Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4581  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: cartella pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10/2023 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME  COGNOME  rappresentato  e  difeso  in  forza  di procura  speciale  in  atti dall’AVV_NOTAIO  (con  indirizzo  PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata  e  difesa dall’Avvocatura Generale  dello  Stato (con indirizzo PEC: EMAIL);
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Campania  n.  4288/20/2022  depositata  in  data  23/05/2022,  non notificata;
Udita la relazione della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
–COGNOME NOME  impugnava  la  cartella  di  pagamento notificatagli dal concessionario della riscossione a seguito di ordinanza ingiunzione emessa dall’RAGIONE_SOCIALE per sanzioni amministrative in conseguenza della violazione dell’art. 19 d. Lgs. n. 374 del 1990;
la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente;
 la  CTR  confermava  la  decisione  di  primo  grado;  tale  pronuncia  era oggetto  di  ricorso  per  Cassazione  da  parte  del  contribuente,  ricorso accolto da questa Corte con ordinanza n. 539/2021;
 riassunto  il  giudizio,  la  CTR  della  Campania  –  con  la  sentenza impugnata  in  questa  sede  –  ha  rigettato  l’appello  del  COGNOME  e compensato le spese;
ricorre a questa Corte nuovamente Corte COGNOME Giovan NOME con atto affidato a due motivi di doglianza;
l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Ragioni della decisione
-il  primo  motivo  si  duole  della  illegittimità  e  nullità  dell’impugnata sentenza poiché la stessa nell’affermare che la competenza giurisdizionale  non  è  RAGIONE_SOCIALE  commissioni  tributarie  bensì  del  giudice ordinario avrebbe -secondo il ricorrente – omesso di considerare che il giudizio  di  primo  grado  ebbe  inizio  nel  2007  quando  la  competenza giurisdizionale era radicata davanti alle commissioni tributarie;
-il secondo motivo di gravame si incentra sulla omessa valutazione da parte del giudice di appello – in violazione dell’art. 58 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 – del nuovo documento, prodotto nel giudizio di appello, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 9 febbraio 2011, ritenuto decisivo;
entrambe le censure sono inammissibili;
 invero,  le  stesse  non  colpiscono  in  alcun  modo  l’ulteriore ratio decidendi espressa dal giudice di appello, secondo la quale il contribuente ‘… non impugna la cartella esattoriale per vizi propri ma censura l’atto prodromico non tributario di irrogazione di una sanzione
amministrativa in merito al quale non sussiste la giurisdizione tributaria ‘ ;
la doglianza presentata con i motivi risulta così nel suo complesso inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla CTR senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”: così Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361);
ancora più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’ impugnazione è rappresentato dal!’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata;
queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564, tutte riprese in motivazione da Cass. n. 8755/2018);
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
 le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  come  in dispositivo;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.