Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6251 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso nr. 13518-2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME NOME rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE tempore
, in persona del Direttore pro
-intimata- avverso la sentenza n. 9837/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’8/11/2021 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo e sottese cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto valida la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, effettuata a mezzo messo notificatore con consegna a persona diversa dal destinatario, in mancanza di prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa e senza l’indicazione, sulla relata di notifica, del numero della raccomandata e mediante utilizzo di un operatore di posta privata.
1.2. Le doglianze vanno disattese.
1.3. La notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle RAGIONE_SOCIALE quali si discute è stata eseguita dal messo notificatore nel 2009 e 2011, cosicché non si versa in ipotesi in cui l’agente della RAGIONE_SOCIALE provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602, del 1973, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento.
1.4. Deve, pertanto, farsi rinvio alle «forme previste dalla legge», tra cui l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che costituisce norma speciale applicabile alla «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» e secondo cui la notifica è «eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salve le modifiche introdotte dalla disposizione».
1.5. Si prevede al punto b) che «il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto» ed a decorrere dal 12.8.2006 la norma è stata modificata introducendo una lettera bbis con la previsione che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata», tuttavia il generale richiamo degli artt. 137 e segg. integrava la disciplina con la previsione di cui all’art. 139 comma 4 c.p.c., secondo cui « il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata» (Cass. n. 12181 del 2013; Cass. n. 16164 del 2003).
1.6. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a persona diversa dal destinatario, deve essere dunque seguita dalla spedizione della raccomandata informativa «semplice», e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. bbis ) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (cfr. Cass. n. 2377/2022; conf. Cass. nn. 12274/2024 in motiv., 9999/2024 in motiv.).
1.7. Orbene, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a persona si basa sulla considerazione che, secondo una ragionevole previsione, il consegnatario è persona a contatto con il destinatario, mentre la prova della spedizione della raccomandata al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, che va senz’altro fornita dal notificante, nel caso di specie, è stata data dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE en trate mediante il deposito della relata di notifica compilata dal messo notificatore, ritualmente trascritta in parte qua nel ricorso.
1.8. In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre, inoltre, con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (cfr. Cass. nn. 23194/2024, 18472/2018).
1.9. Ciò posto, secondo quanto risulta dalla relazione di notificazione, il modulo di entrambe le relate riporta l’indicazione della consegna a per sona diversa dal destinatario e dell’informativa alla contribuente con raccomandata ed è stata altresì prodotta in giudizio la «distinta di accettazione» della raccomandata (parimenti trascritta in ricorso con indicazione del numero, del destinatario e del luogo di recapito).
1.10. Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame la presenza nella distinta di recapito della completa indicazione degli estremi della raccomandata (e, dunque, non del solo numero, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell’indirizzo di spedizione) soddisfa le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, rendendo quindi irrilevante, nella specie, la mancata produzione della ricevuta di spedizione.
1.11. Infine, quanto alla doglianza circa la pretesa nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo di operatore di posta privata, si osserva che, nel silenzio della sentenza impugnata, si tratta di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. nn. 2193/2020; 20712/2018; 25319/2017; 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’apparente motivazione della sentenza impugnata per non avere la Commissione tributaria regionale «esplicitato gli elementi in virtù dei quali ha attribuito valore di riconoscimento di debito alla istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente» al solo scopo di ottenere la revoca del fermo amministrativo iscritto sul veicolo della contribuente.
2.2. La doglianza, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., è infondata.
2.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso
logico -giuridico che ha portato alla decisione, essendo stato affermato quanto segue:« …per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione ritiene questa commissione di dover valutare la procedura di rateizzazione nel caso di specie come atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. Ciò in quanto indubbiamente la procedura avviata investe il titolare del diritto ad avvalersi di tale strumento mentre il pagamento di una rata costituisce elemento indicativo della piena consapevolezza del riconoscimento del debito, non risultando in alcun dato che possa invece avere finalità diverse o che il riconoscimento risulti essere condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. Così si valuta in linea con quanto disposto nella sentenza della Corte di Cassazione dell ‘1/3/2021, n. 5549, che lascia al giudice di merito la competenza a valutare o meno nel caso specifico l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dall’avvio della procedura di rateizzazione».
2.5. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata si pone dunque ben al di sopra del minimo costituzionale imposto al giudice del merito (Cass., Sez. U. n. 8053/2014), in quanto consente pienamente e diffusamente di comprendere le ragioni della decisione.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 5 D.L. n. 953/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa nei suoi confronti relativa ad omesso pagamento di tasse automobilistiche 2003 -2004, pur in mancanza della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo impugnato e non potendo attribuirsi valore di atto interruttivo della prescrizione all’istanza di rateizzazione.
3.2. Le censure vanno parimenti disattese.
3.3. In primo luogo, come illustrato con riferimento al primo motivo di ricorso, le cartelle esattoriali devono ritenersi ritualmente notificate alla contribuente.
3.4. Inoltre, come già affermato da questa Corte, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto
interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito (Cass. nn. 9221/2024).
3.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la richiesta di rateizzazione, quale atto proveniente dal contribuente, può rilevare -come la Corte ha ripetutamente affermato – quale atto interruttivo della prescrizione (siccome recante riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c.) e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. nn. 32679, 9221, 3414 del 2024; Cass. n. 11338/2023; Cass. n. 19401/2022; Cass. n. 27672/2020; Cass. n. 16098/2018).
3.5. L’istanza di rateizzazione, presentata in data 13.3.2013, al fine di ottenere la revoca del fermo amministrativo iscritto nel 2011, precludeva quindi alla contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza del preavviso di fermo in questa sede impugnato, RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti impositivi presupposti.
3.6. Ciò esclude dunque che si fosse perfezionata la prescrizione per le tassa automobilistiche in oggetto in quanto il preavviso di fermo amministrativo in questa sede impugnato è stato notificato in data 7.11.2015, nel rispetto del termine triennale di prescrizione, successivamente interrotto nel 2013.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condannato la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del secondo grado, in luogo di accogliere l’appello e condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di entrambi i gradi l’appellata RAGIONE_SOCIALE , che risultava inoltre difesa in entrambi i gradi di giudizio da un proprio funzionario.
4.2. La doglianza va disattesa in quanto, come sin qui illustrato, le censure alla sentenza impugnata, circa il rigetto dell’appello, sono prive di fondamento, ed inoltre nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri
dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2bis , del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr. Cass. nn. 1019/2024, 27634/2021).
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , liquidandole in Euro 550,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.12.2025.
Il Presidente (COGNOME)