercenti le attività di autotrasporto merci’ si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo istituito con legge 6 giugno 1974 n 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all’articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio d’ora in avanti denominati ‘esercenti nazionali’ nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merce su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n 881 92 del consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n 881/ 92 del consiglio che ha modificato l’articolo uno della prima direttiva del consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni
previste dall’allegato 2.4 di detto regolamento (CEE) n 881 /92 d’ora in avanti denominati esercenti comunitari»;
-alla luce di ciò, il giudice di merito ha ritenuto che ‘ pertanto, poiché la società appellata effettua unicamente l’attività di trasporto terrestre di passeggeri mediante il noleggio di autobus con conducente, trattandosi di una fattispecie espressamente esclusa dal DPR. N. 277 /2000, non è legittimata a godere del beneficio fiscale in oggetto’;
evidentemente allora, il rigetto dell’istanza di rimborso si è fondato anche su una seconda ratio decidendi , di natura sostanziale, risultato di un accertamento in fatto e in diritto, all’esito del quale la contribuente è stata ritenuta non in possesso dei requisiti ex lege richiesti per l’erogazione del rimborso;
tale ratio decidendi non risulta però minimamente aggredita dal ricorso, il cui motivo si incentra solo sulla illegittimità della revoca del silenzio-assenso che è profilo altro, in più procedimentale e non sostanziale, rispetto a quello della presenza o meno in capo alla contribuente dei requisiti legittimanti il rimborso in argomento;
la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all’ordito motivazionale fornito dalla CTR, senza muovere invece alcuna critica alla ulteriore ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”, così la nota Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361);
Cons. Est. NOME COGNOME – 4 – più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’ impugnazione è rappresentato dall’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi
avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’ inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 e in ultimo Cass., n. 8755/2018 che le cita tutte in motivazione);
da tale inammissibilità deriva il rigetto del ricorso;
più volte infatti questa Corte ha chiarito che ove giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi , esamini ed accolga anche una seconda ratio , al fine di sostenere la propria decisione, questi non si spoglia della potestas iudicandi , atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame RAGIONE_SOCIALE questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 e anche più recentemente la conforme Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024);
pertanto, il ricorso è rigettato;
-le spese sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.