Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14622 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34789-2018 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore;
legale
-intimata – della COMMISSIONE TRIBUTARIA
avverso la sentenza n. 1694/12/2018 REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/4/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 360/2017 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARSU/TIA 2009 emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Agrigento, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
la concessionaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la sussistenza del potere della Ge.sa di determinazione delle tariffe sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale del 13.9.2015, mai prodotta in giudizio;
1.2. il ricorrente lamenta, dunque, che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto provata, ponendola a fondamento della propria decisione, la delibera del Consiglio Comunale di Agrigento «n. 60 del 13/3/2015» senza che la società avesse nel corso dei giudizi di merito prodotto il relativo provvedimento emesso dall’ente pubblico;
1.3. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, ha motivato come segue:«… è questione inconducente quella sollevata dal contribuente in ordine al potere della RAGIONE_SOCIALE.p.a. di determinazione delle tariffe atteso che con deliberazione n. 60 del 13/3/2015 il Consiglio Comunale di competenza ebbe a prendere atto e legittimare il regolamento per la determinazione dei carichi TIA adottato dalla RAGIONE_SOCIALE.p.a.»;
1.4. per la valutazione del lamentato error in procedendo ritiene il Collegio che occorra, in primo luogo, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi del merito;
1.5. ritiene altresì il Collegio che si renda opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, per la particolare rilevanza della questione di diritto circa la possibilità di ratifica, da parte del Consiglio Comunale, seppure tardivamente, del provvedimento della società concessionaria che approva le tariffe dei tributi
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità